Gli Enti di culto acquistano la personalità giuridica mediante un decreto di riconoscimento del Ministero dell'Interno, la cui istruttoria è curata dal Prefetto.
Chi può fare la richiesta
Parrocchie, chiese, istituti religiosi (a cui sono assimilati gli istituti secolari), società di vita apostolica, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni.
Cosa fare
Domanda (in bollo da € 16,00) sottoscritta dal legale rappresentante o dall'Autorità ecclesiastica competente deve essere presentata alla Prefettura nella cui provincia ha sede l'ente e deve contenere:
- generalità del rappresentante legale
- natura giuridica dell'Ente
- denominazione e sede
- elenco della documentazione allegata
Documentazione richiesta
- Assenso al riconoscimento giuridico della competente Autorità ecclesiastica (può essere in calce all'istanza o con un atto a parte). Non occorre se la domanda è sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica.
- Statuto : il documento deve essere in originale, datato ed in bollo, sottoscritto dal rappresentante legale e munito del visto della competente Autorità ecclesiastica, corredato della eventuale delibera dell'organo collegiale. Allo stesso devono essere allegate 5 copie conformi di cui 1 in bollo.
Lo Statuto, strutturato in articoli, dovrà contenere:- configurazione giuridica dell'ente (ad esempio associazione pubblica di fedeli);
- denominazione e sede;
- fini ed attività dell'ente;
- struttura organizzativa con indicazione dei poteri spettanti a ciascun organo;
- norma relativa alla legale rappresentanza da cui risulti l'organo o l'Autorità ecclesiastica cui compete la relativa nomina;
- patrimonio iniziale posto a garanzia dell'autonomia dell'ente e della relativa stabilità;
- in caso di gestione di attività strumentali (ad esempio assistenza, istruzione) il documento dovrà contenere la previsione della redazione del bilancio preventivo e consuntivo e delle relative modalità di approvazione. Qualora da dette attività derivi l'esigenza di tenere scritture contabili, deve essere presente una norma relativa al Collegio dei revisori dei conti;
- norma relativa alla devoluzione dei beni in caso di estinzione;
- norma di rinvio, per quanto non contemplato nello statuto, alle norme del Codice Civile e Canonico ed alle leggi dello Stato.
Per le parrocchie e chiese è sufficiente uno statuto più sintetico.
- Decreto di erezione canonica o di approvazione : se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana. Per le Confraternite, in mancanza del provvedimento canonico potrà essere prodotto un attestato sostitutivo dell'Ordinario Diocesano;
- Relazione : sottoscritta dal legale rappresentante, sulle attività svolte in concreto, deve indicare:
- numero degli appartenenti alla comunità religiosa;
- patrimonio (immobiliare e mobiliare) ed i mezzi di finanziamento;
- brevi cenni storici sulle origini dell'ente;
- le eventuali attività strumentali (ad esempio istruzione, beneficenza o altro).
Qualora si tratti di ente appartenente a Congregazione straniera (Casa di Procura, Procura Generale) o di ente con attività di missione, occorre anche l'elenco delle sedi all'estero.
- Atto o contratto : relativo alla disponibilità della sede (in copia autentica). La disponibilità dovrà essere garantita per un congruo periodo di tempo (ad esempio contratto di locazione).
- Prospetti economici : indicazione delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni (cinque per gli istituti di diritto diocesano) o del minor periodo di esistenza dell'ente.
- Dichiarazione bancaria o di altro istituto di credito : comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare a disposizione dell'ente.
- Patrimonio immobiliare : relazione tecnico descrittiva dei beni immobiliari redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc.).
In relazione alla tipicità degli Enti, la documentazione deve essere così integrata:
PARROCCHIE
Documentazione richiesta:
dichiarazione dell'Ordinario Diocesano da cui risulti:
- circoscrizione territoriale e numero dei fedeli;
- se la parrocchia ha sede in una chiesa (specificando se ex conventuale), o in un locale provvisorio;
- sufficienza dei mezzi e degli arredi sacri per l'officiatura.
