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CONTATTA L'UFFICIO

Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Italia n. 30 - Piano terra, stanza n. 3 Email : immigrazione.pref_pescara@interno.it 

P.E.C.: immigrazione.prefpe@pec.interno.it
 

 

Ricevimento utenti

La digitalizzazione dei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana intende snellire le procedure rendendo il servizio all'utenza più celere ed efficace mediante comunicazioni telefoniche e/o telematiche tali da evitare per l'utente il gravoso onere di recarsi presso l'Ufficio. Laddove si renda necessario doversi recare presso l'Ufficio Cittadinanza della Prefettura, potrà essere contattata l'utenza telefonica di seguito indicata nei giorni e negli orari fissati al fine di concordare un appuntamento.  

 

PREFETTURA

 

Ricevimento telefonico : 085/20571

Lunedì   dalle 11:00 alle 13:00

Mercoledì dalle11:00 alle 13:00

Venerdì  dalle 11:00 alle 13:00

 

@ P.E.C. comunicazione.cittadinanza.prefpe@pec.interno.it *

 

MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione Centrale Diritti Civili, Cittadinanza e Minoranze

 

Ricevimento telefonico:

3346909996      lunedì dalle 10:00 alle 12:00

06/46539955   mercoledì dalle 10:00 alle 12:00

3316536673    venerdì  dalle 10:00 alle 12:00

 

@ P.E.C. comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it *

  

(*) Per la sola gestione del flusso documentale relativo ai procedimenti in corso curando l'esatta indicazione - nell'oggetto della mail - del codice identificativo della pratica (K10/__ o K10/C/_)

Avvisi per i richiedenti la cittadinanza italiana

  • Ø Dal 18 gennaio 2021  sarà disponibile all'indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it la nuova sezione Cittadinanza per la compilazione, l'invio e la gestione delle domande di cittadinanza online da parte del richiedente.

 

CONSULTAZIONE DOMANDA GIA' INVIATA
Per consultare la domanda di cittadinanza inviata tramite  SPID  accedere e scegliere  Cittadinanza-> Comunicazioni/stato pratica

Per consultare la domanda inviata da  residente in Italia , tramite un'utenza  NO-SPID , una volta effettuato l'accesso con SPID, andare in  Cittadinanza->Associa pratica->  cliccare su  Associa pratica  e inserire i dati richiesti e il Numero Pratica (ovvero il K10 o K10/C es: K10/0000001).

Qualora l'utente non riuscisse ad associare la sua precedente domanda alle credenziali SPID, dovrà rivolgersi all'assistenza cliccando sulla voce "Help Desk" in fondo alla pagina.

Ove vi siano discordanze anagrafiche tra SPID e i dati inseriti nella domanda inviata, l'utente riceverà in risposta un messaggio, che lo inviterà a produrre un'autodichiarazione attestante le sue esatte generalità alla Prefettura competente, la quale, effettuate le opportune verifiche, procederà ad autorizzare l'HELP DESK alle necessarie rettifiche nel sistema.

Il termine per l'associazione con SPID della propria domanda di cittadinanza è prorogato al  31 ottobre 2021 . Si ribadisce che gli utenti che non avranno effettuato l'associazione entro il suddetto termine, non potranno verificare l'iter della propria istanza e conoscere le comunicazioni che li riguardano.

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  • Dal 01/09/2020 è obbligatorio per i richiedenti residenti in Italia accedere con SPID al portale di gestione delle domande di cittadinanza. Per poter visualizzare una domanda già presentata, le relative comunicazioni e lo stato pratica, i richiedenti devono associare la pratica già inviata al proprio SPID. Nel caso in cui i dati anagrafici dello SPID non coincidano con quelli inseriti in precedenza per la registrazione delle precedenti credenziali usate per l'invio della domanda, il sistema non consente l'associazione.  

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NOVITÀ DECRETO LEGGE 113/2018  CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 132/2018 (cosiddetto "Decreto sicurezza").

Si avvisa che a decorrere dal 5 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 14 del D.L.4 ottobre 2018, n. 113, il contributo economico al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana,  è pari ad € 250  .

"Con D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 è stato rimodulato il termine massimo di conclusione dei procedimenti di concessone della cittadinanza (art.4, comma 5) che vieni fissato, per le domande presentate a partire dal 20 novembre 2020, in ventiquattro mesi prorogabili fino ad un massimo di trentasei mesi.

Si fa presente, infine, che a far data dal 4 dicembre 2018 occorre allegare alla domanda,  pena l'immediata dichiarazione di inammissibilità della stessa,  idonea documentazione atta a comprovare la conoscenza della lingua italiana almeno al  livello B1  del Quadro comune europeo di riferimento, e specificamente  ) titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR e dal MAECI, oppure  ) certificazione rilasciata da uno dei seguenti enti certificatori: Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università di Roma Tre e Società Dante Alighieri.

