Il 14 agosto 2013 è stato istituito presso la Prefettura di Bari l'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio c.d. "White List" ( previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013).

 

Si tratta degli "elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa" operanti nei settori ritenuti a maggiore rischio definiti nel così detto "decreto anticorruzione" (legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, art. 53 comma 1).

L'iscrizione nell'elenco, di natura volontaria, equivale al rilascio dell'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione, con validità dodici mesi, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

 

 

È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:

 

  • assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);        
  • assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.

 

Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio per la provincia di Bari sono quelle espressamente individuate nell'art.53 della legge 190/2012 :

 

  1.  estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  2.  confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
  3.   noli a freddo di macchinari
  4.  fornitura di ferro lavorato;
  5.  noli a caldo;
  6.  autotrasporto per conto di terzi;
  7.  guardiania dei cantieri;
  8. servizi funerari e cimiteriali;
  9. ristorazione, gestione delle mense e catering;
  10. servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

 

 

LA PREFETTURA COMPETENTE

 

 

La Prefettura della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale.

 

Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 c.c..

 

Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato , la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.

 

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE

 

Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura competente specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, (si vedano i moduli allegati)

  

L'istanza potrà essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo antimafia.prefba@pec.interno.it , specificando nell'oggetto " ANTIMAFIA - WHITE LIST - SOCIETA' - PARTITA IVA - SEDE ",  sostituendo le voci "SOCIETA'", "PARTITA IVA" e "SEDE", con i rispettivi valori della Società per cui si richiede l'iscrizione.
 

 

La stessa dovrà essere integrata, a pena di esclusione, con la seguente documentazione:

  • Domanda per iscrizione ( Modelli A o B o C o D );
  • Visura camerale aggiornata o Dichiarazione sostitutiva ( Modello N );
  • Dichiarazione sostituiva familiari conviventi ( Modello M anche in assenza di familiari conviventi);
  • Informazioni su tutti isoggetti destinatari di controlli , cosi come previsto all'art.85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., sintetizzato al seguente link ;
  • Copia documento di identità del legale rappresentante

 

 

La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco che sarà pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.

L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

 

La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

 

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO

 

L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.

Nell'intento di agevolare l'applicazione della nuova normativa, si allegano i modelli che le imprese potranno utilizzare per:

  • la presentazione delle istanze ( Modelli A, B, C, D );
  • la comunicazione modifiche degli assetti proprietari e degli organi social ( Modello E );
  • la comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco ( Modelli F, G, H ,I );
  • la comunicazione dell'interesse a non essere inserito nel nuovo elenco ( Modello L )
  • dichiarazione sostitutiva familiari conviventi ( Modello M)
  • dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ( Modello N )

 

AVVISO IMPORTANTE PER LE STAZIONI APPALTANTI



Si richiama l'attenzione dei soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 159/2011, sul disposto dell'art. 11 - bis del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125:

Art. 11 - bis: Le disposizioni di cui all'art. 29, comma 2, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, continuano ad applicarsi fino all'attivazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia , nel termine stabilito dall'art. 99, comma 2 bis, del Codice di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni

Si rende noto che il 07 gennaio 2016 è stata attivata la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia.

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 11001/119/20(8) del 23/03/2016, ha fornito il seguente indirizzo operativo : "... ... la stazione appaltante, dopo aver soddisfatto l'obbligo di consultare le white list, in tal modo accertandosi che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione, potrà dare avvio all'iter contrattuale ricorrendo alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia. In altri termini, la stazione appaltante consulterà la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all'impresa, come in ogni altra situazione ordinaria di consultazione di tale piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia. Tale procedura trova supporto nella formulazione del'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 che espressamente richiama l'art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia e con esso le diverse sequenze dell'accertamento in Banca Dati nell'ipotesi di esito non immediatamente liberatorio... ... Dal momento della consultazione della Banca Dati decorreranno i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del Codice Antimafia. Maturati tali termini la stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione"

Tale circolare è stata ripresa anche nella Prefettizia n.52115 del 13 Ottobre 2017.

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Ultimo aggiornamento
Giovedì 7 Marzo 2024, ore 16:54