Riconoscimento dello status di "rifugiato"

Il riconoscimento può essere richiesto solo da coloro che, nel Paese di provenienza, hanno subito persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche ovvero hanno fondato e ragionevole timore di subire tali persecuzioni nel caso in cui vi facciano ritorno.

Istanza per contributo prima assistenza

Coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di "rifugiato politico" con decisione della "Commissione Nazionale o Territoriale per il diritto di asilo" possono ottenere le seguenti tipologie di contributo di prima assistenza: sostentamento proprio e dei propri familiari, salute e cure mediche; sostegno allo studio; integrazione all'attività lavorativa.

Il titolo di contributo cessa il giorno in cui viene comunicata al richiedente la deliberazione sulla sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico.

Chi può fare la richiesta

I soli richiedenti il riconoscimento lo status di rifugiato che hanno diritto all'accoglienza e per i quali non è stato individuato un posto in accoglienza nei centri del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo ovvero nei centri governativi.

La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza è effettuata dalla Prefettura-UTG.

Cosa fare

Domanda di contributo in carta semplice, con allegata copia del permesso di soggiorno, deve essere presentata all'ufficio stranieri della Questura in cui è stata presentata la domanda di asilo (o in quella territorialmente competente). La Questura la trasmette alla Prefettura-UTG.

Normativa di riferimento

  • decreto legge 28 novembre 2005, n. 140
  • decreto Ministero Interno n. 237 del 24.07.1990;
  • decreto Ministero Interno n. 284 del 24.06.1998;
  • decreto legge n. 416 del 30.12.89, convertito con modificazioni dalla legge n.39 del 28.2.1990;
  • legge 30 luglio 2002, n. 189 (art. 31-32) recante modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;
  • D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303 recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 5 Giugno 2024, ore 10:39