Revoca

La patente di guida può essere revocata per:

  1. carenza dei requisiti morali;
  2. violazione a norme di comportamento al codice della strada;
  3. sentenza di condanna;

 

REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI ( art. 120 del c.d.s)

Il  Prefetto dispone il provvedimento di revoca del documento di guida per carenza di requisiti morali nei confronti delle seguenti persone:

  • delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
  • coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione

Il provvedimento di revoca della patente è disposto dal Prefetto del luogo di residenza della persona priva dei requisiti morali richiesti. Al termine del periodo di applicazione delle misure di sicurezza o prevenzione, occorre richiedere al Prefetto il nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida.

Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare  ricorso al Ministro dell'Interno (in bollo da 16 euro) , che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni.
 

REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA

Alcune ipotesi:

  • Revoca per guida con patente sospesa (art. 218 del C.d.S.)

    Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è soggetto alla revoca della stessa. Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.

    L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca (art. 219, comma 3°bis  C.d.S.).

  • Revoca per servizio di piazza senza licenza (art.86 C.d.S.)

    Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per colui che per due volte in tre anni , senza licenza , adibisca un veicolo a servizio di piazza.

    Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca della patente è ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

 

REVOCA PER SENTENZA DEL GIUDICE (art. 224 del C.d.S.)

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria. 

Qualora la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni dell'art. 186, 186 bis, 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima dei 3 anni a decorre dalla data di accertamento del reato.

 

 

Ufficio competente Area III - Applicazione del sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio.
Riferimenti Dirigente, addetti, orario di ricevimento

 

 

Ultimo aggiornamento
Martedì 15 Ottobre 2024, ore 15:06