GENERAZIONE CODICI FISCALI ED INVIO DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
La circolare interministeriale n. 2399 del 24/07/2020 ha disciplinato, tra l'altro, le modalità di invio della comunicazione obbligatoria di assunzione da parte del datore di lavoro nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione.
Sono previsti due casi:
1. Regolarizzazione di un lavoratore straniero che attualmente presta la propria attività presso il datore stesso (dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro)
2. Assunzione di un lavoratore straniero (dichiarazione di voler instaurare un nuovo rapporto di lavoro)
Nel primo caso (dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro), il sistema trasmetterà in automatico la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro.
Nel secondo caso (dichiarazione di voler concludere un rapporto di lavoro), la comunicazione obbligatoria non potrà essere trasmessa d'ufficio, poiché l'Amministrazione, non conoscendo il momento in cui il datore voglia procedere all'assunzione del lavoratore, non può sostituirsi alla sua volontà. Pertanto, sarà onere del datore stesso inviare, entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio dell'attività lavorativa, la comunicazione obbligatoria.
Al riguardo, si precisa che per l'invio della comunicazione obbligatoria è indispensabile che il lavoratore sia in possesso di un codice fiscale, ancorché provvisorio.
Pertanto, è fortemente consigliato, prima di procedere alla compilazione della domanda, di accertarsi se il lavoratore straniero, sia in possesso o meno di un codice fiscale.
Nel caso in cui il codice fiscale del lavoratore sia già indicato nell'istanza, il sistema del Ministero dell'Interno, trasmetterà automaticamente la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro.
Invece, per quei casi in cui nell'istanza non sia stato indicato un codice fiscale, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate è stato predisposto un sistema automatico di generazione del codice provvisorio sulla base dei dati anagrafici del lavoratore straniero presenti in domanda.
Il codice fiscale così generato, è messo a disposizione del datore di lavoro e visualizzato nella sua home page personale al fine di consentirgli l'invio della comunicazione obbligatoria.
Si avvisa che può accadere che i sistemi dell'Agenzia delle Entrate riscontrino già la presenza dell'anagrafica del lavoratore poiché in passato gli è stato già attribuito un codice fiscale (provvisorio numerico o anche definitivo alfanumerico). In questi casi, sulla home page del datore di lavoro, cliccando sul pulsante di visualizzazione del codice fiscale verrà visualizzato un apposito messaggio che invita a verificare se il lavoratore sia effettivamente privo del codice.
Si precisa che il codice fiscale (anche quello provvisorio) è riportato sui seguenti documenti che potrebbero essere in possesso del lavoratore:
- Carta d'identità elettronica
- Permesso di soggiorno elettronico (tesserino plastificato) anche scaduto di validità
- Tessere sanitaria sia provvisoria (cartacea) che definitiva (tesserino plastificato)
- Modello C3 (per richiedenti protezione internazionale o rifugiati)
Pertanto, qualora il sistema non restituisse il codice fiscale del lavoratore come descritto sopra, vi invitiamo a verificare se il lavoratore ne fosse effettivamente in possesso.
In tal caso, vi invitiamo a comunicare il codice fiscale del lavoratore allo Sportello Unico competente, presso il quale è in trattazione la vostra istanza.
Nel caso in cui il lavoratore non fosse realmente più in possesso del codice fiscale, sarà necessario invitarlo a recarsi presso uno degli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate per farsi attribuire un nuovo codice fiscale.
Infine, per i pochi casi per i quali non è possibile la generazione del codice fiscale (ad esempio a causa di errori presenti nell'anagrafica del lavoratore) è opportuno che il datore di lavoro contatti lo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per far effettuare la correzione dei dati del lavoratore.
Al riguardo, si fa presente che è possibile richiederne l'attribuzione anche mediante P.E.C. - presso l'ufficio competente dell'agenzia delle entrate. La richiesta, che può essere presentata dallo stesso datore di lavoro per conto del lavoratore, si effettua compilando il modello AA4/8, con le relative istruzioni per la compilazione, scaricabile dal sito dell'agenzia (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/rich…). Al modello correttamente compilato e firmato è necessario allegare la copia di un documento valido del lavoratore e del richiedente oltre che la ricevuta della domanda di emersione.
La Direzione Provinciale o ufficio territoriale competente, con il relativo indirizzo email e P.E.C., è reperibile su: https://www1.agenziaentrate.gov.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/
Si precisa che per questi casi non sarà possibile inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione in maniera automatica nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione, pertanto la comunicazione stessa verrà inviata, come di consueto, al termine della procedura presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.