ATTENZIONE: Per richieste dirette all'ufficio, inviare una mail a: comunicazione.cittadinanza.prefra@pec.interno.it , mettendo nell'oggetto il protocollo della pratica nel formato: k10/... aggiungere il numero in cifra della pratica...

A partire dal 18 gennaio 2021, è disponibile all'indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it la nuova Sezione Cittadinanza per la compilazione, l'invio e la gestione delle domande di cittadinanza on-line

IMPORTANTI NOVITA' DECRETO LEGGE 113/2018

AVVISO

Si avvisa che a partire dal 25 maggio 2022   è possibile effettuare il pagamento dell'imposta di bollo e/o del contributo di 250 euro tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda. Sino al 5 luglio 2022 si potranno utilizzare in alternativa le altre ordinarie modalità di pagamento, dopo tale data PagoPA sarà l'unica modalità di pagamento. 

Si avvisa che a decorrere dal 5 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, il contributo economico al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, è pari a EURO 250 anzichè Euro 200.

Solo nel caso di istanze presentate successivamente al 5 ottobre 2018, nel caso in cui si sia provveduto erroneamente al pagamento della somma di Euro 200 previsto dalla previgente normativa, è necessario presentare all'ufficio Cittadinanza al ricevuta del versamento di Euro 50 a titolo di integrazione di detto contributo.

Si avvisa inoltre che, ai sensi della medesima normativa, il termine di definizione dei procedimenti di cui sopra è aumentato a quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda, anche per i procedimenti avviati prima del 5 ottobre 2018

 La Legge in questione ha, inoltre, previsto nuove disposizioni in materia di conoscenza della lingua italiana.

Pertanto, a decorrere dal 4 dicembre 2018, ai sensi della l. 132/2018 e, sulla base dei chiarimenti di cui alla circolare 666 del 25/01/2019 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze è necessario dimostrare all'atto della presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge n. 91/92, il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento.

Tale requisito può essere attestato mediante il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

In alternativa, il richiedente è tenuto a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai citati Ministeri. Si tratta dell'Università per stranieri di Perugia, dell'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma tre, della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazione ed internazionale di istruzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi dicasteri ed enti certificatori.

Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato, essi dovranno produrne copia autenticata.

Sono esclusi da tale onere colo che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, di cui all'art. 4bis del D.L.gs. n.286/98 e al D.P.R. 179/2011, nonché i titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La materia è attualmente regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni.

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

  1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5, Legge 5 febbraio 1992, n. 91)
  2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9, Legge 5 febbraio 1992, n. 91 )

 

1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5, Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni, comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94)

Chi può fare la richiesta :

Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio, ovvero, se residente all'estero,  dopo tre anni dalla data del matrimonio, purché nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale.

Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Cosa fare:

A partire dal 18/06/2015 le istanze di conferimento della cittadinanza italiana sono acquisite esclusivamente con modalità telematica.

Il richiedente tramite la url https://cittadinanza.dlci.interno.it raggiungerà il portale a cui dovrà registrarsi ed accedervi mediante credenziali ricevute a seguito della registrazione stessa, secondo modalità identiche a quelle già utilizzate sul portale di consultazione della pratica.
Nella pagina di registrazione saranno presenti una informativa relativa al trattamento dei dati personali e le seguenti istruzioni:

Se si sta effettuando la registrazione per inviare la domanda di cittadinanza si precisa che:
se la residenza del richiedente è in Italia nel modulo di registrazione vanno inseriti i dati anagrafici - Cognome/Nome/Data di nascita - presenti nel proprio documento di identità;
se la residenza del richiedente è all'estero nel modulo di registrazione vanno inseriti i dati anagrafici - Cognome/Nome/Data di nascita - presenti nell'atto di nascita.
I dati anagrafici così inseriti verranno automaticamente riportati nel modulo di domanda della cittadinanza.
In caso di errato inserimento dei dati anagrafici sarà necessario procedere alla cancellazione della registrazione al portale, dopo aver effettuato l'accesso, utilizzando la funzione del menù "Cancella la registrazione al portale" ed effettuare successivamente una nuova registrazione.

Documentazione richiesta: (da scansionare)

  • estratto dell'atto di nascita, completo di tutte le generalità, esclusa l'ipotesi di nascita in Italia;
  • certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;
  • ricevuta di versamento del contributo di euro 250,00, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno - DLCI, causale "cittadinanza";
  • documento di riconoscimento
  • marca da bollo da 16 euro

* Gli atti di cui ai punti 1. e 2. dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.

