Cittadinanza

AVVISO AGLI UTENTI

P.E.C. PROTOCOLLO PREFETTURA:   protocollo.prekrt@pec.interno.it  (nell'oggetto della P.E.C. inserire la parola chiave: CITTADINANZA E DIRITTI CIVILI)

Per richieste di informazioni di carattere generale non desumibili dal presente sito istituzionale (Come fare per) o dal sito del Ministero dell'Interno  www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza , si potrà inoltrare una mail all'indirizzo  immigrazione.pref_crotone@interno.it .

Mentre per le istanze già in trattazione si dovrà inviare una P.E.C. all'indirizzo comunicazione.cittadinanza.prefkr@pec.interno.it , specificando in oggetto il K10/...ART. 9 K10/C/...ART. 5.

Si informa che gli utenti in possesso dell'identità digitale certificata da SPID, non saranno più convocati presso la Prefettura per l'identificazione nonché per i controlli della documentazione a corredo dell'istanza  online.  I documenti in originale dovranno essere conservati a cura dell'utente fino al termine del procedimento e mostrarla, se richiesto, in qualsiasi momento si rendesse necessario.

Entro il 30 settembre 2021  gli utenti interessati ad ottenere la cittadinanza italiana dovranno procedere obbligatoriamente all'associazione con SPID, altrimenti non potranno verificare l'iter della propria istanza e conoscere le comunicazioni importanti che li riguardano.

Per consultare la domanda inviata da residente in Italia, tramite un'utenza   NO-SPID  , una volta effettuato l'accesso con  SPID  , andare in Cittadinanza->Associa pratica-> cliccare su Associa pratica e inserire i dati richiesti e il Numero Pratica (ovvero il K10 o K10/C es: K10/0000001). Qualora l'utente non riuscisse ad associare la sua precedente domanda alle credenziali SPID, dovrà rivolgersi all'assistenza cliccando sulla voce "Help Desk" in fondo alla pagina. Ove vi siano discordanze anagrafiche tra SPID e i dati inseriti nella domanda inviata, l'utente riceverà in risposta un messaggio, che lo inviterà a produrre un'autodichiarazione attestante le sue esatte generalità alla Prefettura competente, la quale, effettuate le opportune verifiche, procederà ad autorizzare l'HELP DESK alle necessarie rettifiche nel sistema.

Con il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 il termine massimo di conclusione dei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana (art. 4, comma 5) è stato rimodulato e viene  fissato in 24 mesi prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi  . Si precisa che le nuove disposizioni saranno applicate esclusivamente alle  domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020  (per quelle presentate antecedentemente alla predetta data restano invariati i termini di 48 mesi).

Si invitano, pertanto, gli utenti e i loro legali rappresentanti, al fine di ottimizzare il servizio, di non inviare solleciti o diffide a questo Ufficio e di non presentarsi a chiedere informazioni circa lo stato del procedimento prima della scadenza del suddetto termine.

Decorsi i suddetti termini, eventuali richieste di sollecito dovranno essere inviate via P.E.C. al Ministero dell'Interno, responsabile del procedimento, secondo le modalità indicate al paragrafo successivo, e non a questo Ufficio .

Per verificare on line lo stato di avanzamento della propria domanda di cittadinanza il richiedente può accedere con le stesse credenziali ricevute all'atto della compilazione della domanda al portale  https://portaleservizi.dlci.interno.it/  e ricevere le informazioni inerenti:

  • l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento
  • l'eventuale irregolarità della documentazione allegata
  • la data di convocazione presso gli sportelli della Prefettura per il controllo degli originali dei documenti allegati in formato elettronico.

 

COME COMUNICARE COL MINISTERO DELL'INTERNO

Il Ministero dell'Interno ha attivato un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) dedicato alle richieste di informazioni relative alle domande di cittadinanza per residenza , ai quali gli interessati potranno scrivere per ricevere informazioni riguardo la propria pratica. In termini di sicurezza, la posta elettronica certificata  permette di dare a un messaggio di posta elettronica la piena validità legale nei casi previsti dalla normativa, garantisce data e ora riferiti all'accettazione e alla consegna del messaggio e l'integrità del contenuto trasmesso.