N.B. Sono esclusi dall'onere dell'attestazione della conoscenza della lingua italiana: coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione (art. 4bis del D. Lgs. n. 286/1998) e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D. Lgs. n. 286/1998). I predetti dovranno tuttavia fornire gli estremi della sottoscrizione dell'accordo e il titolo in corso di validità.  

 

Cosa deve fare il richiedente  Il richiedente compilerà la domanda, utilizzando le credenziali d'accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato e/o mediante utilizzo dello SPID, e la trasmetterà in formato elettronico, unitamente ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di euro 250,00 previsto dalla legge n. 94/2009, e successivamente aggiornato dal D.L. n. 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/2018.

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REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Ai sensi della  legge n. 91 del 5 febbraio 1992  e successivi regolamenti, i cittadini stranieri possono acquisire la cittadinanza italiana se in possesso di determinati requisiti

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

  1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5)
  2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9)

 

1)  MODELLO A: CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5)

Il cittadino straniero o apolide coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nel caso in cui:

  1. risieda legalmente in Italia  da almeno due anni  dalla data del matrimonio;
  2. abbia risieduto all'estero  per almeno tre anni  dalla data del matrimonio e risieda in Italia al momento della presentazione dell'istanza.

Se il coniuge è stato naturalizzato cittadino italiano, devono essere trascorsi 2 anni dalla data del relativo giuramento.

Tutti i sopracitati termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Ai fini del conferimento della cittadinanza, è  necessario che il matrimonio sia stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza.  Inoltre, dal momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza,  non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, né la separazione personale dei coniugi pena il rigetto della domanda .

La domanda è rigettata, oltre che per carenza dei sopracitati requisiti, anche in caso di gravi motivi inerenti la sicurezza della Repubblica e in caso di condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per i reati di cui all'art. 6 della L. 91/1992.

Lo straniero che risiede all'estero deve presentare domanda alla competente Autorità Consolare italiana.

  

2) MODELLO B: CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9)

Il cittadino straniero o apolide può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nel caso in cui:

  1. sia nato in Italia e vi risieda legalmente da almeno 3 anni;
  2. sia figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni;
  3. sia maggiorenne, adottato da cittadino italiano o figlio di cittadino straniero naturalizzato, e risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione o alla naturalizzazione del genitore;
  4. abbia prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia ed è possibile presentare domanda tramite la competente autorità consolare);
  5. sia cittadino U.E. e risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni;
  6. sia apolide o titolare di protezione internazionale e risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni successivi al riconoscimento del rispettivo status;
  7. sia cittadino straniero e risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni.

Oltre a possedere uno dei requisiti di cui ai punti precedenti, è necessario che l'interessato presenti , pena l'inammissibilità della domanda idonea documentazione comprovante un reddito, nell'ultimo triennio, non inferiore ai parametri stabiliti dall'art. 3 del D.L. 382/1989 (convertito dalla L. 8/1990) .

La concessione della cittadinanza per residenza, infatti, presuppone che il richiedente debba dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale. La capacità reddituale deve essere stabile e costante sino al momento del giuramento. Per la valutazione delle istanze, qualora il reddito del richiedente risulti insufficiente, possono essere presi in considerazione i redditi dei componenti conviventi del nucleo familiare, come indicati nell'articolo 433 del Codice Civile.

Si specifica che sia la ininterrotta residenza legale sul territorio italiano, sia la permanente capacità reddituale (nella misura minima di cui sopra) dovranno risultare fin dal momento di presentazione dell'istanza, pena l'inammissibilità della stessa.

Nelle more del procedimento di conferimento della cittadinanza italiana, e fino alla conclusione del medesimo, non è consentito il trasferimento della residenza all'estero , pena la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza.

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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

ATTENZIONE: LE DOMANDE INCOMPLETE O COMUNQUE NON CORRISPONDENTI A QUANTO DI SEGUITO INDICATO SARANNO   RIFIUTATE   IN FASE DI PROTOCOLLAZIONE PER MANCANZA DI REQUISITI ESSENZIALI.

Il cittadino straniero può presentare domanda di concessione della cittadinanza italiana  esclusivamente  on-line , registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link:    https://portaleservizi.dlci.interno.it

Eseguita la registrazione, occorre compilare accuratamente il modulo telematico di domanda in tutte le sue parti,  ponendo  estrema attenzione  alla corretta scansione (leggibilità) e allegazione dei documenti necessari. Ciascun documento deve essere composto da un  unico file,  preferibilmente in formato PDF, e tutte le relative pagine devono essere scansionate  fronte-retro ( si raccomanda fortemente il rispetto dell'ordine progressivo delle pagine e il corretto orientamento verticale del file).

Premessa l'indicazione, nell'apposito spazio, degli estremi della  marca da bollo , occorre allegare alla domanda i seguenti documenti:

  • certificato di nascita (**) rilasciato dalle Autorità del proprio Paese di origine debitamente legalizzato e munito di traduzione italiana, anch'essa legalizzata  ;
  • certificato penale(**) rilasciato dalle Autorità del proprio Paese di origine  (e degli eventuali Paesi terzi di residenza),  debitamente legalizzato e munito di traduzione italiana, anch'essa legalizzata ;
  • ricevuta del pagamento del contributo obbligatorio di € 250  da effettuarsi su C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94";
  • titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR e dal MAECI,  oppure  certificazione rilasciata da un ente certificatore (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università di Roma Tre e Società Dante Alighieri), che attesti la  conoscenza della lingua italiana almeno pari al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento  (è sufficiente l'autocertificazione in caso di enti pubblici, mentre è necessaria copia autenticata dell'atto in caso di enti paritari o privati);
  • documenti di riconoscimento in corso di validità: carta di identità rilasciata dalle Autorità italiane, passaporto, permesso di soggiorno, Carta d'identità estera.

 

Si prega di verificare che le generalità indicate all'atto della domanda ( nome , cognome , data e luogo di nascita ) siano PERFETTAMENTE corrispondenti    in tutti i documenti allegati (certificato di nascita, carta d'identità rilasciata dalle Autorità italiane, documento d'identità estero, titolo di soggiorno, certificato penale del Paese d'origine), pena la dichiarazione di inammissibilità della domanda.

Le donne che abbiano acquisito all'estero il cognome del coniuge, salvo che nella certificazione di nascita non sia indicato anche il cognome da nubile, devono necessariamente allegare alla voce   "documento generico"    un'attestazione, rilasciata dalle competenti Autorità diplomatiche consolari in Italia, che certifichi le esatte generalità della richiedente,  tale attestazione deve recare la legalizzazione prefettizia.

Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  di regola  i certificati di nascita e penale devono essere legalizzati dall'Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione del documento, salvo quanto previsto da accordi internazionali.  Tali certificati devono anche essere correttamente tradotti in lingua italiana e legalizzati a loro volta.

(**) Il richiedente cui sia stato riconosciuto lo Status di Rifugiato dalla competente Commissione Territoriale, in alternativa ai certificati di nascita e penale  dovrà produrre quanto segue:

  • atto notorio formato in Tribunale   sostitutivo del certificato di nascita ,  in cui si dichiarino le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) e le generalità del padre e della madre (allegare tale documento alla voce "  certificato di nascita  " del modulo di domanda on-line);
  • atto notorio formato in Tribunale  sostitutivo del certificato penale   in cui si dichiari di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine (allegare tale documento alla voce  "certificato penale"  del modulo di domanda on-line);
  • copia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato (allegare tale documento alla voce "documento generico"  del modulo di domanda on-line).

 

Quanto sopra non si applica ai titolari di protezione sussidiaria o di protezione umanitaria, i quali sono tenuti a presentare la documentazione ordinaria.

 

Eventuali  cambiamenti nell'anagrafica del richiedente (residenza, stato di famiglia etc...)   intervenuti con procedimento in corso devono essere  tempestivamente comunicati  all'Ufficio. 

In caso di rifiuto per incompletezza o irregolarità della domanda, è necessario proporre una  nuova  domanda.  A tal fine si specifica che:

1) la ricevuta del pagamento del contributo di € 250 già versato può essere riutilizzata;

2) il certificato penale del Paese di origine, trascorsi  sei mesi  dalla data di rilascio, è da considerarsi  scaduto  e non può essere riutilizzato.

 

Riferimenti normativi:

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (legge sulla cittadinanza)
  • D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 ( regolamento di esecuzione della legge)
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (regolamento sui procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)
  • Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 1 , commi 11 e 12), che dall'8 agosto 2009 ha modificato i requisiti per la richiesta di cittadinanza per matrimonio e introdotto un contributo per le domande di cittadinanza
  • Legge 12 novembre 2011, n. 183 (art. 15) , che ha introdotto l'obbligo dell'autocertificazione (applicabile anche alle richieste di cittadinanza)
  • Direttiva del ministro dell'interno 7 marzo 2012 , che dal 1° giugno 2012 ha attribuito ai prefetti la competenza per i provvedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio
  • Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (art. 14), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha operato le modifiche indicate nell'avviso linkato all'inizio della pagina. 
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 6 Dicembre 2023, ore 17:52
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