ISTANZA PAGAMENTO RATEIZZATO DELLE SANZIONI  PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA  AI SENSI DELL'ART.202-BIS

 

L'art. 202-bis del Codice della Strada, come introdotto dalla legge n.120/2010, prevede che i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, purché di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate , possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

Può avvalersi della facoltà di chiedere il pagamento rateizzato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.

E' bene evidenziare che, per l'applicazione della citata norma se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di reddito precedente è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

E' anche importante precisare che ai sensi dell'art.202 comma 5, la presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di presentare ricorso al Prefetto di cui all'articolo 203 e ricorso al Giudice di Pace di cui all'articolo 204-bis.

In caso di sequestro del veicolo per violazione dell'art.193 C.d.S. (circolazione senza la prescritta copertura assicurativa), e ferme restando le conseguenza per la mancata assunzione della custodia del veicolo ai sensi dell'art.213 C.d.S., l'organo accertatore non procederà alla restituzione del veicolo fino al pagamento integrale della sanzione pecuniaria ( ossia fino al versamento dell'ultima rata prevista).

Istruzioni per presentare istanza di pagamento rateizzato

  • La richiesta di pagamento rateizzato va presentata al Prefetto della provincia dove è stata commessa la violazione, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria.
  • Per la Prefettura di Monza e della Brianza la domanda può essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata prefmb@pec.interno.it ovvero consegnata a mano all'Ufficio Relazioni con il Pubblico oppure spedita a mezzo posta all'indirizzo di Via Montevecchia, 18 cap: 20900 - Monza.
  • Va invece presentata al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente della Provincia o al Sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, della Regione, della Provincia o dei Comuni.
  • L'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, utilizzando il modello appositamente predisposto;
  • Alla domanda va allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, che non deve essere superiore a euro 10.628,16 ovvero ogni altra documentazione utile a dimostrare le condizioni economiche disagiate ( stato di disoccupazione, iscrizione liste centro impiego, canoni pagamento locazione e/o prestiti bancari o finanziari etc).

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, deve essere prodotta la documentazione relativa ai redditi percepiti nel medesimo periodo dai componenti il nucleo familiare, poiché il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed i limiti di reddito di € 10.628,16 sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Informazioni sulla procedura prevista per l'esame dell'istanza

  • A cura dell'autorità ricevente l'istanza è comunicata all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore.
  • Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità competente a decidere dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100.
  • Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
  • Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di pagamento rateizzato.
  • Decorso il suddetto termine di novanta giorni, l'istanza si intende respinta.
  • La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201 del C.d.S.
  • Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata anche la comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e degli effetti connessi al rigetto dell'istanza.
  • L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine precedente periodo sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.
  • In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata.
  • In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203, in forza del quale il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. In questo caso tramite iscrizione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale, si procede alla riscossione forzata della somma dovuta
  • In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura intera indicata nel verbale deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione della comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e degli effetti connessi al rigetto dell'istanza.
Ultimo aggiornamento
Martedì 3 Settembre 2024, ore 09:27