-
Lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
- Lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2 purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a).
Eventuali variazioni delle modalità di effettuazione della manifestazione debbono essere segnalate al Prefetto e al Sindaco in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza delle condizioni e/o necessità descritte ai punti 1 e 2.
Il controllo sul loro regolare svolgimento è rimesso al Comune, il cui incaricato, designato dal Sindaco, presenzia alle operazioni di chiusura, delle quali redige processo verbale inviato, in copia, al Prefetto.