Nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa (1), c.d. “White List”, istituito presso questa Prefettura, potranno essere iscritte, a richiesta e all'esito negativo degli accertamenti le:

  • imprese nazionali aventi sede nella provincia;
  • imprese straniere aventi una sede di rappresentanza nella provincia;
  • imprese straniere prive di sede di rappresentanza in Italia che ritengano di fare richiesta a questa Prefettura. 
Procedura per l'iscrizione

Procedura per l'iscrizione  

La richiesta di iscrizione, nell'elenco suindicato, può essere presentata solo per i seguenti settori di attività: (2)

  • estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  • confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  • noli a freddo di macchinari;
  • fornitura di ferro lavorato;
  • noli a caldo;
  • autotrasporti per conto terzi;
  • guardiania ai cantieri;
  • servizi funerari e cimiteriali;
  • ristorazione, gestione delle mense e catering;
  • servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. (3)

Il titolare dell'impresa individuale, ovvero il legale rappresentante della società deve presentare la seguente documentazione al Prefetto di Brindisi:

La dichiarazione sostitutiva per familiari conviventi deve essere resa da ciascun soggetto sottoposto a verifica.

Per l'iscrizione nel settore "guardiania nei cantieri" è necessario allegare all'istanza anche la licenza rilasciata dalla Prefettura. (4)  

L'istanza può essere presentata tramite:

  • posta elettronica certificata alla seguente casella:

    protocollo.prefbr@pec.interno.it

  • posta raccomandata A/R al seguente indirizzo: 

    Prefettura di Brindisi

    Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

    Piazza Santa Teresa n.1

    C.A.P. 72100 Brindisi

L'iscrizione avviene alla conclusione delle verifiche antimafia effettuate da parte della Prefettura.

Esperite con esito negativo le verifiche volte ad accertare l'insussistenza di condizioni ostative verrà disposta l'iscrizione dell'impresa nell'elenco. (5)

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano situazioni di controindicazione, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato. 

Il termine di definizione del procedimento è di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza. 

L'iscrizione nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta. (6)

L'iscrizione nella White List provinciale tiene luogo della COMUNICAZIONE e INFORMAZIONE antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. (7)

La stazione appaltante, dopo aver soddisfatto l'obbligo di consultare le White List, in tal modo accertandosi che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione, potrà dare avvio all'iter contrattuale ricorrendo alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA). In altri termini, la stazione appaltante consulterà la BDNA immettendo i dati relativi all'impresa, come in ogni altra situazione ordinaria di consultazione di tale piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia. (8)

Maturati tali termini la stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione. (9)

Procedura per il rinnovo

Procedura per il rinnovo  

Almeno trenta giorni prima della scadenza della validità dell'iscrizione, il titolare dell'impresa individuale, ovvero il legale rappresentante della società comunica a questa Prefettura l'interesse a permanere nell'elenco, anche per settori di attività ulteriori o diversi da quelli per i quali è iscritta (10), presentando la seguente documentazione:

Ove l'impresa manifesti l'interesse a permanere nell'elenco entro trenta giorni dalla scadenza dell'iscrizione nella White List, la Prefettura provvede a verificare nuovamente l'assenza delle situazioni ostative e dei tentativi di infiltrazione mafiosa. (11)

Qualora tali accertamenti si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nella White List, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura provvede a dare conto di ciò tramite la voce “Aggiornamento in corso”. (12)

La mancata comunicazione da parte degli interessati comporta la cancellazione automatica dall'elenco dei fornitori alla scadenza annuale.

Modifica dell'assetto societario

Modifica dell'assetto societario

L'impresa iscritta nell'elenco suindicato comunica alla Prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, o dell'incarico di direttore tecnico (se previsto), entro trenta giorni dalla data della modifica presentando la seguente documentazione:

Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti. (13)

La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell’iscrizione.

Nelle more dell'esecuzione delle verifiche antimafia, a seguito delle intervenute variazioni, il Prefetto dispone la sospensione dell'iscrizione dell'impresa dall'elenco per trenta giorni decorsi i quali, ove siano riscontrate situazioni di controindicazione, procede alla relativa cancellazione. 

La cancellazione dell'iscrizione è disposta, altresì, quando l'interessato abbia violato gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Riferimenti

(1) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013 recante "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all' art.  1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190"

(2) art. 1, comma 53, della L. 6 novembre 2012, n.190, così come modificato dal Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. "Decreto Liquidità") convertito, con modificazioni, nella Legge 5 giugno 2020, n. 40 (G.U. Serie Generale n. 143 del 06.06.2020)

(3) le lettere a e b (trasporto di materiali a discarica per conto di terzi e trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi) sono state abrogate dal Decreto Legge n. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 40/2020, e ricomprese nella lettera i-quater

(4) ex art. 134 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773

(5) di cui agli artt.  67, 84 co. 4 lett. a, b, c e 91, co. 6, del D. Lgs. n. 159/2011

(6) art. 2, comma 3, D.P.C.M. 18.04.2013

(7) art. 1. Comma 52 bis L. 190.2012

(8) formulazione dell'art.1, comma 52, della legge n. 190/2012 che espressamente richiama l'art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia e con esso le diverse sequenze dell'accertamento in Banca Dati nell'ipotesi di esito non immediatamente liberatorio... Dal momento della consultazione della Banca Dati decorreranno i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del Codice Antimafia

(9) la circolare n. 11001/119/20(8) del 23/03/2016 del Ministero dell'Interno ha fornito il seguente indirizzo operativo

(10) art. 5, comma 3, D.P.C.M. 18.04.2013

(11) ai sensi del d. lgs 159 del 2011

(10) art. 85 D. L.gsvo 159/2011

(12) secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(13) come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013

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White List - Elenco imprese iscritte 2.04 MB
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Mod. A - Istanza per iscrizione rinnovo 3.9 MB
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Mod. D – Dichiarazione modifiche 3.88 MB
Ultimo aggiornamento
Giovedì 21 Novembre 2024, ore 15:21