Dirigente dell’Area II: Dr. Caiati
Addetti: sig.ra Franca Piccoli tel. 0573 350 358
sig. Valerio De Angelis tel. 0573 350 357
Ubicazione dell’Ufficio: Via S. Pertini , 80 - 2 piano – stanza 32
e-mail : entilocali.pref_pistoia@interno.it
pec: protocollo.prefpt@pec.interno.it
CAMBIO NOME E COGNOME
L’ISTANZA PUÒ ESSERE PRESENTATA SOLO DA CITTADINI ITALIANI
La Prefettura – U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della Provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova registrato l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
La presentazione dell’istanza, interamente compilata in ogni sua parte (anche in stampatello purchè chiara e leggibile), corredata da 1 marca da bollo di € 16,00 (o senza marca da bollo ove si richieda il cambiamento del cognome/nome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l’origine naturale) ed opportunamente documentata, deve avvenire solo con una delle seguenti modalità:
a) consegnata a mano dall’interessato – dagli interessati – esclusivamente nei giorni di apertura dell’Ufficio;
b) trasmessa a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Prefettura UTG di Pistoia - Ufficio Cambio nome e cognome – area II - Via S. Pertini 80 cap. 51100 Pistoia.
Per i cittadini italiani residenti all’estero, l’istanza deve essere presentata per il tramite del Consolato o Ambasciata, alla Prefettura del Comune di iscrizione AIRE.
A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 in data 8 novembre – 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^ serie speciale – Corte Costituzionale n. 52 del 28 dicembre 2016, i genitori, di comune accordo, possono trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.
LE RICHIESTE DEVONO RIVESTIRE CARATTERE ECCEZIONALE. SONO AMMESSE ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA DI SITUAZIONI OGGETTIVAMENTE RILEVANTI, SUPPORTATE DA SIGNIFICATIVE MOTIVAZIONI ED ADEGUATAMENTE DOCUMENTATE
Le informazioni di carattere generale o relative alle istanze già presentate devono essere richieste esclusivamente via e-mail all’indirizzo: entilocali.pref_pistoia@interno.it
Per casi particolari, potrà essere richiesto un appuntamento utilizzando esclusivamente la citata e-mail
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:
Ricevimento istanze già compilate e complete della documentazione necessaria :
- a mano esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
- a mezzo di raccomandata A/R all’indirizzo: Prefettura U.T.G. Pistoia – Area II Cambio Nomi e Cognomi - Via S. Pertini n. 80, cap. 51100 Pistoia
Istanza presentata da MAGGIORENNI
1 – domanda in bollo da € 16,00
(modello A – cambiamento del nome /cognome maggiorenni)
Modello B- cambiamento del nome / cognome ridicolo o vergognoso o che rivela origine naturale / adottati maggiorenni (esente da bollo)
Documentazione :
2- dichiarazione sostitutiva di certificazione
sottoscritta dal richiedente, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza (modello di autocertificazione);
3 – documentazione utile e necessaria a sostenere le motivazioni della richiesta;
4 – fotocopia di un documento d’identità italiana in corso di validità;
5 – dichiarazione di assenso dei controinteressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità degli stessi ( dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
6 – schema di albero genealogico della famiglia di cui si chiede l’aggiunta o il cambio (in caso di cognome con origine storiche o nobili).
Il documento deve contenere tutti i gradi di parentela in linea diretta (a partire dal nonno) e in linea collaterale (prozii, zii e cugini).
In tale circostanza occorre produrre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di tutti i parenti maggiorenni, esclusi gli affini, attestanti la loro non opposizione alla modifica o al cambiamento del cognome, corredate da copia del documento d’identità di ogni dichiarante.
N.B. in considerazione dell’automatismo della modifica del cognome, effettuato da soggetti maggiorenni, per i figli minori è necessario il consenso della madre.
Il richiedente dovrà produrre ulteriori marche da bollo da € 16,00 ciascuna, da apporre sui Decreti di pubblicazione e sul Decreto finale di autorizzazione.
Istanza per i MINORENNI
1 – domanda in bollo da € 16,00 sottoscritta da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale
(Modello C– cambiamento del nome /cognome minorenni)
Modello D – cambiamento del nome / cognome ridicolo o vergognoso o che rivela origine naturale / adottati minorenni (esente da bollo)
Documentazione:
2- dichiarazione sostitutiva di certificazione
sottoscritta da entrambi i genitori, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza (modello di autocertificazione)
3 – documentazione utile e necessaria a sostenere le motivazioni della richiesta
4 – fotocopia di un documento d’identità italiana in corso di validità di entrambi i genitori
5 – dichiarazione di assenso dei controinteressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità degli stessi ( dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)
6 – schema di albero genealogico della famiglia di cui si chiede l’aggiunta o il cambio (in caso di cognome con origine storiche o nobili) si precisa che tale documento deve contenere tutti i gradi di parentela in linea diretta (a partire dal nonno) e in linea collaterale (prozii, zii e cugini).
In tale circostanza, produrre le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di tutti i parenti maggiorenni, esclusi gli affini, attestanti la loro non opposizione alla modifica o al cambiamento del cognome, corredate da copia del documento d’identità di ogni dichiarante.
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ITER PROCEDURALE
Espletata l’istruttoria di rito, qualora la richiesta risulti meritevole di accoglimento il richiedente / i richiedenti sarà/saranno autorizzato/i con decreto del Prefetto, a far pubblicare per 30 giorni consecutivi all’albo pretorio on line del Comune di nascita e del Comune di residenza, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può contenere l’obbligo per il /i richiedente/i di notifica del sunto della domanda, ai controinteressati.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di 30 giorni dalla data dell’ultima pubblicazione o notificazione. Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il/i richiedente/i presenterà/nno alla Prefettura competente copia dell’avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/o cognome.