Le informazioni sullo stato del procedimento relativo all'istruttoria sulle istanze di acquisto o di concessione della cittadinanza italiana possono essere acquisite accedendo al servizio informazioni on-line, attraverso il collegamento con il sito internet del Ministero dell'Interno www.interno.gov.it , alla sezione "Cittadinanza" e, successivamente, alla voce "Consulta la tua pratica", seguendo le relative istruzioni ed utilizzando il numero protocollo associato alla sigla K10/K10C, che è stato assegnato alla pratica al momento dell’accettazione come da comunicazione all’interessato presente nella pratica online sul Portale della Cittadinanza. Per la richiesta di altre informazioni, chiarimenti o per l'invio di documentazione sono disponibili i suddetti indirizzi di posta elettronica. 

Per l’invio di documentazione da allegare ad integrazione della propria pratica online già in corso di istruttoria (aggiornamento documenti, redditi etc,) è necessario utilizzare entrambi i seguenti indirizzi: 

comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it

immigrazione.pref_pistoia@interno.it

Si raccomanda di inviare la documentazione sempre in formato PDF avendo cura di indicare sempre nell’oggetto il codice K10 (ciò permette l’associazione della mail/PEC e relativi allegati alla propria pratica online tramite il suddetto indirizzo pecdlci).

In caso di smarrimento del numero di protocollo associato alla sigla K10, può essere avanzata richiesta agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati allegando copia della carta d'identità. Se la richiesta viene avanzata da persona diversa dall'interessato, deve essere allegata apposita delega insieme a copia della carta d'identità di delegante e delegato.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di richiesta della cittadinanza italiana deve essere presentata ONLINE sul sito WEB del Ministero dell’Interno – Sezione Cittadinanza, occorre avere lo SPID e registrarsi, compilare il relativo modulo e scansionare la documentazione richiesta. Si raccomanda di scansionare la documentazione completa di tutte le pagine fronteretro e sotto la giusta voce e di compilare i vari campi delle varie sezioni in modo uguale al documento/certificato al quale si riferiscono, tenendo presente che in caso di difformità anagrafiche tra i vari documenti sarà necessaria un’attestazione consolare per le esatte generalità legalizzata in Prefettura e che lo SPID, necessario per la registrazione e la presentazione dell’istanza online, dovrà corrispondere con le esatte generalità.

CONTRIBUTO euro 250,00 e MARCA DA BOLLO euro 16,00

Per quanto riguarda il pagamento del contributo di euro 250,00 e della marca da bollo di euro 16,00 essi devono essere fatti durante l'inserimento della domanda online in modalità PAGO-PA. 

Si precisa che, per le domande rifiutate in anni precedenti per mancanza requisiti o altro, sono tuttora validi i versamenti di 250 € (mod. 451) eseguiti sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art. 1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94".)

Nuove modalità di rimborso del contributo di cittadinanza erroneamente versato

Al fine di consentire lo snellimento delle procedure amministrativo contabili di rimborso agli interessati, le Prefetture, a decorrere dal 1° marzo 2023, provvederanno direttamente al rimborso delle somme indebitamente o erroneamente versate sul conto corrente postale n. 809020 intestato a "Ministero dell'Interno DLCI - Cittadinanza", a titolo di contributo per le domande di concessione della cittadinanza.

 Tale nuova disciplina si applica alle istanze di rimborso presentate in data successiva al 1° marzo 2023. Pertanto, le domande di rimborso presentate fino al 28/02/2023 restano in carico al competente Ufficio del Ministero dell’Interno che provvederà al rimborso e NON occorre presentare nuova domanda alla Prefettura.

A decorrere dal 01/03/2023, pertanto, le istanze di rimborso andranno presentate direttamente a questo Ufficio Cittadinanza, mediante produzione della seguente documentazione:

- istanza di rimborso in bollo, in originale (utilizzando l'apposito modulo riportato in fondo a questa sezione), compilata in tutti i campi e sottoscritta dall'interessato, nella quale andranno indicati il codice IBAN del relativo intestatario del conto corrente e le complete generalità dell'intestatario, se diverso dal richiedente;

- quietanza di versamento, in originale (bollettino completo di tutte le sue parti, ricevuta di bonifico bancario o postale);

- copia del documento d'identità e del codice fiscale/tessera sanitaria dell'interessato e dell'intestatario del conto corrente, se diverso dal richiedente.

