Cittadinanza

Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Piano terra
Email dell'ufficio: immigrazione.pref_lecco@interno.it 


Telefoni:

 

LE DOMANDE DI RICHIESTA DELLA CITTADINANZA ITALIANA POTRANNO ESSERE PRESENTATE  ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA ONLINE AL SEGUENTE INDIRIZZO:  
 

https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm 

 

ACCESSO MEDIANTE SPID

D. LGS. 7 MARZO 2005 N.82. SISTEMA PUBBLICO PER LA GESTIONE DELL'IDENTITÀ DIGITALE- SPID E D.P.C.M. 24/10/2014.

L'istituzione del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini ed imprese (SPID), intende favorire l'accesso in rete, da parte dei cittadini, ai servizi della Pubblica Amministrazione. Tra tali servizi rientra anche il Portale di Alimentazione delle Domande (ALI) in cui confluiscono le domande online di cittadinanza. Si forniscono pertanto le indicazioni di massima relative alle nuove modalità. Indicazioni più dettagliate saranno disponibili nel manuale d'uso scaricabile dal sistema stesso. Preliminarmente si fa presente che per accedere mediante il sistema SPID gli interessati devono registrarsi presso un ID provider tra quelli già individuati e rinvenibili sul sito dell'AgID (www.agid.gov.it). Qualora l'interessato non fosse ancora in possesso di un'identità SPID, potrà farlo attraverso lo stesso sistema ALI, mediante la selezione del pulsante "Non hai SPID?", che lo reindirizzerà al portale di registrazione http://www.spid.gov.it, dove potrà scegliere l'Identity Provider (Aruba, InfoCert, IntesaID, NamiriaID, PosteID, SielteID, SpidItalia,TimID). Sul sistema sarà implementata la sicurezza di secondo livello, che permette l'accesso attraverso nome utente e password, più la generazione di un codice temporaneo di accesso (OTP) trasmesso via sms o con apposita App su smartphone. Sull'homepage del Portale ALI, pertanto, l'utente si autenticherà tramite SPID, selezionando "Entra con SPID" e visualizzerà i servizi disponibili cui potrà accedere. Sarà anche prevista, per permettere agli utenti di continuare ad agire sul sistema, una funzionalità attraverso la quale l'interessato con identità SPID potrà associare la nuova utenza a quella precedentemente utilizzata, inserendo i propri dati personali, in modo tale da non perdere lo storico delle domande già presentate.

  

Il contributo obbligatorio di € 250 da  effettuarsi su C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94". Il limite temporale di utilizzo del predetto bollettino postale è l'anno di esercizio finanziario del versamento.  

In alternativa è possibile effettuare il pagamento dell'imposta di bollo e/o del contributo di 250€ tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda. 
 

A decorrere dal 5 ottobre 2018 , ai sensi del D.L. 4/10/2018, il termine di definizione dei procedimenti in corso di cui agli articoli 5 e 9 l. 91/92 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda (anche per le pratiche in corso non ancora definite). 

 

  COSA DEVE FARE IL CITTADINO:

 

  • registrarsi al sistema informatizzato curato dal Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione.
  • compilare la domanda utilizzando le credenziali d'accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato al seguente indirizzo: https://cittadinanza.dlci.interno.it
  • caricare i documenti obbligatori per effettuare la richiesta (estratto di nascita del paese d'origine, certificato penale del paese d'origine e di eventuali paesi terzi, titolo di soggiorno, attestato conoscenza lingua italiana, ricevuta di versamento di € 250,00, documento di riconoscimento).
  • trasmettere la documentazione in formato elettronico, insieme all'identificativo di marca da bollo da € 16,00.

 

Nota bene - Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il certificato di nascita e il certificato penale del Paese d'origine devono essere legalizzati dall'Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di Formazione ( salvo le esenzioni previste da Accordi Internazionali). Gli atti devono altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatico-consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero deve essere legalizzata dal Prefetto competente, salvo le esenzioni previste da accordi internazionali), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.

 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA B1 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA

L'art. 14 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cosiddetto "Decreto sicurezza"), in vigore dal 05.10.2018 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto il requisito del possesso (sia in caso di istanza per residenza che per matrimonio) di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Rifermento per le Lingue (QCER). A tal fine, a far data dal  5 dicembre 2018, i richiedenti sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza , ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Gli enti certificatori sono quattro (4):

⦁    Università per Stranieri di Perugia;

⦁    Università per Stranieri di Siena;

⦁    Università di Roma Tre;

⦁    Società Dante Alighieri.

Inoltre tale certificazione può essere prodotta da istituzioni ed enti convenzionati a livello nazionale ed internazionale con i citati enti certificatori, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei suddetti Dicasteri e degli enti certificatori. Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se il titolo di studio è rilasciato da un istituto paritario ovvero da un ente privato, essi dovranno produrne copia autenticata.

Sono esclusi i richiedenti che abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, i quali dovranno fornire gli estremi della sottoscrizione dell'accordo e del permesso di soggiorno in corso di validità.

