Nel caso in cui il Codice della Strada preveda la sanzione accessoria del sequestro o del fermo amministrativo del veicolo, l'Organo di Polizia che accerta la violazione provvede ad applicare la relativa sanzione accessoria.

Il documento di circolazione del veicolo è trattenuto presso l'Ufficio di appartenenza dell'agente che ha accertato la violazione.

Decorso il periodo del fermo amministrativo, il conducente o il proprietario si rivolgerà all'Organo di Polizia che ha accertato la violazione per il ritiro del veicolo e del documento di circolazione.

Il sequestro del veicolo può avvenire, tra i vari casi previsti espressamente dal Codice della Strada, anche per mancanza della copertura assicurativa (R.C.A.).

Avverso il verbale di contestazione e/o di sequestro, il conducente o il proprietario del veicolo possono presentare ricorso al Prefetto o in alternativa al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale di contestazione.

Se il verbale è archiviato l'Ufficio accertatore restituisce il mezzo.

Contro l'ordinanza di rigetto del ricorso può essere proposto ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro 30 giorni dalla notifica della stessa.

 

Chi può fare la richiesta di dissequestro
La persona a cui è stato notificato il verbale di sequestro.

 

Cosa fare per ottenere il dissequestro
Il dissequestro del veicolo, avvenuto a seguito della violazione dell'art. 193 del C.d.S., deve essere richiesto dal trasgressore oppure dal proprietario, al Comando
che ha disposto il sequestro.

Per ottenere il dissequestro è necessario effettuare:

  • il pagamento della sanzione amministrativa indicata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta);
  • il pagamento del premio assicurativo per almeno sei mesi.

L'importo della sanzione amministrativa è ridotto ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo R.C.A. sia comunque resa operante entro 30 giorni dal termine
dell'assicurazione scaduta oppure in caso di rottamazione.

In caso di rottamazione del veicolo sequestrato, l'interessato dovrà farne richiesta al Comando che ha riscontrato l'infrazione, entro 30 giorni dalla data della contestazione della violazione.

L'interessato, per rottamare il veicolo, dovrà versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale. La cauzione versata, decurtata di un quarto, verrà restituita dal comando accertatore dopo la distruzione e radiazione del veicolo. Tale demolizione dovrà essere certificata a norma di legge.

 

Custodia del veicolo
Il proprietario o in alternativa il conducente o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo sequestrato in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese , in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

La richiesta di affido in custodia del veicolo deve essere presentata, in carta semplice, al Comando che ha effettuato il sequestro o il fermo amministrativo.

Il trasporto ed il deposito sono interamente a carico dell'interessato.

Al trasgressore o al proprietario o ad altro soggetto obbligato in solido che si rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'Organo di Polizia, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

La mancata assunzione della custodia del veicolo, oltre alle sanzioni suindicate, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento.

 

Rateizzazione
La Prefettura può concedere il pagamento rateale unicamente nel caso di sanzione pecuniaria disposta con ordinanza-ingiunzione (atto di propria competenza) e non con verbale di contestazione.

 

IMPORTANTE:
Se entro 60 giorni dalla data di contestazione o dalla data di notifica del verbale di contestazione della violazione non viene presentato ricorso o non viene effettuato il pagamento della sanzione amministrativa e dell'assicurazione R.C.A., la Prefettura dispone la confisca del veicolo.

Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio
Incarico
Capo Ufficio di Staff
Dato non disponibile
Nome ufficio
Ufficio Veicoli
Descrizione
Sequestri, confische e altri provvedimenti relativi ai veicoli correlati a violazioni del Codice della Strada PEC per Istanze: protocollo.prefbo@pec.interno.it
Responsabile del procedimento
dott. Pasquale Scarpino
Addetto
Elisabetta Monti, Marisa Di Iullo
Ubicazione dell'ufficio
piano 2

Ultimo aggiornamento
Sabato 1 Giugno 2024, ore 11:03