Ufficio Competente:
Area III - Viale Buoncammino n. 3
Dirigente:
Dott.ssa Emmanuela Usai (Viceprefetto Aggiunto)
Responsabile del procedimento:
Sig. Marco Mura (Funzionario Amministrativo) - Tel. 070/6006.352
Collaboratori:
Sig.ra Gabriella Fadda (Operatore Amministrativo) - Tel. 070/6006.351
Fax: 070/658838 - 070/6006355
Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefca@pec.interno.it
Procedura:
Il primo rimedio che il codice della strada mette a disposizione di coloro che si ritengano colpiti ingiustamente da un verbale, è il ricorso al Prefetto.
Il ricorso non è soggetto ad alcun onere specifico, va presentato in carta semplice, e non bisogna pagare preventivamente la somma comminata a titolo di sanzione.
L'eventuale pagamento in misura ridotta rende improcedibile il ricorso.
Termine di presentazione (art. 203 del Codice della Strada):
Il ricorso deve essere presentato entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale; al Prefetto competente (luogo dove è stata commessa la violazione).
Modalità di presentazione (art. 203 del Codice della Strada):
- al Prefetto competente (luogo dove è stata commessa la violazione), da presentare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.);
- tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Prefetto;
- all'ufficio o comando al quale appartiene l'organo accertatore (polizia stradale, polizia municipale, carabinieri ecc.);
- tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo comando o ufficio.
- tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) all'indirzzo: ricorsicds.prefca@pec.interno.it purchè sottoscritto con firma digitale della persona leggittimata o, in alternativa, il testo del gravame firmato e trasmesso in formato pdf
Provvedimenti del Prefetto (art. 204 del Codice della Strada):
Il Prefetto, esaminati il ricorso e la documentazione allegata, il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore e sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, adotterà il provvedimento finale di rigetto del ricorso o di archiviazione, entro il termine di:
- 210 giorni se il ricorso è presentato direttamente al Prefetto;
- 180 giorni se il ricorso è presentato all'Organo accertatore.
N.B. -Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, i predetti termini si sospendono dal momento in cui il ricorrente riceve l'invito, fino alla data di espletamento dell'audizione (max 30 giorni);
Termini di notifica del provvedimento:
L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o l'ordinanza di archiviazione, deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201 del Codice della Strada.
Pagamento:
Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, secondo le modalità sotto indicate:
Ordinanza ingiunzione - Verbali Organo dello Stato (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc.)
Ai sensi del decreto dirigenziale 9.12.1997 del Ministero delle Finanze, artt. 1 e 2, il pagamento potrà essere effettuato presso:
- gli sportelli del Servizio Riscossione Tributi - Concessionari della riscossione competenti per territorio (ESATTORIE);
- gli sportelli degli Istituti di Credito della provincia (BANCHE);- gli sportelli degli Uffici Postali;
- dovrà essere preventivamente compilato e consegnato al momento del pagamento il MOD. 23 (formulario F 23) del Ministero delle Finanze sul quale devono essere riportati i seguenti dati:
- Codice Tributo 741T ----Codice Ufficio BCA ----Causale codice 'PA'
- generalità e codice fiscale della persona tenuta al pagamento
- data e numero del presente atto
Ordinanza ingiunzione - Verbali Polizia Municipale/Locale
A mezzo conto corrente postale intestato al Comando che ha redatto il verbale, indicando la causale del versamento, gli estremi dell'ordinanza ingiunzione (numero di protocollo e data)
N.B. E' importante rilevare che, in caso di rigetto del ricorso, l'ordinanza motivata di conferma del verbale adottata dal Prefetto, dovrà necessariamente prevedere l'ingiunzione a pagare una somma non inferiore al doppio della cifra originaria, oltre alle spese.
Opposizione al Giudice di Pace avverso l' Ordinanza Ingiuntiva del Prefetto.
Il cittadino che non concordasse con la decisione del Prefetto e si ritenesse leso dalla stessa, può presentare ulteriore ricorso (opposizione) davanti al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero. (art. 205 del Codice della Strada);
Il ricorrente può stare in giudizio personalmente, senza essere rappresentato da un legale.
La sentenza emessa dal Giudice di Pace sull'opposizione è appellabile al Tribunale Ordinario.
Riferimenti normativi:
- Codice della Strada - D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
- Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - D.P.R. 16/12/1992, n. 495
- Legge 24/11/1981 n° 689
- Legge n. 214 del 01/08/2003
- Legge 120 - 29 luglio 2010
- Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59
- Legge 17 dicembre 2012, n. 221
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2
- Legge 09/08/2013 n. 98