Il cittadino straniero ricongiunto, se di età superiore ai 16 anni, al momento della presentazione allo Sportello Unico Immigrazione, per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno, sottoscrive altresì l'Accordo di Integrazione previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.179.

L'accordo è redatto in duplice originale, di cui uno è consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata (o se ciò non è possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato). Per lo Stato, l'accordo è stipulato dal Prefetto o da un suo delegato.

N.B.: L'accordo, qualora abbia come parte un minore di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.

ATTENZIONE: Non si fa luogo alla stipula dell'accordo qualora lo straniero sia affetto da patologie o handicap tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da impedire l'apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, da esibire allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

 Con l'accordo, lo straniero si impegna a:

a) acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa;

b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;

c) acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;

d) garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori.

Lo straniero dichiara, altresì, di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione (che potrà essere consultata al seguente link: http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/circolari/carta-dei-valori-della-cittadinanza-e-dellintegrazione ) e si impegna a rispettarne i principi.

Con l'accordo, lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero.

All'atto della firma dell'Accordo lo straniero, cui vengono assegnati 16 crediti, viene invitato a frequentare una sessione gratuita di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia indicata dal SUI. La sessione ha una durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore ed è tenuto nella lingua del paese di provenienza.

La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione dà luogo alla perdita di quindici dei sedici crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo .

 Le cause di decurtazione dei crediti sono indicate all'art. 4 del D.P.R. n. 179/2011.

 La gestione delle vicende connesse alla stipula dell'Accordo è di competenza dello Sportello Unico, che si occuperà anche delle successive verifiche. La verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti finali e l'assunzione di una delle seguenti determinazioni:

a) qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata in trenta crediti, purché siano stati conseguiti il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e il livello di sufficienza della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, è decretata l' estinzione dell'accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato;

b) qualora il numero dei crediti finali sia superiore a zero e inferiore alla soglia di adempimento ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla lettera a), è dichiarata la proroga dell'accordo per un anno alle medesime condizioni. Della proroga è data comunicazione allo straniero;

c) qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero, è decretata la risoluzione dell'accordo per inadempimento .

Fatti salvi i casi di divieto di espulsione previsti dalla normativa, la risoluzione dell'accordo per inadempimento determina la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale, previa comunicazione, con modalità informatiche, dello Sportello Unico alla Questura.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 29 Novembre 2023, ore 12:52