nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e dei depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà
La circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/003004/12982.D(22)5 del 26 febbraio 2015 prescrive, in merito alla c.d. estensione della licenza al servizio di sicurezza sussidiaria, quanto segue:
«Dal punto di vista procedurale, (...) nel caso in cui (...) il soggetto interessato intenda affidare i servizi di sicurezza in argomento ad istituti di vigilanza privata, questi ultimi dovranno inoltrare al Prefetto che ha rilasciato la licenza apposita comunicazione ai sensi dell'art.257-ter del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S. (...) Alla comunicazione di estensione (...) dovrà essere allegata, per la successiva approvazione da parte del Questore, la bozza di Regolamento di servizio, che dovrà recare le modalità di esecuzione delle attività di sicurezza, in conformità a quanto previsto dai rispettivi Piani di sicurezza, nonché il numero degli addetti (stabilito in ragione dell'intensità di traffico prevedibile e/o riscontrabile)».
Oltre a sottoporre il personale addetto ai controlli di sicurezza al prescritto accertamento dei requisiti addestrativi, gli istituti di vigilanza privata che intendono espletare i servizi di sicurezza sussidiaria devono, pertanto, entro novanta giorni dalla data in cui si intende iniziare il servizio - «termine entro il quale il prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo»:
- comunicare / notificare al Prefetto e al Questore la modifica del progetto organizzativo e tecnico operativo (con la propria intenzione di estendere la licenza ai servizi di sicurezza sussidiaria), trasmettere, al contempo, la nuova bozza del Regolamento dei servizi nonché le certificazioni rilasciate dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti addestrativi degli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria (art. 6 co. 4 del d.m. 154/2009), attestanti la validazione della formazione delle guardie particolari giurate addette.
A tal fine, onde evitare ogni possibile disguido nello svolgimento dell'attività di vigilanza, si suggerisce di procedere alla prescritta comunicazione con congruo anticipo rispetto alla data programmata, utilizzando il modello 2-bis.