Ricorsi COVID

Cosa può fare chi riceve un verbale di contestazione per violazione della normativa COVID

Il trasgressore (o l'obbligato in solido, ove indicato nel verbale) può, in alternativa: 

  • Effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale;
  • È ammesso il pagamento in misura ridotta del 30%, se effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale;
  • Presentare scritti difensivi e documenti alla Prefettura di Arezzo, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.

 

Come presentare scritti difensivi

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 689/81, avverso i verbali di accertamento delle violazioni amministrative, previste dal D.L. 25 marzo 2020 n. 19 e s.m.i., entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale, è possibile presentare, al Prefetto della Provincia di Arezzo, scritti difensivi e documenti, chiedendo eventualmente di essere sentiti.

Gli scritti difensivi, con firma autografa o digitale, possono essere trasmessi:

  • a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo telematico: protocollo.prefar@pec.interno.it, inserendo obbligatoriamente nell'oggetto della email "D.VA. RICORSO COVID", nome e cognome del trasgressore, data del verbale;
  • tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo: Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo - Area III Sistema Sanzionatorio Amministrativo - Piazza Poggio del Sole 1 - CAP 52100, scrivendo sulla busta "RICORSO COVID".

Negli scritti difensivi occorre indicare:

  • il numero di verbale di contestazione e le generalità del trasgressore/obbligato in solido;
  • le argomentazioni difensive ed i documenti a sostegno (ivi compresa l'eventuale richiesta di audizione personale).

 

Come prosegue il procedimento amministrativo

Il Prefetto, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi:

  • se ritiene meritevoli di accoglimento gli scritti difensivi presentati, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti;
  • ove invece ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza-ingiunzione con la quale determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

Entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o contestazione dell'ordinanza-ingiunzione, il trasgressore può:

  • effettuare il pagamento della somma ingiunta;
  • chiedere di essere ammesso al pagamento rateale, ove ne sussistano le condizioni;
  • presentare ricorso presso l'Autorità giudiziaria territorialmente competente.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento o in caso di rigetto del ricorso presentato all'Autorità Giudiziaria, questa Prefettura procederà alla riscossione delle somme dovute mediante formazione di ruolo esattoriale, con addebito delle ulteriori spese di notifica e maggiorazioni come per legge.

 

Dirigente dell'Area: Dr.ssa Lourdes Concetta Cavaccini
Email del Dirigente: lourdesconcetta.cavaccini@interno.it

Addetto: Catia Dori

Email: catia.dori@interno.it
Orari di ricevimento: su appuntamento.
P.E.C. dell'ufficio: protocollo.prefar@pec.interno.it
Telefono: 0575318463  

Ricorsi al Giudice di Pace

Quando è possibile proporre ricorso al Giudice di Pace

In alternativa al ricorso al Prefetto, è possibile proporre ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada (es. : se la violazione è stata accertata in provincia di Arezzo, il ricorso sarà proposto al Giudice di Pace di Arezzo.

Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della violazione, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.

Il ricorso al Giudice di Pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto, il termine è di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

 

Come si propone ricorso al Giudice di Pace

Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di Pace competente, allegando il verbale o copia dell'ordinanza-ingiunzione (vedi mod. A fac-simile ricorso GP).

Innanzi al Giudice di Pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o procuratore legale: il ricorrente può stare in giudizio personalmente, tuttavia in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.

 

Come si conclude il procedimento innanzi al Giudice di Pace 

Al termine della discussione, il Giudice di Pace : 

  • accoglie integralmente il ricorso - anche quando non sussistono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente - oppure lo accoglie parzialmente, modificando, ad esempio, l'entità della sanzione;

oppure

  • respinge il ricorso, quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso il ricorrente è tenuto a pagare la sanzione, che il Giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge. 

Avverso le sentenze dei Giudici di Pace è ammesso un doppio gravame, di merito (appello innanzi al Tribunale) e di legittimità (ricorso per Cassazione).

