DEPENALIZZAZIONE ASSEGNI
1) L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (c.d. assegni a vuoto) rappresentano degli illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie ed accessorie.
2) Nel sistema introdotto dalla legge 24.11.1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti etc. è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione.
3) Per i soli assegni senza provvista (art. 2 legge 386/1990) la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il c.d. pagamento tardivo, cioè il pagamento dell'importo facciale dell'assegno, degli interessi, della penale (che è irrinunciabile) e delle eventuali altre spese entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo.
Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.
Il traente pertanto, per non incorrere nella c.d. revoca di sistema (l'iscrizione da parte dell'istituto trattario alla Centrale Allarme Interbancaria con relativa revoca per 6 mesi dell'autorizzazione ad emettere qualsiasi tipo di assegno) e perché non venga inoltre contestualmente avviato il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative da parte della Prefettura competente, deve fornire la prova dell'avvenuto pagamento allo stabilimento trattario o in caso di levata del protesto o di rilascio di constatazione equivalente al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto, mediante quietanza del portatore con firma autenticata da pubblico ufficiale ovvero, in caso di pagamento a mezzo deposito vincolato, mediante relativa attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.
Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative:
4) Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa relativa alla emissione di assegni senza autorizzazione e/o senza provvista da parte del notaio, del segretario comunale o della banca trattaria provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno (e all'eventuale persona fisica e/o giuridica responsabile in solido), il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione (ad esempio in caso di assegni senza provvista la documentazione comprovante il pagamento tardivo tassativamente nelle forme indicate al punto 3).
5) Il prefetto, dopo avere valutato gli scritti difensivi presentati, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
La sanzione pecuniaria può essere graduata in relazione alla gravità dell'illecito. Nei casi previsti dalla normativa viene irrogata anche la sanzione accessoria del divieto di emissione di assegni bancari e/o postali, con relativa iscrizione alla Centrale Allarme Interbancaria, che non può avere una durata inferiore ai 2 anni, né superiore ai 5 anni.
6) Non è ammessa in materia di assegni audizione personale.
7) Rateizzazione
Il Prefetto può concedere, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate (art. 26 legge 689/81), che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili (da un minimo di tre ad un massimo di trenta). La richiesta di rateizzazione può essere presentata non solo successivamente alla emissione dell'ordinanza ingiunzione ma anche al momento della presentazione degli scritti difensivi di cui al punto 4).
In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, il violatore è tenuto al saldo del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione ( vedi allegato modello rateizzazione)
8) RICORSO avverso l'ordinanza ingiunzione
Chi può fare ricorso:
- il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento.
Cosa fare:
- Avverso il provvedimento del Prefetto ( ordinanza ingiunzione ) è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio.
Il ricorso è gratuito e non necessita del patrocinio di un legale.
Riferimenti normativi:
- Legge 24 novembre 1981, n. 689
- Legge 15 dicembre 1990, n. 386
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507