Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni): l'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro). Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.
Si informa che per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, che rispondono solidalmente delle infrazioni comminate ai sensi dell'art.196 del C.d.S., non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l'iscrizione a ruolo viene richiesta in solido, nei confronti di conducente e proprietario, ai sensi dell'art. 1292 del C.C., cosicché vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario del mezzo che servì a compiere la violazione, relative ad un unico procedimento, delle quali una sola deve essere pagata. Se per errore vengono pagate da entrambi i contribuenti, il secondo pagante ottiene il rimborso dalla Società Concessionaria.
Chi può fare la richiesta:
I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale possono chiedere l'annullamento nei casi previsti o presentare ricorso.
Cosa fare:
Qualora il contribuente sia in grado, ad esempio, di dimostrare l'avvenuto pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria iscritta a ruolo può richiedere all'Autorità competente lo sgravio della cartella esattoriale.
Nel caso che la cartella esattoriale sia conseguente al mancato pagamento della sanzione indicata in un verbale redatto dalla Polizia Locale di un determinato Comune, il discarico deve venir richiesto a tale Comune. Sempre in materia di violazioni al codice della strada, il discarico può essere richiesto alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria unicamente in relazione a violazioni del Codice della Strada commesse nel territorio della provincia di Alessandria e rilevate da organi accertatori statali (principalmente: Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza).
- Per verbali redatti da parte della Polstrada C.N.A.I (Centro Nazionale Accertamento Infrazioni, con sede a Roma) che opera in caso di violazioni inerenti l'eccessiva velocità nei tratti autostradali, l'interessato dovrà rivolgersi (telefonando, scrivendo o personalmente) direttamente al C.N.A.I. o in alternativa alla Sezione di Polizia Stradale della propria provincia di residenza;
- Per verbali redatti da parte di una qualsiasi sezione di Polizia Stradale l'interessato dovrà rivolgersi (telefonando, scrivendo o personalmente) al predetto Organo di Polizia.
NOTA BENE: Nei predetti due casi questa Prefettura non ha modo di fornire direttamente le informazioni sui verbali, poiché i ruoli vengono emessi direttamente dalla Polizia Stradale/C.N.A.I. e solo questi Organi di Polizia hanno accesso alla documentazione inerente ai verbali, compresa la prova dell'avvenuta notifica dei medesimi.
Documentazione richiesta:
- istanza di discarico della cartella esattoriale (vedi modulo a fondo pagina)
- documentazione probatoria atta a verificare la fondatezza della richiesta di discarico (ad esempio, copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto)
Il contribuente che intende contestare la cartella di pagamento deve proporre opposizione di fronte al Giudice di Pace competente territorialmente, per importi inferiori a €. 15.493,71 o al Tribunale competente territorialmente.
Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella stessa.
E' obbligatorio allegare al ricorso la cartella impugnata da cui risulti la data della notifica.
Per cause di valore non superiore a €. 516,46 il contribuente può stare in giudizio personalmente.
Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del Giudice di Pace (Art. 82 codice procedura civile).
Nelle opposizioni avanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale. Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria adita. In caso di esito positivo del ricorso il ricorrente potrà presentare richiesta di discarico della cartella esattoriale.
Istanza di rateizzazione e sospensione della cartella
Per eventuali richieste di sospensione delle procedure di riscossione, nonché per eventuali richieste di pagamento rateale degli importi indicati sulla cartella esattoriale, l'interessato deve rivolgere istanza all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
- FRANCESCO FARINA: Dirigente Dell'Area