 

REQUISITI RICHIESTI

CONOSCENZA LINGUA ITALIANA – per tutte le tipologie di istanze

Ai sensi del Decreto Legge 04 ottobre 2018, n.113, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 1° dicembre 2018, n. 132, è stato introdotto il requisito del possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana per tutte le domande presentate, ai sensi degli articoli 5 e 9 della Legge n. 91 del 1992, a decorrere dal 04 dicembre 2018.

Pertanto, i richiedenti dovranno dimostrare di possedere la conoscenza della lingua italiana come sotto indicato:

  • Essere in possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all’estero, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. 

    OPPURE

  • Essere in possesso di apposita certificazione attestante il livello di conoscenza della lingua italiana B1 del QCER, rilasciato da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dal M.I.U.R. e dal M.A.E.C. (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati risultanti sui siti dei predetti Ministeri ed enti certificatori).

    OPPURE

  • Avere sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art.4-bis del D. Lgs. n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011.

    OPPURE

  • Essere titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del D. Lgs. n. 286/1998.

La documentazione concernente il possesso di tale requisito dovrà obbligatoriamente essere scansionata nella domanda online.

 

PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO (articolo 5 della Legge 91/92§)

La cittadinanza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, può essere acquisita per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:

Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio.
Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data del matrimonio.
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell'adozione del decreto di acquisto della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

PER RESIDENZA IN ITALIA (art. 9 della Legge 91/92)

La cittadinanza, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, può essere concessa:

- Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett.a)

- Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all'adozione (art.9, c.1, lett. b)

- Allo straniero maggiorenne figlio di cittadino straniero naturalizzato italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente alla data del giuramento prestato dal genitore (art.9, c.1, lett.b)

- Allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art.9 c.1, lett.c)

- Al cittadino di uno Stato dell'Unione Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.d)

- All'apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.e) combinato disposto art.16 c.2) (*)

- Allo straniero che non rientra negli altri casi e risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.f)

(*) Ai sensi dell'articolo 16, lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all'apolide ai fini della concessione della cittadinanza.

CONCESSSIONE DELLA CITTADINANZA PER MERITI SPECIALI

Art.9 comma 2 legge n.91/1992

Riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali

Ai sensi dell'art.1 della legge 379/2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 19/12/2000 è previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori dell'ex Impero Austro-ungarico ed ai loro discendenti, in possesso dei seguenti requisiti:

- nascita e residenza nei territori facenti parte della provincia di Trento, Bolzano, Gorizia ed in quelli già italiani ceduti alla ex-Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975

- emigrazione all'estero prima della data del 16/07/1920

- dichiarazione intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, da rendersi entro il 20/12/2010 davanti all'autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all'estero oppure davanti all'Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. La dichiarazione, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell'Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 28/03/2006 è stata pubblicata la legge 124/06 recante "Modifiche alla legge 91/92, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti".

La suddetta normativa prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana ai soggetti che hanno perso il nostro status civitatis a seguito dei Trattati di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975 nonché ai loro discendenti, in presenza dei seguenti requisiti:

(a) nell'ipotesi in cui all'art.17 bis comma 1 lettera a) della legge 05/02/1992 n.91

- cittadinanza italiana e residenza nei territori ceduti alla ex Jugoslavia alla data di entrata in vigore dei Trattati di Parigi e di Osimo

- perdita della cittadinanza italiana per effetto degli anzidetti Trattati
- appartenenza al gruppo linguistico italiano

(b) nell'ipotesi di cui all'art.17 bis comma 1 lettera b) della legge 05/02/1992 n.91

- documentazione comprovante la diretta discendenza del richiedente dai soggetti di cui alla lettera a) e conoscenza della lingua e cultura italiane

L'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è presentata all'Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all'estero oppure all'Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. In ambedue le ipotesi l'istanza, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell'Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

NUOVA MODALITA’ NOTIFICA DECRETI CITTADINANZA

Dal 01/02/2024 i decreti predisposti in tal senso saranno notificati agli interessati tramite la Piattaforma Notifiche Digitali.

Per poter ricevere gli avvisi di cortesia (tramite SMS e/o email) relativi alla notifica del decreto di cittadinanza, il richiedente deve indicare i propri recapiti all’interno della Piattaforma Notifiche Digitali, nell’apposita sezione “recapiti”, accedendo tramite il seguente link https://cittadini.notifichedigitali.it

Per ricevere l’avviso di cortesia sull’app IO, il richiedente deve attivare il servizio “SEND - Notifiche digitali” presente all’interno dell’app nella sezione “Servizi – IO - L’app dei servizi pubblici”.

