Revoca: La patente di guida può essere revocata per:
- carenza dei requisiti morali (art. 120 C.d.S.);
- violazione a norme di comportamento al codice della strada (art. 86, art. 128, comma 2, art. 176, commi 1, lett. a) e 19, art. 214 comma 8, art. 218, comma 6, art.213 comma 8);
- sentenza di condanna (art. 224 comma 2 e comma 3).
REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI ( art. 120 del C.d.S.):
Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale alla guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori:
- delinquenti abituali, professionali o per tendenza
- coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3.8.1988 n. 327 e dalla legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni
- le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
- nonché i destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lett. a) e 75bis, comma 1, lett. f) del D.P.R. 309/1990 per tutta la durata dei predetti divieti.
Se le suddette condizioni si verificano dopo il rilascio del documento di guida il Prefetto del luogo di residenza, può disporre la revoca. (modificato dalla sentenza n.22 della Corte Costituzionale pubblicata il 14 febbraio 2018)
La persona destinataria del provvedimento di revoca non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni, previa riabilitazione giudiziaria.
ATTENZIONE: Con l'entrata in vigore dell'art. 3, comma 52, della legge 94/2009, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 120, comma 1 del C.d.S. verrà verificata dalla Prefettura mediante la consultazione delle banche dati del Casellario Giudiziale e del Servizio Informativo Interforze. Pertanto, per ottenere un nuovo documento di guida l'utente interessato potrà rivolgersi direttamente alla Motorizzazione Civile in quanto la verifica del possesso dei requisiti morali verrà effettuata, con le modalità sopraindicate , prima dello svolgimento delle prove di esame.
Cosa fare: Entro 30 giorni dalla data di notifica è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno, tassativamente in bollo. In mancanza il ricorso verrà dichiarato improcedibile ai sensi del D.P.R. n.1199/1971. In alternativa, entro 60 giorni, può essere proposto ricorso al T.A.R. delle Marche.
REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA:
Revoca per guida con patente sospesa (art. 218 comma 6 del C.d.S.): La patente di guida deve essere revocata dal Prefetto nel caso di guida con patente sospesa " Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la revoca della stessa ".
L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. (art. 219, comma 3 bis C.d.S.).
Cosa fare: Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare ricorso al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.
Revoca per inversione di marcia o circolazione contromano (art.176, commi 1, lett.a) e 19 C.d.S.): Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi inverte il senso di marcia o percorre la carreggiata nel senso di marcia opposto a quello consentito commettendo il fatto in autostrada o sulle strade extraurbane principali. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui sarà divenuto definitivo il provvedimento di revoca (art. 219, comma 3bis del C.d.S).
Cosa fare: Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento il titolare della patente di guida può presentare ricorso al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione
Revoca per servizio di piazza senza licenza (art.86 C.d.S.): Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta tale violazione per due volte in tre anni.
Cosa fare: Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento il titolare della patente di guida può presentare ricorso al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione
L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui sarà divenuto definitivo il provvedimento di revoca (art. 219, comma 3bis del C.d.S.)
REVOCA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 128, COMMA 2 DEL C.d.S.: Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che non si sottopongano, nei termini prescritti, a revisione medica o tecnica disposta dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile e vengano sorpresi a circolare.
L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui sarà divenuto definitivo il provvedimento di revoca (art. 219, comma 3-bis del C.d.S.)
Cosa fare: Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento il titolare della patente di guida può presentare ricorso al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione
REVOCA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 213 COMMA 8 DEL C.d.S.: Il Prefetto può disporre la revoca della patente di guida nei confronti di chi, dopo aver assunto la custodia di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, si mette abusivamente alla guida del medesimo veicolo
REVOCA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 214, COMMA 8 DEL C.d.S.: Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che vengano sorpresi a circolare con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui sarà divenuto definitivo il provvedimento di revoca (art. 219, comma 3-bis del C.d.S.)
REVOCA IN ESECUZIONE DI SENTENZA PENALE (art. 224 comma 2 del C.d.S.): Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza o di decreto penale di condanna irrevocabili, entro 15 giorni dalla trasmissione da parte dell'A.G. L'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato che si identifica con la data di irrevocabilità della sentenza penale di condanna (art. 219, comma 3ter del C.d.S.)
Cosa fare: Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare ricorso al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione
REVOCA IN CASO DI ESTINZIONE DEL REATO (art.224, comma 3 del C.d.S):In caso di estinzione del reato (prescrizione, art. 445 c.p., art. 168ter, comma 2 c.p.), il Prefetto, dopo il ricevimento della sentenza da parte dell'A.G., procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili.
Si applica, ai fini del riconseguimento della patente di guida, l'art. 219, comma 3ter del C.d.S., secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Ufficio periferico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili competente al rilascio del titolo di guida.
Cosa fare: Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione