Assegni
L'emissione di assegni a vuoto costituisce illecito amministrativo punito con sanzioni pecuniarie e accessorie
L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) sono illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie.
Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione (verbale) al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare al Prefetto eventuali scritti difensivi corredati da idonea documentazione, e per richiedere eventualmente audizione personale a norma della Legge n. 689/81.
La Prefettura, valutate le deduzioni una volta presentati gli atti, può emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e disporre, in eventuale aggiunta, una sanzione accessoria ovvero l'archiviazione del procedimento
La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità dell'illecito.
Chi può fare il ricorso
Il soggetto nei cui confronti è stato emesso il verbale per il quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento.
Cosa fare
Avverso il verbale è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno.
(vedi modello A fac-simile di ricorso al verbale)
(vedi modello A/1 fac-simile di richiesta di archiviazione)
Avverso il provvedimento di ordinanza ingiunzione di pagamento è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio.
(vedi il modello C fac-simile di ricorso all'ordinanza ingiunzione)
L' interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate , può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria.
(vedi il modello B richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria)
Per i soli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni .
La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente mediante quietanza del portatore con firma autentica ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.
Riferimenti normativi
Legge 24 novembre 1981, n. 689
Legge 15 dicembre 1990, n. 386
Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507
Circolare Ministero Interno n. M/1520 del 6 marzo 2008