 

Dirigente dell'Area: Dr.ssa Lourdes Concetta Cavaccini

Email del Dirigente: lourdesconcetta.cavaccini@interno.it

 

Contenzioso e Affari Legali

Addetti: Dr. Antonio Zuppello, Catia Dori, Domenica Vinci

Email: antonio.zuppello@interno.itcatia.dori@interno.it; domenica.vinci@interno.it 

Orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00
P.E.C. dell'ufficio: protocollo.prefar@pec.interno.it
Telefoni: 0575318480; 0575318463; 0575318417

 

  • Elenco telefonico GDP nella provincia di Arezzo (vedi tra gli allegati)
  • Modello A fac-simile ricorso al GDP (vedi tra gli allegati)
Ricorsi avverso i provvedimenti del questore

I cittadini, portatori di interessi legittimi riconosciuti rilevanti, possono proporre ricorso gerarchico al Prefetto avverso una serie di atti non definitivi adottati da Questore della provincia, quali :

  1. i provvedimenti di diniego o di revoca di porto di fucile per uso sportivo o per uso caccia
  2. l'irrogazione del foglio di via obbligatorio ovvero il divieto di soggiorno in una o più località
  3. l'irrogazione del "divieto di assistere ad avvenimenti sportivi" (più noto come D.A.S.P.O.)

 

Chi può fare ricorso

Chiunque abbia interesse ad annullare o riformare l'atto del Questore.

 

Cosa fare

Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notifica o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento del Questore e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura - U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura - U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

 

Il Prefetto può:

  • dichiarare inammissibile il ricorso se riconosce che non poteva essere proposto
  • assegnare al ricorrente un termine per la regolarizzazione, ove ravvisi una irregolarità sanabile
  • dichiarare il ricorso improcedibile, ove il ricorrente non provveda alla regolarizzazione
  • respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
  • accogliere per motivi di legittimità o di merito ed annullare o riformare l'atto impugnato

La decisione adottata viene notificata agli interessati.

 

Documentazione richiesta

  1. ricorso in bollo da €14,62
  2. eventuali atti o documenti a supporto dei motivi del ricorso

 

Riferimenti normativi

  • T.U.L.P.S.
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199    
Ricorsi per violazioni al codice della strada

Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stata ricevuta la "contravvenzione", l'interessato può scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento della contravvenzione nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione) - quando è consentita - ed il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa.

Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.

 

Il pagamento in misura ridotta non è consentito:

  • quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
  • quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
  • per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
  • per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
  • per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
  • in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata o sospesa;
  • in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell'UE scaduta di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita da più di un anno;
  • per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
  • in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.

In questi casi, il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l'ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.

 

Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute.

  • Ricorso non accolto: il Prefetto emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (la multa raddoppia);
  • Ricorso accolto: il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie - es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida.

 

Dirigente dell'Area: Dr.ssa Lourdes Concetta Cavaccini
Email del Dirigente: lourdesconcetta.cavaccini@interno.it

 

Contenzioso e Affari Legali

Addetti: Dr. Antonio Zuppello, Catia Dori, Domenica Vinci

Email: antonio.zuppello@interno.itcatia.dori@interno.it; domenica.vinci@interno.it 
Orari di ricevimento: su appuntamento.
P.E.C. dell'ufficio: protocollo.prefar@pec.interno.it
Telefoni: 0575318480; 0575318463; 0575318417

 

Chi può fare la richiesta

Il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, che ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.

Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo).

 

Cosa fare

Nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere la decisione del Prefetto.

 

Preavviso di violazione: Nei confronti del cd. preavviso di violazione (cioè l'atto lasciato sul parabrezza dal vigile urbano) non è ammesso subito il ricorso al Prefetto. L'interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale ricorso al Prefetto.

 

Quando può essere presentato il ricorso: Il ricorso può essere, ad esempio, proposto perché:

  • i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
  • notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 90 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione.

A seconda dei casi anche perché:

  • manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
  • manca l'indicazione della norma violata;
  • manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione.

Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:

  • mancanza di un segnale;
  • fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
  • errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt'altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od indicando altre prove).

E' bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla "fiducia preferenziale" che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali.

 

Facoltatività: La tutela giurisdizionale contro i verbali di accertamento di violazioni del Codice della strada è immediatamente azionabile ed è alternativa alla proposizione del ricorso al Prefetto.
Il ricorso può essere presentato all'organo accertatore o direttamente al Prefetto.

 

Termini: Il verbale di contravvenzione può essere impugnato dall'interessato (ricorso) entro sessanta giorni dalla contestazione (si ricorda che per "contestazione" - notifica - si intende sia la consegna immediata del verbale da parte dell'agente, sia l'invio per posta dello stesso verbale).

