Nei confronti delle vittime di reati intenzionali violenti è riconosciuto un indennizzo da parte dello Stato (art. 11 L. 7 luglio 2016, n. 122).
Il Prefetto, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la liquidazione dell'indennizzo, esprime un parere per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti e trasmette tutta la documentazione al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, a cui spetta il riconoscimento del beneficio.
CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA
Può presentare la domanda di indennizzo:
- l'interessato che non si trovi in alcune delle condizioni di cui all'art 12 della L. 7 luglio 2016, n. 122;
- gli aventi diritto in caso di morte.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, presentata dall'interessato o dagli aventi diritto personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere corredata dai seguenti documenti (art. 13 Legge 7 luglio 2016, n. 122).
La domanda di accesso al Fondo è presentata direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al Prefetto della provincia nella quale il richiedente ha residenza o in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza (art. 9 D.P.R. 19 febbraio 2014,. n. 60).
- copia della sentenza di condanna per uno dei reati previsti dalla predetta legge ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
- documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui sia stata accertata la sua responsabilità;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'assenza delle seguenti condizioni ostative:
- che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 12, lett. d) Legge 7 luglio 2016, n. 122);
- che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme di importo superiore a 5.000 euro erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati (art. 12, lett. e) Legge 7 luglio 2016, n. 122);
4. certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.
La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.
Il Prefetto invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato di solidarietà antimafia, unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo ed alla informativa circa l'eventuale avvenuta concessione all'istante, per lo stesso danno, di un altro indennizzo o risarcimento sentenza (art. 9 D.P.R. 19 febbraio 2014,. n. 60).
Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, ricevuta la domanda delibera sulla richiesta di risarcimento entro 60 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda da parte della prefettura competente (art. 12 D.P.R. 19 febbraio 2014,. n. 60).
L'indennizzo spetta anche a chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 purché la domanda di concessione dell'indennizzo sia stata presentata, a pena di decadenza, entro l'11/4/2017 (art. 6, commi 2 e 3, L. 20 novembre 2017, n. 167).