Pertanto, per ottenere un più efficace riscontro alle diverse comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione (solleciti, diffide, richieste di accesso e altro), gli interessati o i loro legali rappresentanti, sono invitati a comunicare con la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it

specificando con esattezza nell'oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/....)"

Per verificare la propria pratica di cittadinanza e leggere le comunicazioni ricevute si deve accedere all'area riservata. I richiedenti la cittadinanza italiana possono inoltre chiedere le informazioni e chiarimenti chiamando i seguenti numeri telefonici nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12:

3346909996       lunedi

06/46539955      mercoledi

3316536673       venerdi

COME DIVENTARE CITTADINI ITALIANI

La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, come modificata dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 e successivi regolamenti.

In base ai requisiti si possono individuare due tipologie di concessione:

  1. PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
  2. PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)
  • ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER   MATRIMONIO  CON CITTADINO ITALIANO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992). Chi può fare la richiesta
  • Cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani e residenti legalmente in Italia da almeno  2 anni  dopo il matrimonio (1 anno  in caso di figli nati o adottati dai coniugi);
  • Coniugi di cittadini naturalizzati italiani  dopo 2 anni dal giuramento  (1 anno in caso di figli nati o adottati dai coniugi);
  • Cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani che risiedono all'estero, dopo  tre anni  di matrimonio (un anno e mezzo in caso di figli nati o adottati dai coniugi).  In questo ultimo caso l'istanza va inoltrata all'autorità consolare italiana del luogo di residenza. 
  • Si ricorda che, nel caso di matrimonio/unione civile celebrato all'estero, è necessario provvedere alla  trascrizione   dell'atto presso un comune italiano al momento della domanda, e fino al momento dell'adozione del decreto che riconosce la cittadinanza italiana,  non  deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.   
  • ATTENZIONE  :   
  • Dall'11 febbraio 2017 è possibile inoltrare le domanda anche per le  unioni civili  : ai sensi dell'art. 1, comma 20 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamento delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", le medesime disposizioni che disciplinano la concessione della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano si applicano alle unioni civili tra le persone dello stesso sesso.
  • CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA PER   RESIDENZA   LEGALE ININTERROTTA IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992). Chi può fare la richiesta  :
  • Cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea residenti da  10 anni
  • Cittadini di Paesi dell'Unione Europea residenti da  4 anni
  • Apolidi o rifugiati politici (riconosciuti ufficialmente) residenti da  5 anni
  • Figli maggiorenni di genitori naturalizzati italiani residenti da  5 anni  (successivi al giuramento del genitore)
  • Cittadini stranieri maggiorenni che sono stati adottati da cittadini italiani, residenti da  5 anni  (successivi all'adozione)
  • Cittadini stranieri il cui padre o madre o nonni sono stati cittadini italiani per nascita, oppure nati in Italia, residenti da  3 anni
  • Cittadini stranieri che abbiano prestato servizio, anche all'estero, per almeno  5 anni  alle dipendenze dello Stato Italiano. I titolari dello status di  protezione sussidiaria  o di  protezione umanitaria   NON usufruiscono delle agevolazioni   previste per il rifugiato politico in materia di acquisto della cittadinanza italiana.Tale documento è necessario, all'atto di presentazione della domanda di cittadinanza, per tutte le pratiche inoltrate dal 04.12.2018 in poi (cfr art. 9.1 L. 91/92, introdotto dalla L. 132/2018 del 1° Dicembre 2018, conversione con emendamenti del D.L. 113/2018 del 04.10.2018).
  • Per attestare tale conoscenza può essere prodotto:
  • Come da disposizioni impartire dal Ministero dell'Interno - DLCI con la Circolare 666 del 25.01.2019, la domanda di cittadinanza italiana  ex  art. 5 o  ex  art. 9 L. 91/92 deve essere corredata dalla documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana livello B1 del QCER. Sono esonerati dal possesso della predetta certificazione   ESCLUSIVAMENTE   i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  ex  art. 9 TUI o, se titolare di semplice permesso di soggiorno, coloro che hanno sottoscritto l'Accordo di Integrazione previsto dall'art. 4  bis  del TUI.
  • un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR e dal MAE;
  • certificazione rilasciata da i seguenti enti, riconosciuti dai citati Ministeri: Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università di Roma Tre e Società Dante Alighieri;
  • certificazione rilasciata dalla connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi dicasteri ed enti certificatori.
  • estremi della sottoscrizione dell'Accordo di Integrazione     di cui all'art. 4-bis del D. Lgs. n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011;
  • copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo     in corso di validità.
  • Qualora il titolo di studio o la certificazione siano stati rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti potranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto; in caso di istituto paritario ovvero di ente privato, dovrà essere prodotta copia autenticata.
COME PRESENTARE LA DOMANDA:

