Licenza art. 28

Rilascio della licenza di cui all'art. 28 T.U.L.P.S.


Sono sottoposte al rilascio della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 28 del T.U.L.P.S., che ha validità biennale, le attività di:

  1. fabbricazione, raccolta, detenzione e vendita delle armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento delle Forze Armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentire le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte;
  2. fabbricazione, raccolta, importazione e esportazione, detenzione e vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia;
  3. fabbricazione e detenzione di uniformi e accessori, dei documenti di riconoscimento e dei contrassegni di identificazione in uso alle Forze di polizia e ai Corpi e servizi di polizia municipale;
  4. detenzione ai fini di riparazione dei mezzi in uso alle Forze Armate, alle Forze di polizia e ai Corpi e servizi di polizia municipale.

Ai fini del rilascio della suddetta licenza, occorre presentare istanza in bollo al Prefetto della provincia ove sono ubicati i locali sede dell'attività, con allegata la seguente documentazione:

  1. copia dell'atto costitutivo della società e dichiarazione sulla composizione della compagine societaria con esatta indicazione dei dati anagrafici e residenza dei singoli soci;
  2. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, sottoscritta dal richiedente e non soggetta ad autentica, corredata da fotocopia della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità, attestante le generalità complete del legale rappresentante e dell'institore o del procuratore speciale eventualmente responsabile del ramo d'impresa impegnato nelle lavorazioni in relazione alle quali viene chiesto il rilascio o rinnovo della licenza attestante anche:
  • l'iscrizione al Registro delle imprese e che la stessa non sia stata cancellata;
  • l'assoggettamento o meno a procedure di liquidazione, fallimentari o di concordato preventivo eventualmente in corso;
  • l'avvenuto rilascio del certificato di prevenzione incendi, con l'indicazione del Comando del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che l'ha rilasciato, la data di concessione e della relativa segnatura di protocollo e l'eventuale rinnovo periodico di conformità antincendio oppure apposita dichiarazione di non essere soggetto ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n.151 del 1° agosto 2011;
  1. in relazione ai locali sede dell'attività:
  • licenza e/o concessione edilizia;
  • certificato di destinazione d'uso o visura catastale
  • planimetria dei locali
  • copia del titolo in forza del quale si dispone dei locali (titolo di proprietà o contratto di locazione registrato in corso di validità);
  1. visura della Camera di Commercio;
  2. elenco analitico del materiale da autorizzare nel biennio di validità della licenza, con l'indicazione della specie e del quantitativo;
  3. eventuali misure di sicurezza (es. sistemi di videosorveglianza, allarmi, vigilanza privata, grate o cancelli anti intrusione).


Il richiedente, nella fattispecie delle armi, a dimostrazione della capacità tecnica, dovrà presentare il certificato di idoneità alla costruzione, riparazione, deposito e vendita di armi da guerra e parti di esse, ai sensi dell'art.8 della Legge n.110/75.

Per il rinnovo della licenza art.28 T.U.L.P.S., laddove sia i locali sede dell'attività che la società, non abbiano subito variazioni, occorre presentare:

  • Istanza in bollo, i documenti di cui ai punti 2, 4, 5.
Commissione esami sicurezza sussidiaria portuale

Soggetti destinatari: Guardie Particolari Giurate operanti alle dipendenze di:

  • Enti e società di gestione dei porti (concessionari), previo conseguimento del titolo di polizia di cui all’art. 133 TULPS, rilasciato dalla Prefettura territorialmente competente per il luogo di sede legale dei concessionari, ovvero del luogo dove insistono il porto o l’impianto portuale;
  • Istituti di Vigilanza ai quali il Prefetto della Provincia di Messina ha rilasciato l’autorizzazione ex art. 134 TULPS, sulla base dei quali essi operano;
  • Istituti di Vigilanza autorizzati da Prefetture di altre province che hanno in appalto il sedime portuale ricadente nel territorio provinciale messinese.
  •  

L’istanza deve essere presentata dai Concessionari o dagli Istituti di Vigilanza, controfirmati per accettazione dalla G.p.G.

 

Vengono rilasciate attestazioni per:

  • Direttore Tecnico (solo prova teorica);
  • Addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria (art.2 co.2) – (prova teorica e pratica)
  • Addetti ai servizi di vigilanza e custodia a tutela dei beni all’interno dei porti (art.2 co.1) – (solo prova teorica).

 

All'istanza va allegata la seguente documentazione:

  • Attestazione frequenza corso di formazione, presso una scuola accredita dal Ministero dell’Interno per la Sicurezza Sussidiaria (40 ore Direttore Tecnico, 40 ore Addetto Sicurezza Sussidiaria, 24 ore Addetto Servizi Vigilanza e Custodia beni portuali);
  • Certificazione sanitaria rilasciata a seguito di una valutazione psicologica (punto 1.1.4 dell’Allegato “A” D.M. 154/2009);
  • Fotocopia decreto, libretto e porto d’armi in corso di validità rilasciati dal Prefetto;
  • Curriculum Vitae su esperienza professionale, istruzione e formazione, competenze personali (tra le quali il grado di conoscenza di una lingua).

 

Normativa di riferimento: ART.6, COMMA 4, D.M. INTERNO 15/09/2009 N. 154

Direttori di tiro

Per Istruttore di tiro si intende il tecnico esperto in grado di insegnare il corretto uso delle armi in relazione all'attività svolta. Tale capacità viene riconosciuta al soggetto in virtù delle esperienze acquisite o a seguito della partecipazione a corsi specifici.

Il Direttore di tiro ha il compito di sovrintendere alle attività eseguite nello svolgimento delle esercitazioni, facendo osservare le norme di sicurezza riguardo al maneggio delle armi. E' responsabile dal punto di vista penale e civile in caso di incidente.

 

La licenza ha validità triennale e prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

 

Requisiti:

1. morali:

possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773

non incorrere in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136"

2. professionali:

capacità/idoneità tecnica al maneggio delle armi di cui all'art. 31 della legge 18 aprile 1975 n. 110 dimostrata tramite attestazione rilasciata dal Presidente della Sezione del Tiro a segno nazionale

3. fisici:

possesso del certificato medico di idoneità fisica all'uso delle armi previsto dall'art. 35 del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e dall'art. 9 della legge 18 aprile 1975 n. 110 e rilasciato da un medico dell'A.S.L. o da un medico militare o di polizia.

 

 All'istanza, in bollo da € 16.00, va allegata la seguente documentazione:

  • Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (D.P.R.  n. 445 del 28.12.2000) ;
  • dichiarazione del Presidente della Sezione del Tiro a Segno attestante l’idoneità dell’aspirante all’attività di Direttore e/o Istruttore di Tiro;
  • certificato medico in bollo da € 16,00 di idoneità psico-fisica all'uso delle armi rilasciato dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato in corso di validità;
  • fotocopia della licenza di porto d'armi in corso di validità;
  • fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

 

Normativa di riferimento: art. 31 Legge 18 aprile 1975, n. 110

Ultimo aggiornamento
Martedì 19 Novembre 2024, ore 12:19