 Vedasi:

Avvertenze per notifica digitale allegato al decreto 

IMPORTANTE: ENTRO 6 MESI DALLA NOTIFICA DEL DECRETO, L’INTERESSATO DEVE PRESTARE IL GIURAMENTO DI RITO PRESSO L’UFFICIO STATO CIVILE DEL COMUNE DI RESIDENZA.

Art. 10 legge n. 91/1992

1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

N.B.: I decreti pervenuti in precedenza e non predisposti per l’invio alla Piattaforma Notifiche Digitali saranno trasmessi fino ad esaurimento direttamente ai Comuni per la notifica con contestuale comunicazione all’interessato direttamente nella pratica online.

Per maggiori informazioni vedi sito Ministero dell'Interno - Servizi online – Cittadinanza: 

https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

 

NEL CASO IN CUI - DOPO AVERE PRESENTATO ISTANZA - VENGA CAMBIATA LA RESIDENZA, E' NECESSARIO PRESENTARE I SEGUENTI DOCUMENTI:

- Autocertificazione per cambio residenza (per tutti: istanze art.9 per residenza e art.5 per matrimonio)

- Autocertificazione per stato di famiglia (solo per art.5 per matrimonio)

NEL CASO IN CUI - DOPO AVERE PRESENTATO ISTANZA - VENGA CAMBIATO LO STATO DI FAMIGLIA O SIA NATO UN FIGLIO E' NECESSARIO PRESENTARE I SEGUENTI DOCUMENTI:

- Autocertificazione per stato di famiglia OPPURE Autocertificazione per nascita figlio (per tutti: istanze art.9 per residenza e art.5 per matrimonio)

PER I REDDITI PERCEPITI DOPO LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA e CHE NON SONO REPERIBILI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - SOLO PER ISTANZE ART.9 (PER RESIDENZA - RIFUGIATI E APOLIDI), E' NECESSARIO PRESENTARE I SEGUENTI DOCUMENTI:

- Autocertificazione per redditi percepiti (solo per art.9-16 per residenza)
N.B: SOLO PER LE ISTANZE AI SENSI ART.9 (RESIDENZA -RIFUGIATI - APOLIDI)

REDDITO MINIMO per 1 persona = € 8263,31 - REDDITO MINIMO per 2 persone = € 11362,50 REDDITO MINIMO oltre 2 persone = € 11362,50 più € 519,46 per ogni altra persona a carico

N.B.: A TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI DEVE ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPIA DELLA CARTA D'IDENTITA' DELLA PERSONA CHE FIRMA L'AUTOCERTIFICAZIONE E CHE DEVE CORRISPONDERE CON QUELLA CHE HA PRESENTATO ISTANZA.

Per la presentazione delle AUTOCERTIFICAZIONI da allegare ad integrazione della propria pratica online già in corso di istruttoria, è necessario utilizzare entrambi i seguenti indirizzi: 

comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it

immigrazione.pref_pistoia@interno.it

Si raccomanda di inviare la documentazione sempre in formato PDF avendo cura di indicare sempre nell’oggetto il codice K10 (ciò permette l’associazione della mail/PEC e relativi allegati alla propria pratica online tramite il suddetto indirizzo pecdlci)

Organizzazione

Dirigente Reggente: Dr. Lorenzo Botti
Addetti: Sig.ra Erica Fratta
Ubicazione dell'Ufficio: Piano 1°, Stanza n.6
Orari di ricevimento: SOLO SU APPUNTAMENTO: Martedì -  Mercoledì - Giovedì   dalle ore 11 alle ore 13  previo appuntamento da richiedere via e-mail
Per informazioni e appuntamenti rivolgersi esclusivamente a immigrazione.pref_pistoia@interno.it
P.E.C. PROTOCOLLO PREFETTURA: protocollo.prefpt@pec.interno.it (nell'oggetto della P.E.C. inserire la parola chiave: CITTADINANZA E DIRITTI CIVILI) - N.B.: ad ogni PEC inviare sempre per conoscenza a immigrazione.pref_pistoia@interno.it

Si raccomanda di indicare sempre nell’oggetto di ogni invio PEC/mail le seguenti informazioni:
cognome e nome - codice pratica K10 - breve descrizione del motivo di invio (ad esempio: richiesta codice, sollecito/diffida, cambio residenza, variazione stato famiglia, etc.)

Riferimenti normativi
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni
  • D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
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Ultimo aggiornamento
Martedì 28 Maggio 2024, ore 18:54