Presso il Ministero dell'Interno è istituito il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti.
Il Prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge, esprime il parere di competenza e trasmette tutta la documentazione al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti.
Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà, delibera sulle domande.
Chi può fare la richiesta
Le vittime di un reato doloso commesso con violenza alla persona, del reato di caporalato ( art. 603-bis - codice penale), ad eccezione dei reati di percosse e lesione personale (artt. 581 e 582 - codice penale), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti.
La domanda deve essere presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
Elargizioni
Con il decreto interministeriale 22 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2020, sono stati stabiliti gli importi degli indennizzi.
Presupposti e requisiti dell'istante per l'accesso al Fondo
- La vittima deve aver già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato salvo che quest'ultimo sia rimasto ignoto o sia stato ammesso al gratuito patrocinio e nel caso di omicidio in ambito domestico.
- La vittima non deve aver concorso, anche colposamente, alla commissione del reato che ha cagionato il danno.
- La vittima non deve essere stata condannata con sentenza definitiva e non deve essere sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di all' art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
- La vittima non deve aver percepito, per lo stesso fatto delittuoso, da soggetti pubblici o privati, somme superiori a quelle previste dal decreto interministeriale 22 novembre 2019.
In caso di somme percepite in misura inferiore occorre dichiararne l'importo, che verrà decurtato dall'indennizzo.
Cosa fare
La domanda di accesso al Fondo, in carta semplice, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata direttamente o tramite posta elettronica certificata oppure inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al Prefetto della provincia di residenza del richiedente, ovvero in quella in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha emesso la sentenza.
La domanda deve essere presentata nel termine di 60 giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale (nell'ipotesi in cui l'imputato sia ammesso al gratuito patrocinio).
L'indennizzo è esteso anche alle vittime di un reato intenzionale violento commesso nel periodo tra il 30 giugno 2005 (data di entrata in vigore della direttiva europea 2004/80/CE) e la data di entrata in vigore della legge n. 122 del 23 luglio 2016. In questo caso la domanda di concessione dell'indennizzo dovrà essere presentata entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 167 del 20 novembre 2017.
Documentazione richiesta
La domanda deve essere corredata dai seguenti atti e documenti:
- copia della sentenza di condanna ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
- documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno (mobiliare ed immobiliare);
- certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie (nel caso di lesioni gravi);
- in caso di morte della vittima, autocertificazione sulla qualità di avente diritto, ai sensi dell' art. 11 della legge 122/2016.
Riferimenti normativi
- Legge n. 512 del 22.12.1999
- P.R. 19 febbraio 2014, n. 60
- Legge 7 luglio 2016, n. 122
- Decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro della Giustizia del 31 agosto 2017
- Legge 20 novembre 2017, n. 167
- Decreto interministeriale 22 novembre 2019