Elenco dei veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo affidati al custode - acquirente individuato ai sensi dell'art. 214 bis del Codice della Strada.

Si avverte che, decorsi cinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avvenuto deposito del veicolo sul presente sito istituzionale , ove il veicolo non sia stato ritirato ed assunto in custodia, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, lo stesso sarà trasferito in proprietà al custode acquirente senza ulteriore comunicazione ai sensi dell'art. 213 del Codice della Strada, come modificato dall'articolo 23 bis del decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132.

Ai sensi dell'art. 215-bis - D.L. 4/10/2018 n. 113: 
 

1)  I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositarie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica  29 luglio 1982, n.  571, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato sul sito Internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio. 
 

2)  Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all'articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1,  con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri. la prefettura-ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o   deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate da regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente.

 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 13 Novembre 2024, ore 10:23
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