Onorificenze
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Le ricompense al merito civile sono concesse per premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno.
La ricompensa consiste in una Medaglia d'oro o d'argento o di bronzo o in un Attestato di Pubblica Benemerenza.
Il grado della ricompensa è determinato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, nelle quali l'azione è stata compiuta, ed agli effetti conseguiti
Le medaglie al merito civile sono conferite con Decreto Presidenziale su proposta del Ministero dell'Interno, sentita la competente Commissione di cui all'articolo 7 della legge 13 /1958.
L'Attestato di Pubblica Benemerenza è concesso dal Ministro per l'Interno.
Per la concessione di dette ricompense agli appartenenti alle Forze armate o ai Corpi militarizzati occorre l'assenso dell'autorità da cui gli interessati dipendono.
La ricompensa al merito civile può essere conferita alla memoria.
In casi straordinari la ricompensa può essere conferita dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa, senza l'osservanza della procedura prevista dalla legge 13/58.
La medaglia con il relativo brevetto firmato dal Ministro per l'interno viene di norma consegnata in occasione di solenni ricorrenze.
Chi può fare la richiesta
Possono presentare l'istanza per il conferimento della Ricompensa al Merito Civile le persone, gli Enti ed i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno.
Cosa fare
Le proposte di conferimento o le istanze avanzate direttamente dagli interessati devono essere inviate Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura - U.T.G. competente per territorio in relazione al fatto.
L'istruttoria per il conferimento è demandata al Prefetto per le azioni compiute sul territorio nazionale e alla competente Autorità Consolare per quelle compiute all'estero.
Documentazione richiesta
- Deliberazione della Giunta del Comune in cui sono avvenuti i fatti. La deliberazione non è necessaria ove trattasi di Enti, Corpi o appartenenti a Forze Armate dello Stato
- Attestazioni di eventuali testimoni oculari
- Dettagliata relazione circa pregi dell'azione svolta
Qualora, per le circostanze di tempo e di luogo nelle quali le azioni sono state compiute o per la qualità delle persone che eventualmente vi hanno presenziato, i fatti possano ritenersi sufficientemente accertati, si può procedere anche in assenza della documentazione su proposta della competente commissione.
Riferimenti normativi:
- Legge 20 giugno 1956, n. 658;
- D.P.R. 23 ottobre 1957, n. 1397
- Legge 15 febbraio 1965, n. 39