Dal 1 settembre 2020  , l'accesso al portale di invio telematico delle istanze da parte dei richiedenti la cittadinanza residenti in Italia, dovrà avvenire esclusivamente con SPID. Si ricorda che, per accedere mediante SPID i richiedenti devono registrarsi presso un ID provider tra quelli già individuati ed elencati sul sito dell'AgID (www.agid.gov.it). Qualora non si fosse ancora in possesso di un'identità SPID, selezionando il pulsante "Non hai SPID?", si verrà reindirizzati al portale https://www.spid.gov.it/richiedi-spid, dove sarà possibile scegliere l'Identity Provider. Dopo aver ottenuto un'identità SPID il richiedente accede al portale selezionando "Entra con SPID" e visualizza i servizi disponibili cui poter accedere.

Dopo l'accesso al portale con SPID, per poter visualizzare una domanda già presentata, il richiedente deve selezionare una delle due funzionalità di seguito descritte:

  • "Associa Pratica inviata online" per recuperare l'istanza di richiesta della cittadinanza italiana inviata online;
  • "Primo accesso alla domanda cartacea" per recuperare la domanda presentata in forma cartacea.
  • Al termine dell'associazione nel Menù laterale sono rese disponibili le funzionalità di "Visualizza stato della Domanda" e "Comunicazioni". Per la registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda di cittadinanza l'indirizzo è il seguente:  https://portaleservizi.dlci.interno.it/          

    Eseguita la registrazione, il modulo di domanda va compilato telematicamente, indicando negli appositi spazi gli estremi della marca da bollo e allegando in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, il certificato di nascita ed il certificato penale del paese d'origine e dei paesi terzi di residenza (completi di legalizzazioni e traduzioni legalizzate), la ricevuta dell'avvenuto pagamento di € 250 e, alla sezione documento di riconoscimento, la carta di identità e il titolo di soggiorno.  L'Ufficio non fornisce alcun tipo di   assistenza tecnica   riguardo la gestione delle pratiche inserite on-line. In caso di problemi di natura tecnica (per esempio impossibilità di accesso all'account, difficoltà di invio di documentazione, di inserimento dati, errori e problematiche varie  ) l'unico referente risulta l'   HELP-DESK   del Ministero dell'Interno (il link è indicato nel portale della cittadinanza). 

QUALI SONO I DOCUMENTI RICHIESTI:
  • Estratto dell'atto di nascita   completo di tutte le generalità, rilasciato in qualsiasi data, debitamente legalizzato e munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia);
  • Certificato penale   del Paese d'origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza di data non anteriore a  sei mesi, debitamente legalizzato e munito di traduzione legalizzata;
  • Copia del documento di identità   (carta di identità);
  • Copia del titolo di soggiorno   (permesso o carta di soggiorno, attestazione comunale per i cittadini dell'Unione Europea);
  • Ricevuta   di versamento del contributo obbligatorio di € 250,00 previsto dalla legge n.94/2009, da versare sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO DELL'INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza-contributo di cui all'art.1, c. 12, l.94/2009". 
  • Marca da bollo   da € 16 che deve essere conservata fino alla successiva convocazione in Prefettura.
  • NB:

