Ricorso contro il mancato accoglimento della domanda di iscrizione anagrafica
informazioni generali sul ricorso anagrafico
Area II - Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali
Modalità per proporre il ricorso
il ricorso può essere proposto entro 30 gg. dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento di diniego (nel caso di invio a mezzo posta farà fede la data di spedizione della Raccomandata) o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza (art, 2 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).
L'istanza dovrà essere in bollo (€. 16,00), allegando copia del provvedimento di diniego del Comune. Nel ricorso potrà essere indicata anche la fascia oraria in cui si è più facilmente reperibili presso la residenza dichiarata (es. ore serali).
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Iter del procedimento amministrativo
1) A seguito del ricorso, l'Ufficio invierà comunicazione al Comune dove è stata effettuata la richiesta di iscrizione anagrafica e/o di cambio di abitazione richiedendo la controdeduzioni del Comune stesso e ogni ulteriore documentazione e per conoscenza al Comune di provenienza in caso di nuova iscrizione anagrafica nonchè all'interessato, ai fini della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo.
2) Nel caso in cui il ricorso è stato presentato oltre i 30 gg. verrà dischiarato irricevibile per decorrenza dei termini.
3) Nel caso in cui il ricorso venga presentato entro i 30 gg. verrà proseguita la procedura istruttoria per verificare l'esistenza o meno del presupposto della dimora abituale.
4) Il provvedimento definitivo verrà notificato all'interessato ed al Comune resistente per gli adempimenti di competenza.
5) Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria nei tempi e con le modalità indicate dal codice di procedura civile.
Normativa:
D.P.R. 30/05/1989, n. 223