La domanda di rinnovo del decreto di riconoscimento della qualifica di guardia particolare giurata  deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza del decreto di rilascio.

Il decreto dovrà essere ritirato in Prefettura da un delegato del datore di lavoro.

Chi può fare la richiesta

Esclusivamente il datore di lavoro della  guardia particolare giurata che richiede il rinnovo.

Cosa fare

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata alla Prefettura-U.T.G. della provincia ove la guardia giurata risiede.

Il datore di lavoro dovrà dichiarare che sono ancora attivi il rapporto di lavoro e le iscrizioni previdenziali e assicurative (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.).

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro ritirerà i titoli alla guardia giurata per restituirli in originale in Prefettura-U.T.G., mentre in caso di proroga sarà necessario presentare, tempestivamente , il certificato UNILAV attestante la continuazione del rapporto di lavoro.

L'invio della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi (certificato anamnestico e certificato di idoneità al tiro) dovrà essere trasmesso nell'anno intermedio allo scadere dei titoli.

Documentazione richiesta

  1. modello di domanda firmata dal datore di lavoro, controfirmata per accettazione dall'interessato (modello C);
  2. copia del titolo scaduto da consegnare in originale 30 giorni dopo l'invio della richiesta ;
  3. dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 attestante la residenza e la cittadinanza;
  4. autocertificazione del datore di lavoro attestante la permanenza dell'iscrizione della guardia agli enti I.N.P.S. e  I.N.A.I.L.;
  5. copia della carta d'identità in corso di validità;
  6. marca da bollo da € 16,00 da applicare sul decreto rinnovato al momento del ritiro in Prefettura.

Riferimenti normativi

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 133 e seguenti);
  • Regolamento di esecuzione del Testo Unico (Regio Decreto 6.5.1940 n. 635, articolo 249 e seguenti).

     

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 6 Marzo 2024, ore 12:44
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