Le ricompense al Valor Civile sono regolate dalla legge 2 gennaio 1958, n. 13 e dal Regolamento di esecuzione D.P.R. 6 novembre 1960, n.1616 . La finalità è premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e segnalarne gli autori come degni di pubblico onore posti in essere da cittadini che abbiano esposto la propria vita a manifesto pericolo per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo; per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato; per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge; per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori; per il progresso della scienza o in genere per il bene dell'umanità; per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria. Le ricompense sono concesse anche a reparti militari, Enti o Corpi i cui membri abbiano compiuto collettivamente gli atti di valore di cui sopra. Le medaglie al valor civile sono conferite con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno . L ' attestato di pubblica benemerenza è concesso dal Ministro dell'Interno .
Le proposte di conferimento o le istanze avanzate direttamente dagli interessati devono essere inviate al Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura competente per territorio - cui è demandata anche la relativa istruttoria - entro il termine perentorio di un anno dal compimento dell'atto di coraggio. Per i fatti avvenuti fuori dal territorio dello Stato l'istruttoria è svolta dalle competenti Autorità consolari. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
- deliberazione della Giunta del Comune in cui sono avvenuti i fatti. La deliberazione non è necessaria ove trattasi di Enti, Corpi o appartenenti a Forze Armate dello Stato;
- attestazioni di eventuali testimoni oculari;
- dettagliata relazione circa pregi dell'azione svolta
Qualora, per le circostanze di tempo e di luogo nelle quali le azioni sono state compiute o per la qualità delle persone che eventualmente vi hanno presenziato, i fatti possano ritenersi sufficientemente accertati, si può procedere anche in assenza della documentazione su proposta della competente commissione.