Va allegata una perizia giurata sulle condizioni statiche, di manutenzione e di sicurezza della chiesa o del locale provvisorio, sede della parrocchia.
CHIESE
Documentazione richiesta:
dichiarazione dell'Ordinario Diocesano da cui risulti:
- la funzione pastorale svolta dall'ente nell'ambito della Diocesi e il numero dei fedeli che frequentano la chiesa;
- che la chiesa è aperta al culto pubblico e non è annessa ad altro ente ecclesiastico;
- se si tratta di chiesa ex conventuale;
- sufficienza dei mezzi per la manutenzione e l'officiatura.
Va allegata una perizia giurata sulle condizioni statiche di manutenzione e di sicurezza dell'edificio sacro.
ISTITUTI DI DIRITTO DIOCESANO
Documentazione richiesta:
- dichiarazione di assenso della Santa Sede
- attestato della Santa Sede da cui risulti la capacità canonica dell'Ente di acquistare e possedere beni, nonché la cittadinanza e i dati anagrafici del legale rappresentante;
- attestazione che l'Ente ha la sua sede principale in Italia;
- per le relative "province", che l'attività delle stesse sia limitata al territorio dello Stato o ai territori di missione;
- dichiarazione (o certificati) del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia. Questa dichiarazione può essere autocertificata.
SOCIETA' DI VITA APOSTOLICA
Documentazione richiesta:
- decreto di erezione canonica;
- dichiarazione di assenso della Santa Sede;
- attestato della Santa Sede da cui risulti che l'Ente ha la sede principale in Italia. In caso di riconoscimento di "province", dovrà risultare che le stesse svolgono la loro attività limitata al territorio dello Stato o ai territori di missione;
- relazione sulle attività svolte, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti che l'Ente svolge la propria attività nell'ambito territoriale di almeno due Diocesi (allegando i relativi nullaosta degli Ordinari diocesani competenti per territorio);
- dichiarazione (o certificati) del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia. Questa dichiarazione può essere autocertificata.
ASSOCIAZIONI PUBBLICHE DI FEDELI - Documentazione richiesta:
- decreto di erezione canonica;
- dichiarazione di assenso della Santa Sede;
- atto costitutivo e statuto redatti dinanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico, in sei copie autenticate di cui due in bollo (lo statuto dovrà essere assentito dalla competente Autorità Ecclesiastica e corredato dal verbale dell'organo collegiale);
- relazione sulle attività svolte, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti che l'Ente svolge la propria attività nell'ambito territoriale di almeno due Diocesi (allegare i nullaosta rilasciati dagli Ordinari diocesani competenti per territorio).
FONDAZIONI
Documentazione richiesta:
- atto costitutivo e statuto redatti dinanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico, in sei copie autenticate di cui due in bollo (lo statuto dovrà essere assentito dalla competente Autorità Ecclesiastica e corredato dalla delibera dell'organo collegiale);
- dichiarazione dell'Ordinario Diocesano attestante la rispondenza della Fondazione alle esigenze religiose della popolazione.
NOTA BENE
Provvedimenti per il riconoscimento civile di modificazioni, accorpamenti e e soppressioni di Parrocchie.
Indicazione e modulistica di riferimento elaborata di concerto con la Conferenza episcopale italiana:
Il legale rappresentante dell'ente (parroco o amministratore parrocchiale) è tenuto a presentare apposita istanza in Prefettura evidenziando tutte le modifiche che eventualmente intercorrono nell'organizzazione e nella struttura della Parrocchia. La relativa istanza deve essere sempre corredata dal decreto del Vescovo diocesano che dispone la modificazione del singolo caso concreto. E' importante evidenziare come il provvedimento vescovile deve sempre espressamente disporre anche in ordine alla successione patrimoniale dei beni implicati nella vicenda.