 

Due tipologie di concessione:

 

  1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
  2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )

 

1)       CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI

(art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

  

  • A decorrere dal 1° giugno 2012 la competenza ad emanare i provvedimenti è trasferita al Prefetto in attuazione della direttiva del Ministro dell'Interno in data 7 marzo 2012.

Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, la cittadinanza italiana.

 

Puoi fare la richiesta se:

  • risiedi legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio; (*)
  • se sei residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.

(*) Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

 

Se sei rifugiato e non puoi produrre l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato penale, puoi produrre un atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti la posizione giudiziaria nel tuo Paese. Il termine per la definizione del procedimento è di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda. Conclusasi favorevolmente l'istruttoria con l'acquisizione del parere della Prefettura e del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza. Il decreto ti sarà notificato dalla Prefettura del luogo dove risiedi, ovvero se risiedi all'estero, dall'Autorità diplomatico-consolare. Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento devi prestare giuramento al Comune di residenza in Italia o presso l'Autorità diplomatico-consolare all'estero e, dal giorno successivo, acquisterai la cittadinanza italiana.   

 

Casi per cui è previsto il rigetto della domanda:

  • per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica;
  • per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per reati di particolare gravità.

 

 

2)       CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA  

(art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )

 

I cittadini stranieri  residenti in Italia possono chiedere, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,  comma 1, e successive modifiche e integrazioni (comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n.94), la  cittadinanza italiana che verrà concessa con decreto del Presidente della Repubblica,  su proposta del Ministro dell'Interno.

 

Puoi fare la richiesta se:  

  • sei nato in Italia e vi risiedi legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • sei figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b) ;
  • hai prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente autorità consolare) (art.9, c.1, lett.c);
  • sei cittadino U.E. e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
  • sei apolide o rifugiato e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);
  • sei cittadino straniero e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).

 

Se sei stato riconosciuto rifugiato e non puoi produrre l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato penale, puoi produrre un atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione  in cui attesti la posizione giudiziaria nel tuo Paese. Il termine per la definizione del procedimento è di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda. Conclusasi favorevolmente l'istruttoria con l'acquisizione del parere della Prefettura e del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza della Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza. Il decreto ti verrà notificato dalla Prefettura del luogo dove risiedi ovvero, se risiedi all'estero, dall'Autorità diplomatico-consolare. Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, devi prestare giuramento presso il Comune di residenza o presso l'Autorità diplomatico-consolare all'estero e dal giorno successivo al giuramento acquisterai la cittadinanza italiana.  

 

  Ai sensi dell'art. 9 Legge n. 91/92, il cittadino straniero interessato può presentare apposita istanza per il conferimento della cittadinanza italiana se risulta essere in possesso dei seguenti requisiti:

  •  un periodo di effettiva residenza anagrafica nel territorio italiano, che varia a seconda della cittadinanza dello straniero: per i comunitari, 4 anni; per gli apolidi, 5 anni e per gli extracomunitari, 10 anni. Nel caso di cancellazione dell'iscrizione anagrafica, il decorso del periodo di effettiva residenza riprende ad essere computato da zero, senza che quindi si possano sommare eventuali periodi, anche se non continui tra loro, di residenza maturata in Italia.
  • una disponibilità di redditi, prodotti sul territorio nazionale, il cui ammontare non sia inferiore a quelli stabiliti dalla Decreto Legge 382/1989, convertito in Legge 8/1990, come confermati dall'art. 2 della legge 549/1995. Nel caso il richiedente non possegga redditi propri o abbia redditi inferiori a quelli stabiliti dal suddetto Decreto Legge potranno essere inseriti i redditi degli altri componenti il nucleo familiare (presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente).

Questa Prefettura - nella competente fase di valutazione dei presupposti legittimanti la proposizione della domanda e/o l'incompletezza o irregolarità dell'istanza o della relativa documentazione - procederà, in caso di carenza dei predetti requisiti, a " non accettare" l'istanza. In tal caso, l'interessato, sanate le irregolarità riscontrate potrà procedere ad un nuovo inserimento della domanda di cittadinanza.

 

Riferimenti normativi:

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (legge sulla cittadinanza)
  • D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 ( regolamento di esecuzione della legge)
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (regolamento sui procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)
  • Legge 15 luglio 2009, n. 94 ( art. 1 , commi 11 e 12), che dall'8 agosto 2009 ha modificato i requisiti per la richiesta di cittadinanza per matrimonio e introdotto un contributo di 250 euro per le domande di cittadinanza)
  • Legge 12 novembre 2011, n. 183 ( art. 15) , che ha introdotto l'obbligo dell'autocertificazione (applicabile anche alle richieste di cittadinanza)
  • Direttiva del ministro dell'interno 7 marzo 2012 , che dal 1° giugno 2012 ha attribuito ai prefetti la competenza per i provvedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio. 

     
Ultimo aggiornamento
Lunedì 22 Gennaio 2024, ore 11:20