NOTA BENE

  • I rifugiati politici , in luogo della documentazione richiesta al punto successivo, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel Paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Ministro dell'Interno viene notificato all'interessato dalla Prefettura - U.T.G. di competenza. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

 

2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, comma 1, e successive modifiche e integrazioni, comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94 )

Chi può fare la richiesta :

  • Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
  • Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
  • L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
  • Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
  • Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
  • Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.

Cosa fare :

A partire dal 18/06/2015 le istanze di conferimento della cittadinanza italiana sono acquisite esclusivamente con modalità telematica.

Il richiedente tramite la url https://cittadinanza.dlci.interno.it raggiungerà il portale a cui dovrà registrarsi ed accedervi mediante credenziali ricevute a seguito della registrazione stessa, secondo modalità identiche a quelle già utilizzate sul portale di consultazione della pratica.
Nella pagina di registrazione saranno presenti una informativa relativa al trattamento dei dati personali e le seguenti istruzioni:

Se si sta effettuando la registrazione per inviare la domanda di cittadinanza si precisa che:
se la residenza del richiedente è in Italia nel modulo di registrazione vanno inseriti i dati anagrafici - Cognome/Nome/Data di nascita - presenti nel proprio documento di identità;
se la residenza del richiedente è all'estero nel modulo di registrazione vanno inseriti i dati anagrafici - Cognome/Nome/Data di nascita - presenti nell'atto di nascita.
I dati anagrafici così inseriti verranno automaticamente riportati nel modulo di domanda della cittadinanza.
In caso di errato inserimento dei dati anagrafici sarà necessario procedere alla cancellazione della registrazione al portale, dopo aver effettuato l'accesso, utilizzando la funzione del menù "Cancella la registrazione al portale" ed effettuare successivamente una nuova registrazione.

Documentazione richiesta: (da scansionare)

  • estratto dell'atto di nascita, completo di tutte le generalità, esclusa l'ipotesi di nascita in Italia;
  • certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;
  • ricevuta di versamento del contributo di euro 250,00, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno - DLCI, causale "cittadinanza";
  • documento di riconoscimento
  • marca da bollo da 16 euro

* Gli atti di cui ai punti 1. e 2. dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.


** Il reddito   va valutato con riferimento non alla sola posizione individuale ma in relazione all'intero nucleo familiare:
- reddito imponibile del solo dichiarante  EURO      8.500,00
- in presenza del coniuge                       EURO     11.500,00
- per ogni figlio a carico                         EURO     550,00

NOTA BENE

  • I rifugiati politici , in luogo della documentazione indicata ai punti precedenti, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole il decreto di conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica viene notificato dalla Prefettura - U.T.G. all'interessato il quale, entro 6 mesi dalla notifica, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

ATTENZIONE : Le generalità riportate nei documenti italiani e stranieri devono essere le stesse in tutti gli atti. Le discordanze eventualmente riportate nella documentazione potranno essere sanate con la produzione di una attestazione, con la quale l'Autorità Consolare dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità si riferiscono tutte alla stessa persona, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze relative negli atti.

A seguito di alcune modifiche apportate al procedimento per la concessione della cittadinanza, si precisa quanto segue.

 -al momento della presentazione della documentazione cartacea presso la Prefettura, dopo l'avvio del procedimento con l'inserimento telematico della domanda, gli addetti di questo Ufficio verificheranno la congruenza della documentazione ricevuta con le due modalità (telematica e cartacea)e restituiranno all'interessato la documentazione originale;

-una volta emesso, il decreto di concessione della cittadinanza verrà inviato da questa Prefettura agli uffici comunali dove verrà notificato e sarà fissata la data del giuramento.

Le richieste di informazioni circa le domande di cittadinanza italiana per i cittadini stranieri residenti in Italia (art.9, L.91/92) possono essere effettuate anche a mezzo posta certificata, specificando il numero identificativo della pratica di riferimento, all'indirizzo: comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it . Al medesimo indirizzo possono essere trasmessi solleciti, diffide o richieste di accesso agli atti.



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Riferimenti normativi:

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91
  • D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
  • Legge 14 dicembre 2000, n. 379
  • Legge 8 marzo 2006, n. 124
  • Legge 15 luglio 2009, n. 94
  • Legge 132/2018

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Ufficio: Area IV

VICEPREFETTO AGGIUNTO: Dott. Pierluca CASTELLI

Cittadinanza

Dirigente: Dott.Pierluca Castelli
Responsabile del procedimento: Dirigente: Dott. Pierluca Castelli
Addetto: Alfonso Annamaria, Luciano Carabot
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: primo piano, stanza n. 39
Email dell'ufficio: protocollo.prefra@pec.interno.it 

Telefoni:


 

Data
Ultimo aggiornamento
Venerdì 14 Giugno 2024, ore 14:44