Dirigente: Viceprefetto Aggiunto Dott. Pierluca CASTELLI
E-mail: pierluca.castelli@interno.it
Responsabile del procedimento: Dott. Pierluca CASTELLI
Addetta: Sig.ra Giovanna Narducci
E-mail: giovanna.narducci@interno.it
Telefono: 0544/294439 (martedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00)
E-mail dell’ufficio: protocollo.prefra@pec.interno.it
Ricevimento: solo su appuntamento
Per informazioni inviare mail a: protocollo.prefra@pec.interno.it
Richieste scritte per:
- Informazioni relative alla violazione che ha generato il procedimento del Ruolo/Cartella esattoriale;
- Accesso agli atti;
- Discarico (annullamento) totale o parziale della cartella, dimostrando:
- l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa, mediante apposita ricevuta relativa al versamento della somma dovuta;
- Sospensione del procedimento di emissione del Ruolo, in attesa di sentenza in caso di ricorso.
Ricevimento in presenza: In casi strettamente necessari ed ESCLUSIVAMENTE previo appuntamento.
Al telefono possono essere fornite solo informazioni generiche relative al procedimento connesso alle cartelle esattoriali. Non si forniscono informazioni personali, le cui richieste vanno presentate mediante istanza scritta da inviare alla PEC sopra indicata.
Chi può fare la richiesta: I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale, oppure persone munite di delega (datata, firmata e contenente un riferimento telefonico del delegante) e fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto delegante.
Riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione competente, in caso di mancato o errato pagamento di sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa
Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni): l'Amministrazione competente, in caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazioni al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., violazioni in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia, ecc.), predispone i ruoli per la riscossione coattiva.
Cartella esattoriale: Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione della provincia di residenza del debitore notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con la quale si chiede il corrispettivo di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese. In caso di mancato pagamento delle sanzioni per violazioni amministrative del Codice della Strada commesse nel territorio provinciale di Ravenna ed accertate da organi accertatori statali (in particolare: Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza), l'ente creditore è la Prefettura ed il Concessionario della riscossione è l'Agenzia delle Entrate Riscossione (A.D.E.R.)
Per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, che rispondono solidalmente delle infrazioni comminate ai sensi dell'art.196 del C.d.S., non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa (60 giorni dalla notifica), l'iscrizione a ruolo viene richiesta in solido, nei confronti di conducente e proprietario, ai sensi dell'art. 1292 del C.C., cosicché vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario del mezzo che servì a compiere la violazione, relative ad un unico procedimento, delle quali una sola deve essere pagata. Se per errore vengono pagate da entrambi i contribuenti, il secondo pagante ottiene il rimborso dalla Società Concessionaria.
Ricorso avverso la cartella esattoriale:
Il ricorso avverso la cartella esattoriale deve essere presentato innanzi all'Autorità Giudiziaria competente per territorio, cioè del luogo dove è avvenuta l'infrazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa cartella. Le informazioni dettagliate sono riportate nella cartella esattoriale notificata.
Richiesta di pagamento rateale della cartella esattoriale: la domanda deve essere inoltrata all'Agente di riscossione dei tributi che ha emesso la cartella.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 16.12.1992, N. 495;
- Legge 24.11.1981, n. 689;
- D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (artt. 203 e 206).