MODIFICAZIONI DEL NOME E DEL COGNOME
Dirigente Dell'Area: Dott. Claudio GIORDANO
CAMBIO NOME E COGNOME
Responsabile del procedimento: Dott. Claudio GIORDANO
Addetto: Sig.ra Laura Arsiccio - laura.arsiccio@interno.it, Sig.ra Giuseppina Parrella - giuseppina.parrella@interno.it
Orari di ricevimento:Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
Mercoledì dalle 09:00 alle 12:00
Giovedì dalle 09:00 alle 17:00
Ubicazione dell'Ufficio: Piano terra stanza n. 4
Email dell'ufficio: prefettura.piacenza@interno.it
Telefono: 0523/397475 - 0523/397495
Fax: 0523/397666
1) Cambiamento del cognome (art. 84 DPR 396/2000 così come modificato dal DPR n. 54 del 13 marzo 2012).
Tutti i cittadini italiani che vogliono cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome devono farne richiesta al Prefetto della provincia del luogo di residenza esponendo le ragioni della domanda.
La richiesta è soggetta all’imposta di bollo.
Il Prefetto, assunte le informazioni sulla domanda, qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, con decreto autorizza il richiedente a fare affliggere all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di attuale residenza un sunto della domanda.
L’affissione deve avere la durata di giorni 30 consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all’avviso.
Chiunque ne ha interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di 30 giorni dalla data dell’ultima affissione.
L’opposizione si propone con atto notificato al Prefetto competente.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente trasmetterà alla Prefettura copia dell’avviso con l’attestazione di avvenuta affissione.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni provvede sulla domanda con decreto.
2) Modificazioni del nome o del cognome ridicolo o vergognoso o rilevante origine naturale (art. 89 DPR 396/2000).
Tutti i cittadini italiani che vogliono cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome modificare ovvero vogliono cambiare il cognome perchè ridicolo o vergognoso o perchè rileva origine naturale, deve fare domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta di riferisce.
La domanda è soggetta all’imposta di bollo ad eccezione di quella relativa al cambiamento di nomi e cognomi ridicoli o vergognosi o perchè rilevanti origine naturale.
L’istanza, sottoscritta dall’interessato, deve essere motivata e documentata e deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o cognome che si vuole assumere.
Il Prefetto assunte le informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole, autorizza con un suo decreto il richiedente a fare affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo un avviso contenente un sunto della domanda.
In caso di richiesta di modifica nome di un minore adottato, il sunto della domanda deve essere affisso solo all’albo pretorio del comune di attuale residenza.
L’affissione deve avere la durata di giorni 30 consecutivi e deve risultare alla relazione fatta dal responsabile in calce all’avviso.
Chiunque ne ha interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di 30 giorni dalla data dell’ultima affissione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente trasmetterà alla Prefettura competente copia dell’avviso con l’attestazione di avvenuta affissione.
Il Prefetto accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
I decreti che autorizzano il cambiamento del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, su tutti gli atti di stato civile del destinatario del provvedimento e di coloro che ne hanno derivato il cognome.