La patente di guida può essere revocata per:
- carenza dei requisiti morali (art. 120 C.d.S.)
- violazione a norme di comportamento al codice della strada (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi")
- sentenza di condanna (art. 224 C.d.S)
REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI ( art. 120 del C.d.S.)
Il Prefetto può disporre il provvedimento di revoca del documento di guida per carenza di requisiti morali nei confronti delle seguenti persone:
- delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- Coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali detentive (assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro, ricovero in casa di cura e custodia, in manicomio giudiziario, in riformatorio giudiziario) o non detentive (libertà vigilata, divieto di soggiorno, divieto di frequentare osterie, espulsione della straniero);
- Coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 come sostituita dalla legge 31.05.1965, n. 575 ( misure della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di abituale dimora);
- Condannati per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 09.10.1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all'art. 75, comma 1, lett. a (assuntori di stupefacenti per uso personale) del medesimo T.U.
Il provvedimento di revoca della patente è disposto dal Prefetto del luogo di residenza della persona priva dei requisiti morali richiesti.
La persona destinataria del provvedimento di revoca non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni, previa verifica del conseguimento di un provvedimento riabilitativo di cui al comma 1 dell'art. 120 C.d.S..
Cosa fare
Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare ricorso al Ministro dell'Interno (in bollo da € 16,00) , che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni.
REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi").
- Revoca per guida con patente sospesa (art. 218 del C.d.S.)
La patente di guida può essere revocata anche nel caso di guida con patente sospesa. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la revoca della stessa.
Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.
L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. (art. 219, comma 3°bis C.d.S.).
- Revoca per servizio di piazza senza licenza (art.86 C.d.S.)
Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta tale violazione per due volte in tre anni.
Cosa fare
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca della patente, adottato ai sensi dell'art. 219 del C.d.S., è ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.
REVOCA PER SENTENZA DEL GIUDICE (art. 224 del C.d.S.)
Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria.
Cosa fare
Ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.