Ufficio Competente:
Area II - Viale Buoncammino n. 3
Dirigente: Maria Antonietta Gregorio (Viceprefetto Vicario)
Telefono: 070/6006.342
Indirizzo di posta elettronica: elettorale.prefca@pec.interno.it
I cittadini possono presentare ricorso gerarchico al Prefetto avverso i seguenti atti, non definitivi, adottati dal Sindaco:
- diniego di iscrizione o di cancellazione di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall'anagrafe della popolazione residente
- iscrizione d'ufficio all'anagrafe della popolazione residente o trasferimento della residenza
- rifiuto di rilasciare un certificato anagrafico o rilascio di un certificato contenente errori
Chi può fare ricorso
Il destinatario del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe e, comunque, chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.
Cosa fare
Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui ha sede il Comune che ha emesso l'atto.
Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Il Prefetto, compiuti i necessari accertamenti può:
- sospendere gli effetti del provvedimento impugnato
- respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
- accogliere il ricorso ed annullare o riformare l'atto impugnato
Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla notifica.
Documentazione richiesta
- ricorso in bollo da €16,00
- eventuali atti o documenti atti a dimostrare l'effettiva residenza del ricorrente
Riferimenti normativi
- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
- D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223