    Per le donne che a seguito di matrimonio hanno acquisito il cognome del coniuge:

    E' necessario che il certificato di nascita contenga sia il cognome da nubile sia quello da sposata. Altrimenti è necessario allegare il certificato di esatte generalità rilasciato dal Consolato del Paese d'origine oppure il certificato estero di matrimonio debitamente tradotto e legalizzato.

    I dati anagrafici riportati nella domanda dovranno essere conformi a quelli indicati nell'atto di nascita. Il "patronimico", nell'ordinamento italiano, assume la valenza di secondo nome proprio.     

    I certificati esteri inoltre, devono essere correttamente  tradotti in lingua italiana   (a meno che per l'estratto di nascita non venga utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976)   :

    I certificati esteri devono essere apostillati (se lo Stato di provenienza aderisce alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961) o legalizzati dall'Autorità diplomatica e consolare italiana presente nello Stato, che può essere individuata tramite il database del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano, all'indirizzo  www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica

  • all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, senza ulteriori adempimenti;
  • nello Stato di provenienza  secondo le norme locali: in questo caso anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti;
  • in Italia  , dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati. In questo caso le firme dei funzionari consolari stranieri devono essere legalizzate in bollo dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
  • in Italia  , mediante asseverazione della traduzione eseguita da chi conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, senza ulteriori adempimenti.
  • PRECISAZIONI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

Redditi (per le domande presentate ai sensi dell'art. 9 della L. 91/1992)

  1. È previsto il possesso di un reddito personale prodotto sul territorio nazionale (oppure dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) negli ultimi tre anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, il cui ammontare non sia inferiore al tetto stabilito per l'esenzione della spesa sanitaria dall'art. 3 D.L.382/89, convertito in L. 8/1990, come confermati dall'art. 2 L. 549/1995:
  2. € 8.263,31 per richiedente senza persone a carico
  3. € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico e con l'aggiunta di € 516,46 per ogni figlio a carico 

Documentazione per apolidi e rifugiati politici:

I soli apolidi e rifugiati politici, in alternativa ai certificati di nascita e penale potranno produrre:

-   atto notorio  formato in Tribunale  sostitutivo del certificato di nascita  , in cui si dichiarino le proprie generalità nonché quelle dei genitori, e  sostitutivo del certificato penale  in cui si dichiari di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine;

- copia dell'attestato di riconoscimento dello status di rifugiato politico (da allegare alla voce "documento generico");

- copia del documento di viaggio per stranieri apolidi e rifugiati politici.

Dichiarazione di discendenza da cittadino italiano:   

Lo straniero può dichiarare che un proprio ascendente è cittadino italiano per nascita con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da lui sottoscritta. È predisposto un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.

COMUNICAZIONE CON LA PREFETTURA

Le comunicazioni e richieste di informazioni, qualora non già reperite sul sito della Prefettura ovvero sul sito del Ministero dell'Interno, potranno essere inviate all'indirizzo di posta certificata (P.E.C.) seguente: comunicazione.cittadinanza.prefkr@pec.interno.it   specificando  con esattezza nell'oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/....).

In caso di cambio di residenza o indirizzo mail, lo stesso deve essere comunicato tempestivamente all'ufficio (via mail), fornendo l'indirizzo completo (allegare copia del documento di identità).

CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA:

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica (per residenza) o del Prefetto (per matrimonio) viene trasmesso al Comune di residenza per la notifica all'interessato il quale,  entro 6 mesi, deve prestare giuramento presso il Comune pena la decadenza del beneficio.

La cittadinanza italiana ha validità dal giorno successivo al giuramento.

Ultimo aggiornamento
Martedì 28 Novembre 2023, ore 11:08