Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stata ricevuta la "contravvenzione", l'interessato può scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento della contravvenzione nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione) - quando è consentita - ed il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa.
Il ricorso può essere presentato solo se la sanzione in misura ridotta non è stata pagata, altrimenti è inammissibile.
Nel caso in cui non sia stato presentato ricorso e non sia intervenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta nel termine di 60 giorni dalla contestazione/notifica verbale, il verbale costituisce titolo esecutivo per la metà del massimo edittale della sanzione e per le spese di procedimento (nella maggior parte dei casi la multa almeno raddoppia).
Per le violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, il verbale viene trasmesso entro 10 giorni dall'identificazione del trasgressore al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette entro il termine di 5 anni dall'accertamento della violazione un'ingiunzione di pagamento con la quale determina l'ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.
Si ricorda che per tutte le violazioni per le quali è prevista la decurtazione dei punti dalla patente (a prescindere dal fatto che sia consentito il pagamento in misura ridotta o meno), se non è stato identificato il conducente-trasgressore, viene richiesto nel verbale notificato al proprietario di comunicare i dati del medesimo (conducente-trasgressore) e della patente entro 60 giorni dalla notifica, pena l'applicazione di una ulteriore sanzione da Euro 250,00 ad Euro 1.000,00.
Forma del ricorso
Il ricorso è uno scritto in carta libera, firmato in originale con firma autografa, con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione, citando compiutamente gli estremi del verbale e l'organo che lo ha redatto.
Nell'istanza conclusiva di annullamento del verbale, può essere inserita la richiesta di audizione personale.
Il ricorso non è consentito nel caso in cui la violazione configuri un'ipotesi di reato.
Dove e come presentare ricorso
Il ricorso va presentato od inviato allo stesso organo accertatore che ha redatto il verbale (Polizia Locale, o Polizia Stradale, o altro) tramite raccomandata con avviso di ricevimento . L'organo accertatore provvederà a trasmettere il ricorso all'Ufficio Territoriale del Governo.
E' possibile anche inviare il ricorso con raccomandata ( con avviso di ricevimento ) direttamente all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura, ma in tal caso è previsto un allungamento del termine del procedimento di ulteriori 30 giorni rispetto al termine complessivo 'ordinario' di 180 giorni entro il quale il Prefetto può decidere il ricorso.
E' possibile proporre ricorso anche tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo protocollo.prefbt@pec.interno.it, sottoscritto con firma digitale autenticata della persona legittimata o, in alternativa, allegando il ricorso firmato in formato pdf.
Non si può proporre un ricorso mediante una e-mail non certificata".
La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione delle sanzioni accessorie.
Quando non è possibile presentare ricorso:
- Quando è avvenuto il pagamento in misura ridotta (somma riportata sul verbale);
- quando siano trascorsi i termini di legge (60 giorni dalla notifica come spiegato sotto);
- quando si tratti di una violazione che riveste carattere penale;
- quando sia stato ricevuto solo il preavviso di violazione (il foglietto colorato che di solito viene posizionato sul tergicristallo del veicolo in caso di divieto di sosta) perché, come dice il nome stesso, è un semplice "preavviso" e non un verbale vero e proprio;
- quando non si è intestatari del verbale (pertanto non è ammissibile il ricorso di chi assuma di essere conducente di un veicolo al momento dell'infrazione, ma il cui nominativo non risulta indicato nel verbale).
Termini entro i quali presentare ricorso al Prefetto
Il verbale di contravvenzione può essere impugnato dall'interessato (ricorso) entro sessanta giorni dalla contestazione (si ricorda che per "contestazione" - notifica - si intende sia la consegna immediata del verbale da parte dell'agente, sia la notifica per posta dello stesso verbale).
Preavviso di violazione: Nei confronti del cd. preavviso di violazione (cioè l'atto lasciato sul parabrezza dal vigile urbano) non è ammesso subito il ricorso al Prefetto. L'interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale ricorso al Prefetto.
Chi può presentare ricorso:
Il conducente del veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del C.d.S. e il proprietario od altro soggetto individuato ai sensi dell'art.196 C.d.S. al quale sia stato notificato il verbale in qualità di obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria, che ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.
Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo).
Non è ammissibile un ricorso firmato unicamente da un soggetto estraneo al procedimento sanzionatorio, neppure se si tratta di un familiare.
Si ammette il ricorso presentato da procuratore legale se vi è allegato il relativo mandato.
Motivi per i quali può essere presentato il ricorso
Il ricorso può essere, ad esempio, proposto perché:
- i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
- notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i termini di cui all'art. 201 C.d.S., sempre che gli eventuali trasferimenti di proprietà e di residenza siano stati aggiornati sui pubblici registri .
A seconda dei casi anche perché:
- manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
- manca l'indicazione della norma violata;
- manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;
Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:
- mancanza di un segnale;
- fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
- errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt' altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od indicando altre prove).
E' bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla "fiducia preferenziale" che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali .
Cosa fare dopo la presentazione del ricorso :
Nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione, si deve attendere la decisione del Prefetto .
