CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

 

Possono presentare istanza per la cittadinanza italiana:

  

1) CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI ( art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Il cittadino straniero o apolide, coniugato con un cittadino italiano, può chiedere di acquistare, ai sensi dell' art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni ( comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94 ), la cittadinanza italiana se:

  • residente legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio (il termine è ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
  • se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio. 
    Se il coniuge è diventato cittadino italiano, i termini di cui sopra decorrono dal giuramento del coniuge.Se il matrimonio è stato celebrato all'estero, l'atto di matrimonio deve essere trascritto presso il Comune di residenza. La trascrizione deve avvenire prima della presentazione della domanda.

Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

 


2) CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA ( art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

La cittadinanza italiana viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, ai cittadini stranieri residenti in Italia se in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • nato in Italia ed ivi residente legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b) ;
  • aver prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e la domanda potrà essere presentata alla competente Autorità Consolare) (art.9, c.1, lett.c);
  • cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
  • apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);
  • cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).

N.B. Per tutti i suindicati casi è previsto il possesso di un reddito personale (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di:

  • euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
  • euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore figlio a carico.

I redditi personali sono autocertificabili nel modulo di istanza online. Se al reddito complessivo concorrono uno o più membri del nucleo familiare, i dati di tali familiari e gli importi dei rispettivi redditi dovranno essere indicati nell'apposita sezione del modulo di istanza. Oltre a ciò, ciascun familiare che concorre al reddito dovrà sottoscrivere una "dichiarazione di mantenimento" la quale, corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere inserita nella procedura online alla voce "Documento generico", unitamente alla scansione della documentazione fiscale relativa ai redditi dichiarati.

 

Si precisa che ai fini della valutazione della congruità dei redditi possono essere presi in considerazione esclusivamente quelli dei componenti conviventi del nucleo familiare indicati nell'articolo 433 del Codice Civile.

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link:

 

https://portaleservizi.dlci.interno.it

 

Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa. Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda e allegare la documentazione richiesta.

La Prefettura si riserva di convocare lo straniero presso i propri sportelli per la verifica dell'autenticità dei documenti scansionati.

Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti:

  • l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento
  • l'eventuale irregolarità della documentazione allegata
  • la data di convocazione presso gli sportelli della Prefettura per il controllo degli originali dei documenti allegati in formato elettronico.

Tali comunicazioni saranno precedute dall'invio all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda di un messaggio che invita alla consultazione del portale.

 

 

QUALI DOCUMENTI PRODURRE

  1. certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia);
  2. certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i residenti in Italia da prima del compimento del 14° anno di età);
  3. ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 250 euro, (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94";
  4. una marca da bollo da 16 euro (i cui estremi dovranno essere indicati nella apposita sezione del modulo online);
  5. documento di riconoscimento italiano;
  6. documento di riconoscimento del Paese di origine;
  7. titolo di soggiorno;
  8. redditi del triennio personali e/o di familiari conviventi (solo per le istanze ex art. 9);
  9. certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, come da circolare n. 666 del 25/1/2019, consultabile in calce alla pagina.

 

COME COMUNICARE COL MINISTERO DELL'INTERNO

Il Ministero dell'Interno ha attivato un indirizzo di posta elettronica certificata ( P.E.C. )  dedicato alle richieste di informazioni relative alle domande di cittadinanza per residenza , ai quali gli interessati potranno scrivere per ricevere informazioni riguardo la propria pratica. In termini di sicurezza, la posta elettronica certificata  permette di dare a un messaggio di posta elettronica la piena validità legale nei casi previsti dalla normativa, garantisce data e ora riferiti all'accettazione e alla consegna del messaggio e l'integrità del contenuto trasmesso.

Pertanto, per ottenere un più efficace riscontro alle diverse comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione (solleciti, diffide, richieste di accesso e altro), gli interessati o i loro legali rappresentanti, sono invitati a comunicare con la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it

specificando con esattezza nell'oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/....)"

 

I richiedenti la cittadinanza italiana possono anche chiedere informazioni e chiarimenti chiamando i seguenti numeri telefonici del Ministero dell'Interno, dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni a fianco indicati:

  • lunedì : 3346909996
  • mercoledì : 0646539955 
  • venerdì : 3316536673

 

ISTANZA DI RIMBORSO DI CONTRIBUTO NON UTILIZZATO

L'utente che abbia provveduto al versamento di un contributo per l'istanza di cittadinanza e non l'abbia utilizzato, può richiederne il rimborso.

A tal fine dovrà:

  • scaricare il modulo di istanza di rimborso disponibile in calce alla presente pagina web;
  • stampare, compilare e sottoscrivere il modulo;
  • allegare al modulo (in duplice copia):
    • duplice copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
    • originale e due copie del bollettino postale.

La suddetta documentazione dovrà essere recapitata all'Ufficio Cittadinanza della Prefettura

Ultimo aggiornamento
Venerdì 2 Febbraio 2024, ore 12:18
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