L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) sono illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie.
La Prefettura del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione.
In base alla legge il destinatario dell'atto di contestazione non può richiedere audizione personale.
La Prefettura, valutate motivazioni di ricorso, la documentazione prodotta a sostegno di esso e, se ritenuto necessario, sentiti gli enti segnalatori dell'irregolare emissione dell'assegno può emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e disporre, in eventuale aggiunta, una sanzione accessoria ovvero l'archiviazione del procedimento.
La sanzione pecuniaria, e nei casi in cui è prevista,quella accessoria, viengono graduate in relazione alla gravità dell'illecito.
VICEPREFETTO:Dott. Attilio UBALDI
Email: attilio.ubaldi@interno.it
ASSEGNI, SEQUESTRO E CONFISCA DEI VEICOLI, CARTELLE ESATTORIALI
violazioni sanzionate dalla l.386/90 (assegni senza provvista o senza autorizzazione)
Responsabile del procedimento: Funzionario Amm.vo Giuseppe D'Orazio
Addetto: Sig.ra Maria Teresa Bianchini (Sequestri e Ruoli), sig.ra Lara Basso (Assegni)
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: secondo piano, stanza 10bis (Seq. e Ruoli), stanza 11bis (Assegni)
Email dell'ufficio:
Telefoni:
Fax:
- 0523/397666
Chi può fare il ricorso
Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento
Modo di eventuale impugnazione dell'ordinanza-prefettizia
Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio.
Sussiste la possibilità di richiedere la rateizzazione della somma ingiunta con ordinanza prefettizia. A tal fine dovrà essere presentata istanza scritta nella quale vengano enunciate e dimostrate le motivazioni di difficoltà economica per le quali viene presentata la suddetta istanza.
Non è ammesso il pagamento tardivo per gli assegni emessi senza autorizzazione.
Per gli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni dalla data ultima per l'incasso dell'assegno.
La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente mediante quietanza del portatore con firma autentica ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.
N.B. La data di cui si tiene conto è quella del giorno nel quale è avvenuta l'autentica da parte del pubblico ufficiale legittimato ad eseguire tale autenticazione ai sensi di legge.
- criteri per la determinazione dell'importo della sanzione nelle ordinanze ingiuntive in materia di assegni
- modello per chiedere la rateizzazione dell'importo corredato di dichiarazione di responsabilità sulla situazione reddituale. Quest'ultima deve essere con firma autenticata
Riferimenti normativi
- Legge 24 novembre 1981, n. 689
- Legge 15 dicembre 1990, n. 386
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507