Dirigente: Dott. Caiati
Responsabile del procedimento/addetto: Maurizio Fusario
Ubicazione dell'Ufficio: II Piano - Stanza 5
Telefono: 0573/350311
Indirizzo di posta elettronica: depenalizzazione.pref_pistoia@interno.it
P.E.C.: protocollo.prefpt@pec.interno.it (nell'oggetto della P.E.C. inserire la parola chiave: SANZIONI AMMINISTRATIVE)
Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni): l'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro). Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.
Si informa che per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, che rispondono solidalmente delle infrazioni comminate ai sensi dell'art.196 del C.d.S., non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l'iscrizione a ruolo viene richiesta in solido, nei confronti di conducente e proprietario, ai sensi dell'art. 1292 del C.C., cosicché vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario del mezzo che servì a compiere la violazione, relative ad un unico procedimento, delle quali una sola deve essere pagata. Se per errore vengono pagate da entrambi i contribuenti, il secondo pagante ottiene il rimborso dalla Società Concessionaria.
Ogni utile informazione sulla cartella esattoriale e sul Concessionario della riscossione è consultabile presso il sito di Equitalia Servizi .
Selezionando "Servizi per il cittadino e le imprese" e successivamente, "Estratto Conto", l'utente puo' consultare, previa registrazione da richiedere secondo le modalità indicate nella guida, direttamente le informazioni relative alla cartella esattoriale e alla sua posizione debitoria.
Chi può fare la richiesta:
I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale possono chiedere l'annullamento nei casi previsti o presentare ricorso.
Cosa fare:
Qualora il contribuente sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria iscritta a ruolo può richiedere all'Autorità competente lo sgravio della cartella esattoriale .
In tale caso il discarico dovrà essere richiesto alla Polizia Municipale interessata, se il verbale di accertamento cui fa riferimento la cartella è stato elevato dalla Polizia Municipale. Qualora invece il verbale sia stato elevato da un organo di Polizia statale (indicati nella cartella come STR - C.C. - G.d.F.), lo sgravio dovrà essere richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo competente.
Il contribuente che intende contestare la cartella di pagamento deve proporre opposizione di fronte al Giudice di Pace competente territorialmente, per importi inferiori a €. 15.493,71 o al Tribunale competente territorialmente.
Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella stessa.
E' obbligatorio allegare al ricorso la cartella impugnata da cui risulti la data della notifica.
Nelle opposizioni avanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale. Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria adita.
In caso di esito positivo del ricorso il ricorrente potrà presentare richiesta di discarico della cartella esattoriale.
Documentazione richiesta:
- Domanda
- Documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento
- D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (artt., 203 e 206);
- D.P.R. 16.12.1992, N. 495;
- Legge 24.11.1981, n. 689.