È considerato vittima del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide, sia deceduto o abbia subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da tali atti.

A favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono previsti benefici economici e non economici (ad esempio di natura sanitaria ed assistenziale, di natura processuale ecc.).

Il Prefetto cura l'istruttoria delle domande volte ad ottenere i benefici economici (speciale elargizione e assegno vitalizio) in favore delle vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti.

Il Prefetto rilascia, altresì, su richiesta degli aventi diritto - vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e familiari superstiti - la certificazione attestante la condizione di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata necessaria per ottenere i benefici non economici previsti dalla legislazione vigente (ad esempio collocamento obbligatorio al lavoro con precedenza e preferenza a parità di titoli, riserva di posti per l'assunzione ad ogni livello e qualifica, esenzione dal pagamento del ticket sanitario ecc.).

Chi può fare la richiesta

Chiunque abbia subito un'invalidità permanente per effetto di lesioni, di qualsiasi entità o grado, in conseguenza di azioni di eversione dell'ordine democratico, di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice o di atti di criminalità organizzata di tipo mafioso, verificatisi nel territorio dello Stato nonché i loro familiari superstiti.

Per familiari della vittima si intendono:

  1. coniuge e figli se a carico all'epoca dell'evento;
  2. figli anche non a carico all'epoca dell'evento in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
  3. genitori;
  4. fratelli e sorelle se conviventi a carico all'epoca dell'evento;
  5. in assenza dei soggetti sopraindicati competono nell'ordine ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta anche se non conviventi e non a carico ed i conviventi more uxorio.

I benefici sono corrisposti ai familiari delle vittime secondo l'ordine sopra indicato (L.466/1980, art. 6 e L. 388/2000, art. 82).

Requisiti per l'accesso ai benefici

  • La vittima che presenta la domanda deve aver subito lesioni o ferite che hanno causato un'invalidità permanente, di qualsiasi grado, in occasione di un evento terroristico avvenuto dopo il 1° gennaio 1961 o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatosi dopo il 1° gennaio 1967;
  • i familiari della vittima o i conviventi devono appartenere ad una delle categorie indicate nei punti 1, 2,3,4 e5;
  • la vittima, i suoi familiari e conviventi hanno diritto ai benefici purché estranei ad ambienti o rapporti delinquenziali.

Cosa fare

Nuova modalità telematica di presentazione della domanda

A decorrere dal 14 dicembre 2020 la presentazione della domanda volta a ottenere i benefici economici di vittima della criminalità organizzata dovrà essere effettuata dal richiedente, in modalità telematica, tramite il Portale Servizi del Dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione, disponibile all'indirizzo https://portaleservizicivili.dlci.interno.it oppure tramite il Portale dello stesso Dipartimento alla voce "Servizi on line"; sarà possibile accedere ad entrambi i predetti Portali attraverso la propria identità digitale (SPID). Tuttavia, considerata l'emergenza epidemiologica da COVID 19 in corso, eccezionalmente (ad esempio, in caso di impossibilità a reperire l'identità digitale) il richiedente potrà presentare la domanda, volta al riconoscimento dei benefici economici previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata, in formato cartaceo, direttamente ed esclusivamente alla Prefettura o all'Ufficio territoriale competente per territorio, i quali provvederanno ad inserire l'istanza all'interno del nuovo sistema.

Vecchia modalità

La domanda diretta ad ottenere la concessione dei benefici economici deve essere indirizzata al Ministero dell'Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e inoltrata per il tramite del Prefetto della provincia di residenza o della provincia in cui si è verificato l'evento, oppure al Console del luogo di residenza, per coloro che risiedono all'estero.

In caso di accoglimento della domanda il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione concede con decreto la speciale elargizione e/o l'assegno.

In caso di rigetto della domanda il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo ( T.A.R.) competente entro 60 giorni dalla notifica del decreto di rigetto del Capo Dipartimento o, in alternativa, presentare ricorso al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica del predetto decreto.

Cosa fare

La domanda diretta ad ottenere la concessione dei benefici economici deve essere indirizzata al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e inoltrata per il tramite del Prefetto della provincia di residenza o della provincia in cui si è verificato l'evento, oppure al Console del luogo di residenza, per coloro che risiedono all'estero.

In caso di accoglimento della domanda il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione concede con decreto la speciale elargizione e/o l'assegno.

In caso di rigetto della domanda il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo ( T.A.R.) competente entro 60 giorni dalla notifica del decreto di rigetto del Capo Dipartimento o, in alternativa, presentare ricorso al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica del predetto decreto.

Documentazione richiesta

  • autocertificazione - vittime del terrorismo
  • modello 1 vittime del terrorismo ferite
  • modello 2 vittime del terrorismo decedute
  • modello 3 vittime della criminalità organizzata ferite
  • modello 4 vittime della criminalità organizzata decedute
Ultimo aggiornamento
Venerdì 7 Giugno 2024, ore 13:04
Allegati