I termini entro i quali quest'ultimo deve emettere ordinanza ingiunzione i pagamento è di 120 giorni dalla data in cui pervengono dall'organo accertatore il verbale gli atti e le informazioni utili alla decisione salvo eventuale interruzione dovuta alla richiesta di audizione dell'interessato.

Decorso tale termine senza che sia stato adottata ordinanza il ricorso si intende annullato.

Il provvedimento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua adozione.

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.

Riassumendo si può chiedere l'intervento del Giudice di Pace o subito in alternativa al ricorso al Prefetto o dopo il decreto ingiuntivo del Prefetto. Nel primo caso si contesta il verbale di violazione nel secondo caso si contesta il decreto del Prefetto.

 

Sottoscrizione del ricorso: Il ricorso sottoscritto da persona che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento è dichiarato inammissibile.

Si ammette il ricorso presentato da procuratore legale se vi è allegato il relativo mandato.

 

Presentazione da parte di chi assuma la qualità di conducente al tempo della rilevazione dell'illecito: Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo).

 

Rateizzazione: Può essere richiesta la rateizzazione (art. 202-bis) se la sanzione indicata in un verbale è superiore a 200,00 euro ed il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF (risultante dall'ultima dichiarazione) dell'intero nucleo familiare non supera euro 10.628,16, elevabili di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente.

L'art. 26 della legge n. 689/81 ammette, previa istanza dell'interessato, ed in caso di disagio documentato, il frazionamento in rate mensili delle somme di cui l'autorità amministrativa ingiunge il pagamento con la ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio (la quale, come è noto, irroga una sanzione determinata dal Prefetto almeno per il doppio del minimo edittale).

 

Presentazione ricorso: Il ricorso al Prefetto può essere inoltrato direttamente al Prefetto o per il tramite del Comando dell'Organo Accertatore con raccomandata A/R, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata P.E.C. all'indirizzo protocollo.prefar@pec.interno.it. I documenti digitali inviati tramite posta elettronica devono essere in formato PDF e firmati digitalmente. In alternativa è possibile inviare la scansione dei documenti originali cartacei, provvisti di firma autografa, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità, sempre in formato PDF.
 

Attenzione

Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, in base a quanto previsto all'art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile inviare (consigliamo con raccomandata con ricevuta di ritorno) all'autorità che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta trascrizione.

In questo caso l'autorità deve infatti provvedere all'autoannullamento della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario.

Poiché tuttavia l'esito favorevole di tale procedura non può essere garantito in tutti i casi, è consigliabile presentare - anche in questa ipotesi - un regolare ricorso.

 

Documentazione richiesta

Scritti difensivi e documenti sono presentati in carta semplice.

 

  • Ricorso al Prefetto (vedi tra gli allegati)

 

Riferimenti normativi

  • Legge 24.11.1981, n. 689
  • Nuovo Codice della Strada
Ricorsi avverso i provvedimenti del sindaco quale ufficiale del governo

I cittadini possono presentare ricorso gerarchico al Prefetto avverso i seguenti atti, non definitivi, adottati dal Sindaco:

  1.  diniego di iscrizione o di cancellazione di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall'anagrafe della popolazione residente
  2.  iscrizione d'ufficio all'anagrafe della popolazione residente o trasferimento della residenza
  3.  rifiuto di rilasciare un certificato anagrafico o rilascio di un certificato contenente errori

 

Dirigente: N/A

Responsabile del procedimento/Addetto: N/A

Orario di apertura al pubblico: N/A

Telefono: N/A

Indirizzo di posta elettronica: N/A 

 

Chi può fare ricorso

Il destinatario del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe e, comunque, chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.

 

Cosa fare

Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe alla Prefettura - U.T.G. della provincia in cui ha sede il Comune che ha emesso l'atto.

Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura - U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

 

Il Prefetto, compiuti i necessari accertamenti può:

  • sospendere gli effetti del provvedimento impugnato
  • respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
  • accogliere il ricorso ed annullare o riformare l'atto impugnato

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla notifica.

 

Documentazione richiesta

  1. ricorso in bollo da €14,62
  2. eventuali atti o documenti atti a dimostrare l'effettiva residenza del ricorrente

 

Riferimenti normativi

  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
  • D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 25 Settembre 2024, ore 08:54
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