Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria e alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.
La patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla Prefettura U.T.G. del luogo della commessa violazione.
La patente non viene restituita in quanto sostituita dall'Ufficio Centrale Operativo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e trasmessa direttamente all'interessato.
In casi particolari la patente sarà inviata all'Ufficio Prov.le della Motorizzazione di residenza previa comunicazione al titolare.
Cosa fare
Al momento del ricevimento della nuova patente il titolare provvederà a distruggere il documento precedente come previsto dall'art 126 comma 8 del C.d.S.;