Onorificenze

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Le ricompense al valor civile sono concesse per premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano evidente virtù civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore.

La ricompensa al Valor Civile consiste in una Medaglia d'oro o d'argento o di bronzo, nonché in un " Attestato di pubblica benemerenza ".

Gli atti di valore civile, se reiterati, possono essere premiati ciascuno con un'appropriata ricompensa al valor civile e senza limitazione di numero.

Non è per altro consentito il conferimento di più ricompense per un solo fatto, anche se molteplici siano stati gli atti di coraggio compiuti in tale circostanza dalla medesima persona.

La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.

Le medaglie al valor civile vengono conferite con decreto Presidenziale su proposta del Ministro dell'Interno, sentita la competente Commissione di cui all'articolo 7 della legge 13 /1958 . 
L'attestato di pubblica benemerenza è concesso dal Ministro per l'interno.

 

Chi può fare la richiesta

Possono presentare l'istanza per il conferimento della Ricompensa al Valor Civile tutti coloro che compiono atti di eccezionale coraggio, esponendo scientemente la propria vita a manifesto pericolo per i seguenti motivi:

  • per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo;
  • per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato;
  • per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, o per mantenere forza alla legge;
  • per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori;
  • per il progresso della scienza ed in genere per il bene dell'umanità;
  • per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.

La ricompensa al valore civile può essere concesse alla memoria, ed anche a reparti militari, Enti e Corpi, i cui membri abbiano compiuto collettivamente i suddetti atti.

 

Cosa fare

Le proposte di conferimento o le istanze avanzate direttamente dagli interessati devono essere inviate al Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura - U.T.G. competente per territorio - cui è demandata anche la relativa istruttoria - entro il termine perentorio di un anno dal compimento dell'atto di coraggio.

Per i fatti avvenuti fuori dal territorio dello Stato l'istruttoria è svolta dalle competenti Autorità consolari

Una Commissione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, esamina il merito dell'azione compiuta ed esprime il suo parere sulla ricompensa da concedere.

 

Documentazione richiesta

  1. Deliberazione della Giunta del Comune in cui sono avvenuti i fatti. La deliberazione non è necessaria ove trattasi di Enti, Corpi o appartenenti a Forze Armate dello Stato
  2. Attestazioni di eventuali testimoni oculari
  3. Dettagliata relazione circa  pregi dell'azione svolta

 

Qualora, per le circostanze di tempo e di luogo nelle quali le azioni sono state compiute o per la qualità delle persone che eventualmente vi hanno presenziato, i fatti possano ritenersi sufficientemente accertati, si può procedere anche in assenza della documentazione su proposta della competente commissione.

 

Riferimenti normativi

  • Legge 2 gennaio 1958, n. 13;
  • D.P.R. 6 novembre 1960, n. 1616

 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 3 Gennaio 2024, ore 16:42