Licenza per detenzione cartucce

Licenza per detenzione cartucce

Quantitativo superiore ai limiti dell'art. 95 del T.U.L.P.S.

Licenza per detenzione cartucce

Quantitativo superiore ai limiti dell'art. 95 del T.U.L.P.S.

Rilascio licenza permanente ex artt. 50 e 51 T.U.L.P.S. per la detenzione di un quantitativo di cartucce per arma comune da sparo in numero superiore ai limiti stabiliti dall'art. 97 del regolamento al T.U.L.P.S..

La richiesta deve essere adeguatamente motivata (il richiedente deve svolgere attività di Istruttore di Tiro o partecipare a livello agonistico a gare di Tiro a Segno; tale condizione deve essere dimostrata).

Documentazione richiesta:

  1. Istanza in carta da bollo di € 16,00 diretta al Prefetto e contenente:
    1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza del richiedente;
    2. indicazione precisa del quantitativo di cartucce per arma comune da sparo che si vuole detenere presso la propria abitazione (massimo 1500) e l'eventuale autorizzazione al trasporto;
    3. indicazione precisa dell'iscrizione, in corso di validità, ad una sezione di Tiro a Segno Nazionale ovvero ad Associazioni sportive per la pratica di discipline che prevedano l'uso di armi, i cui campi di tiro risultino autorizzati allo sparo ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.;
    4. data e firma.
  2. Generalità e condizioni anagrafiche possono essere rese con apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall'interessato e non soggetta ad autentica (autocertificazione) corredata di fotocopia (su entrambi i lati) della Carta di Identità.
  3. Dichiarazione, rilasciata dalla Sezione del Tiro a Segno Nazionale ovvero da Associazioni Sportive (come indicato al punto 1.c), dell'iscrizione in corso di validità alla pratica sportiva (come istruttori di tiro o tiratori agonisti), e dell'avvenuta partecipazione a competizioni agonistiche nell'anno precedente alla richiesta di rilascio.
  4. Marca da bollo di € 16,00.
  5. Copia della licenza di porto d'armi per uso sportivo o difesa personale in corso di validità.
Ultimo aggiornamento
Giovedì 21 Dicembre 2023, ore 10:31