Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stata ricevuta la "contravvenzione", l'interessato può scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento della contravvenzione nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione) - quando è consentita - ed il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa.

Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione. 
(vedi mod 1 fac-simile ricorso violazioni al Codice della strada) 
Può essere richiesta l'audizione personale.

Il pagamento in misura ridotta non è consentito:

• quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi; 
• quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo); 
• per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose; 
• per la circolazione con targa non propria o contraffatta; 
• per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza; 
• in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata o sospesa; 
• in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell'UE scaduta di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita da più di un anno; 
• per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose; 
• in caso di inversione del senso di marcia in autostrada. 
In questi casi, il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l'ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.

Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute.

• Ricorso non accolto: il Prefetto emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (la multa raddoppia); 
• Ricorso accolto: il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie - es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida.

Chi può fare la richiesta:

Il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, che ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.

Cosa fare:

Nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere la decisione del Prefetto. Il pagamento comporta l'inammissibilità del ricorso.

Preavviso di violazione : Nei confronti del cd. preavviso di violazione (cioè l'atto lasciato sul parabrezza dal vigile urbano) non è ammesso subito il ricorso al Prefetto. L'interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale ricorso al Prefetto.

Facoltatività . La tutela giurisdizionale contro i verbali di accertamento di violazioni del Codice della strada è immediatamente azionabile ed è alternativa alla proposizione del ricorso al Prefetto. Alternatività vuol dire che il ricorrente può presentare ricorso al Prefetto oppure al Giudice di Pace, con l'avvertenza che la presentazione dell'uno esclude la possibilità di proporre l'altro. 
Il ricorso può essere presentato all'organo accertatore o direttamente al Prefetto. 
Termini: Il verbale di contravvenzione può essere impugnato dall'interessato con ricorso al Prefetto o alternativamente al Giudice di Pace entro i seguenti termini: 

 per le violazioni accertate dal 6 ottobre 2011: 
• ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione diretta o dalla notifica del verbale 
• ricorso al Giudice di Pace competente per il luogo della commissione della violazione entro 30 giorni dalla contestazione diretta o dalla notifica del verbale; 

 per le violazioni accertate prima del 6 ottobre 2011 e non ancora notificate il termine di presentazione del ricorso sia al Prefetto sia al Giudice di Pace è di 60 giorni dalla contestazione diretta della violazione o dalla notifica del verbale. 
 

Si ricorda che per "contestazione" - notifica - si intende sia la consegna immediata del verbale da parte dell'agente, sia l'invio per posta dello stesso verbale).

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.

Riassumendo si può chiedere l'intervento del Giudice di Pace o in alternativa al ricorso al Prefetto o dopo il decreto ingiuntivo del Prefetto. Nel primo caso si contesta il verbale di violazione nel secondo caso si contesta il decreto del Prefetto.

Sottoscrizione del ricorso. Il ricorso sottoscritto da persona che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento è dichiarato inammissibile.

Si ammette il ricorso presentato da procuratore legale se vi è allegato il relativo mandato.

ISTANZA PAGAMENTO RATEIZZATO DELLE SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELL'ART.202-BIS 

L'art. 202-bis del Codice della Strada, come introdotto dalla legge n.120/2010, prevede che i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, purché di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili. 
Può avvalersi della facoltà di chiedere il pagamento rateizzato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. 
E' bene evidenziare che, per l'applicazione della citata norma se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di reddito precedente è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. 
E' anche importante precisare che ai sensi dell'art.202 comma 5, la presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'articolo 204-bis. 

Istruzioni per presentare istanza di pagamento rateizzato 

La richiesta di pagamento rateizzato (scarica modello pagamento rateizzato - modello autocertificazione ) va presentata al Prefetto della provincia dove è stata commessa la violazione, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Penitenziaria. 
Per la Prefettura di Pistoia la domanda può essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica depenalizzazione.pref_pistoia@interno.it ovvero di posta elettronica certificata protocollo.prefpt@pec.interno.it ovvero consegnata a mano oppure a mezzo posta all'indirizzo via Sandro Pertini n. 80, CAP 51100. 
Va invece presentata al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente della Provincia o al Sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, della Regione, della Provincia o dei Comuni. 
L'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, utilizzando il modello appositamente predisposto; 
Alla domanda va allegata la documentazione attestante il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, che non deve essere superiore a euro 10.628,16.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, deve essere prodotta la documentazione relativa ai redditi percepiti nel medesimo periodo dai componenti il nucleo familiare, poiché il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed i limiti di reddito di € 10.628,16 sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. 

Informazioni sulla procedura prevista per l'esame dell'istanza 
A cura dell'autorità ricevente l'istanza è comunicata all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. 
Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità competente a decidere dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. 
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. 
Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di pagamento rateizzato. 
Decorso il suddetto termine di novanta giorni, l'istanza si intende respinta. 
La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata a cura dell'organo di polizia con le modalità di cui all'articolo 201 del C.d.S. 
Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata anche la comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e degli effetti connessi al rigetto dell'istanza. 
L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine precedente periodo sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore. 
In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. 
In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203, in forza del quale il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. In questo caso tramite iscrizione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale, si procede alla riscossione forzata della somma dovuta 
 In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura intera indicata nel verbale 
 deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione della comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e degli effetti connessi al rigetto dell'istanza. 
 

RATEIZZAZIONE PAGAMENTO SANZIONE INGIUNTA CON ORDINANZA PREFETTIZIA

L'art.26 della legge 689/1981 prevede la possibilità di concedere all'interessato che ne faccia richiesta e versi in condizioni economiche disagiate, il pagamento rateale della sanzione ingiunta con l'ordinanza. Vedi modello istanza pagamento rateizzato.

L'art. 26 della legge n. 689/81 ammette infatti, previa istanza dell'interessato, il frazionamento in rate mensili delle somme di cui l'autorità amministrativa ingiunge il pagamento con la ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio (la quale, come è noto, irroga una sanzione determinata dal Prefetto almeno per il doppio del minimo edittale). 
(vedi Mod B - richiesta pagamento rateale sanzione pecuniaria CS)

Quando e' possibile il ricorso al giudice di pace. E' sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.

Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.

Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto, ma in questo caso il termine è di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

Come si presenta il ricorso al giudice di pace. Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione. 
(vedi mod A fac-simile ricorso GP)

Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.

Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.

Come si conclude il procedimento del giudice di pace.

Il Giudice di pace

accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione;

oppure

respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.

Avverso la sentenza del Giudice di pace è ammesso un doppio gravame, di merito (appello dinanzi al Tribunale) e di legittimita (ricorso per Cassazione).

Attenzione :

Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, in base a quanto previsto all'art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile inviare (consigliamo con raccomandata con ricevuta di ritorno) all'autorità che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta trascrizione.

In questo caso l'autorità deve infatti provvedere all'autoannullamento della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario.

Poiché tuttavia l'esito favorevole di tale procedura non può essere garantito in tutti i casi, è consigliabile presentare - anche in questa ipotesi - un regolare ricorso al Prefetto o al Giudice di

Documentazione richiesta:

Scritti difensivi e documenti sono presentati in carta semplice.

Riferimenti normativi
  • Legge 24.11.1981, n. 689 
  • Nuovo Codice della Strada
Allegati
Ultimo aggiornamento
Giovedì 15 Febbraio 2024, ore 09:10