Cittadinanza

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Chi può fare la richiesta :

Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia per almeno due anni dalla data del matrimonio, ovvero, se residente all'estero,  dopo tre anni dalla data del matrimonio, purché nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale.

In caso di figli nati o adottati dai coniugi la residenza legale necessaria è di 1 anno.

Cosa fare:

La domanda di cittadinanza va presentata esclusivamente on-line collegandosi al sito del Ministero dell'Interno alla voce "CITTADINANZA".

Lo straniero che risiede all'estero, può presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio,  alla competente Autorità Consolare.

Documentazione richiesta:

Alla domanda devono  essere allegati i seguenti documenti:

  • estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia), debitamente tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
  • certificato penale del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
  • ricevuta di versamento del contributo di € 250,00, da effettuarsi sul conto corrente postale n.809020 intestato al Ministero dell'Interno-DLCI, causale cittadinanza.

NOTA BENE

  • I rifugiati politici , in luogo della documentazione richiesta al punto successivo, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel Paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Ministro dell'Interno, viene inviata dalla Prefettura - U.T.G. di competenza al Comune di residenza per la notifica all'interessato ed il successivo giuramento.

Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )

Chi può fare la richiesta :

  • Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
  • Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
  • L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
  • Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
  • Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
  • Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.

Cosa fare:

La domanda di cittadinanza va presentata esclusivamente on-line collegandosi al sito del Ministero dell'Interno alla voce "CITTADINANZA".

  Documentazione richiesta:

  • estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia), debitamente tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
  • certificato penale del paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
  • ricevuta di versamento del contributo di € 250,00, da effettuarsi sul conto corrente postale n.809020 intestato al Ministero dell'Interno-DLCI, causale cittadinanza.

  NOTA BENE

  • I rifugiati politici , in luogo della documentazione indicata ai punti precedenti, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico. 

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole il decreto di conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica viene trasmesso dalla Prefettura - U.T.G. di competenza al Comune di residenza per la notifica all'interessato e successivo giuramento.

E ntro 6 mesi dalla notifica,  l'interessato deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

 

Riferimenti normativi:

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91
  • D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
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GLI ORARI PER L'UTENZA SONO I SEGUENTI:

 

MARTEDI' DALLE ORE 9.00 ALLE 10.00

MERCOLEDI' DALLE ORE 9.00 ALLE 11.00

GIOVEDI:  ------------

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Ultimo aggiornamento
Mercoledì 20 Marzo 2024, ore 16:40