Il Prefetto può decidere il ricorso entro un termine complessivo di 180 giorni dalla spedizione (o presentazione) del ricorso all'organo accertatore, oppure 210 giorni se il ricorso venne spedito dal ricorrente direttamente all'Ufficio Territoriale del Governo. Qualora il ricorrente chieda di venir personalmente sentito dal Prefetto, i termini restano sospesi per tutto il tempo da quando il ricorrente riceve la convocazione, fino al giorno fissato per lo svolgimento dell'audizione (anche in caso di mancata presentazione dell'interessato convocato). Se il ricorso viene rigettato, viene ingiunto al ricorrente anche il pagamento della spesa sostenuta per la convocazione dell'audizione.
Possibili esiti del ricorso
Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed ai documenti ad esso allegati:
- Se ritiene fondato il ricorso, il Prefetto, nei termini previsti, emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie - es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida e decurtazione dei punti dalla patente. Decorsi i termini di legge, senza che sia stata adottata ordinanza ingiunzione, il ricorso ammissibile (che non sia stato rigettato) si intende accolto, perciò non dovrà essere pagata alcuna sanzione pecuniaria e non verranno detratti punti dalla patente.
- Se il Prefetto non ritiene fondato il ricorso, lo rigetta, emettendo un'ordinanza ingiunzione che, a cura dell'organo accertatore, sarà notificata al ricorrente entro 150 giorni dalla data di emissione di tale decreto. L'ordinanza ingiunzione con la quale il Prefetto rigetta il ricorso stabilisce una sanzione pecuniaria pari almeno alla metà del massimo della sanzione edittale (nella maggior parte dei casi la multa almeno raddoppia).
L'ordinanza - ingiunzione, trascorso il termine di 30 giorni per il pagamento della sanzione pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle spese. Pertanto, se non viene effettuato il pagamento, viene trasmessa all'Ufficio Ruoli per la predisposizione ed invio della cartella esattoriale .
Ricorso avverso ordinanza-ingiunzione del Prefetto
Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento il destinatario della notifica può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.
Il ricorso al Giudice di Pace avverso l'ordinanza - ingiunzione non ne sospende in via automatica l'esecutività e pertanto occorre provvedere al pagamento della sanzione ingiunta.
Altri possibili rimedi contro i verbali di accertamento
Alternatività. Contro i verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada è possibile presentare ricorso al Prefetto (nel termine di 60 giorni dalla contestazione/notifica del verbale) o, in alternativa, nel termine di 30 giorni al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.
Riassumendo: si può chiedere l'intervento del Giudice di Pace o subito in alternativa al ricorso al Prefetto o dopo l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto. Nel primo caso si contesta il verbale di violazione, nel secondo caso si contesta l'ordinanza del Prefetto.
Attenzione:
Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, in base a quanto previsto all'art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile inviare (consigliamo con raccomandata con ricevuta di ritorno) all'autorità che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita con firma autenticata o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta trascrizione.
In questo caso l'autorità provvede alla rinnovazione del procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario, discaricando il soggetto originariamente notificatario degli atti di accertamento.
Decurtazione dei punti dalla patente di guida
Quando la contestazione è definita, cioè nei seguenti casi:
1 - quando siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi
2 - quando siano decorsi i termini per la proposizione dei suddetti ricorsi
3 - dopo il pagamento della sanzione pecuniaria
l'organo accertatore procede alla comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida per la decurtazione dei punti, ove prevista.
Qualunque informazione attinente il punteggio della propria patente di guida può essere richiesta al Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex "Motorizzazione"). In particolare componendo il numero telefonico a tariffa urbana 848 782 782 oppure collegandosi al sito www.ilportaledellautomobilista.it è possibile conoscere il punteggio residuo sulla propria patente di guida.
Rateizzazione
La normativa vigente (art. 202 bis C.d.S.) ammette la rateizzazione della sanzione a beneficio di soggetti che versino in condizioni di disagio economico, a condizione che l'importo complessivo delle sanzioni indicate nello stesso verbale sia superiore a 200 euro.
L'Ufficio Territoriale del Governo -Prefettura può concedere il pagamento rateale di una sanzione solo nel caso si tratti di una violazione accertata dopo il 12.08.10 dalla Polizia Stradale, dall'Arma dei Carabinieri, o da altro organo statale (pertanto non per violazioni accertate da funzionari, ufficiali agenti delle Regioni, delle Province o dei Comuni, in relazione alle quali occorrerà rivolgersi rispettivamente al Presidente della Giunta Regionale, Provinciale o al Sindaco).
Limiti di reddito
Non può venir concessa la rateazione in caso di reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, secondo l'ultima dichiarazione, superiore all'importo di 10.628,16 euro, elevato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente con l'interessato.
L'interessato deve documentare la propria situazione reddituale familiare compilando in ogni sua parte l'istanza di rateazione (vedi modulistica in basso).
Termini per la presentazione dell'istanza e possibili esiti
L'istanza di rateazione (vedi modulistica in basso) deve essere presentata, a mani o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, e vale come rinuncia al ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Se si tratta di più verbali, occorre compilare distinte istanze di rateazione.
Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza è adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso tale termine, l'istanza si intende respinta.
Qualora la rateazione venga concessa, vengono applicati gli interessi stabiliti dalla legge.
Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, può disporsi la ripartizione del pagamento:
- fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000;
- fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000;
- fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000
L'importo di ciascuna rata non può comunque essere inferiore a 100 euro.
Riferimenti normativi: