• ANAGRAFE E STATO CIVILE

  • Domanda:[11/12/2012 14:45] Sono una cittadina italiana residente a Berlino e coniugata con un cittadino tedesco. A seguito del matrimonio, ho scelto di assumere il cognome di mio marito, possibilità prevista in Germania. Desidero sapere se posso cambiare il cognome anche in Italia per uniformare i miei documenti di identità.

    Risposta:Sì, nel suo caso è possibile chiedere, attraverso consolato, l’autorizzazione al cambiamento del cognome al Prefetto di competenza

 

  • TOSSICODIPENDENZA

  • Domanda:[22/06/2010 16:13] Se ci si sottopone alle analisi tossicologiche si può archiviare il procedimento?

    Risposta:Risposta: non sono sufficienti controlli occasionali. Se risulta che la persona si sia sottoposta con esito positivo ad un programma educativo-informativo o terapeutico e socio-riabilitativo, il Prefetto può adottare un provvedimento di revoca delle sanzioni o di archiviazione.

  • Domanda:[22/06/2010 16:12] E’ possibile chiedere lo spostamento del colloquio presso la Prefettura di domicilio?

    Risposta:Risposta:Il colloquio può essere sostenuto presso la Prefettura di domicilio previa richiesta sottoscritta dall’interessato e trasmessa alla Prefettura competente ad emettere il provvedimento, specificando i motivi della stessa (studio, lavoro ecc.). Modulistica [link alla modulistica]

  • Domanda:[22/06/2010 16:12] Cosa succede se non ci si può presentare al colloquio nel giorno e nell’ora indicati nella ordinanza di convocazione?

    Risposta:Risposta:In caso di assenza ingiustificata al colloquio viene emesso un provvedimento sanzionatorio di sospensione o divieto di conseguire i seguenti documenti: patente di guida, passaporto o documento equipollente, licenza di porto d’armi, permesso di soggiorno per motivi di turismo se cittadino extracomunitario per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. L’interessato può comunque, per seri e documentati motivi, chiedere un differimento del colloquio presentando, via fax o per posta ordinaria, una domanda redatta su carta semplice ed indirizzata all’Ufficio N.O.T.

  • Domanda:[22/06/2010 16:10] E’ possibile impedire che la famiglia venga a conoscenza della violazione considerato che si riceverà la convocazione per il colloquio presso il N.O.T.?

    Risposta:Risposta:Per tutelare la propria privacy è possibile eleggere un domicilio diverso dalla residenza, al riguardo può essere utile utilizzare la modulistica disponibile sul sito della Prefettura di Pescara.

  • Domanda:[22/06/2010 16:09] Se si è minorenni, i genitori devono essere informati del colloquio da svolgere?

    Risposta:Risposta:Il fatto di essere minorenne comporta l’obbligo da parte del Prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del ragazzo, di convocare anche i genitori o chi ne esercita la potestà rendendoli edotti delle circostanze di fatto.

  • Domanda:[22/06/2010 16:09] E’ possibile fare ricorso avverso la contestazione ed avverso i provvedimenti adottati dal Prefetto?

    Risposta:Risposta:Ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/81, la persona segnalata può produrre entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale, documenti o scritti difensivi al Prefetto e chiedere di essere ascoltato. Contro la convocazione per il colloquio e contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è possibile presentare opposizione al Giudice di Pace competente entro 10 giorni dalla notifica. Nel caso di minorenne l’opposizione deve essere proposta al Tribunale per i minorenni.

  • Domanda:[22/06/2010 16:07] Se si subisce il ritiro immediato della patente di guida al momento del sequestro, quando si può ritornare in possesso della stessa?

    Risposta:Risposta: Il ritiro della patente di guida, del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore, hanno la durata di 30 giorni, per cui il titolare può chiederne la restituzione a partire dal trentunesimo giorno, recandosi presso l’Ufficio NOT della Prefettura.

  • Domanda:[22/06/2010 16:05] A chi ci si può rivolgere per violazioni avvenute in altre province?

    Risposta:Risposta:Per violazioni avvenute precedentemente all’entrata in vigore della L. 49/2006 ( 28 febbraio 2006) la competenza rispetto al procedimento amministrativo dell’art. 75 D.P.R. 309/90 ricade sulla Prefettura del luogo ove è stato commesso il fatto. Attualmente (dal 28 febbraio 2006), invece, per le violazioni avvenute in altre province occorre far riferimento alla Prefettura del luogo di residenza.

Ultimo aggiornamento
Lunedì 15 Gennaio 2024, ore 09:39