Patenti ritiro
RITIRO PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA (ART. 126 comma 11 C.d.S.)

Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria e alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.
La patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla Prefettura U.T.G. del luogo della commessa violazione.
La patente non viene restituita in quanto sostituita dall'Ufficio Centrale Operativo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e trasmessa direttamente all'interessato.

In casi particolari la patente sarà inviata all'Ufficio Prov.le della Motorizzazione di residenza previa comunicazione al titolare.

Cosa fare  

Al momento del ricevimento della nuova patente il titolare provvederà a distruggere il documento precedente come previsto dall'art 126 comma 8 del C.d.S.; 

RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (art. 135 COMMA 14 C.d.S.)

Il titolare di patente di guida estera, in corso di validità rilasciata da uno stato non appartenente alla Unione Europea o allo Spazio economico europeo che risiedono in Italia da oltre un anno è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126 comma 11 C.d.S.
Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato alla Prefettura del luogo della commessa violazione, che la trasmetterà all'ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all'autorità dello stato che l'ha rilasciata. 

Cosa fare     

Per procedere alla conversione: il titolare dovrà rivolgersi all'Ufficio della motorizzazione civile competente in ragione del luogo di residenza dell'interessato; Per ritirare la patente se non è convertibile: l'interessato dovrà rivolgersi all'Autorità dello Stato di appartenenza (Consolato o Ambasciata). Resta fermo il divieto di condurre veicoli nel territorio della Repubblica Italiana. 

RITIRO PER GUIDA CON PATENTE COMUNITARIA, SENZA LIMITI DI VALIDITA' PER LA QUALE TRASCORSI DUE ANNI DALL'ACQUISIZIONE DELLA RESIDENZA IN ITALIA NON SIA AVVENUTA LA CONVERSIONE (ART.136/BIS COMMA 3 C.d.S.)

Il documento è ritirato, contestualmente alla contestazione della violazione, dall'organo accertatore ed inviato alla Prefettura del luogo della commessa violazione, che la trasmetterà all'ufficio della Motorizzazione Civile competente in ragione della residenza del titolare, ai fini della conversione.

Cosa fare  

Per procedere alla conversione: il titolare dovrà rivolgersi all'Ufficio della motorizzazione civile competente in ragione del luogo di residenza dell'interessato

Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio
Incarico
Capo Ufficio di Staff
Dirigente
Dott.ssa Grazia BRANCA
Qualifica
VICEPREFETTO
Nome ufficio
patenti - ritiro
Descrizione
patenti ritirate
Ubicazione dell'ufficio
via Matteotti 46
Orari di ricevimento
Per appuntamento

Ultimo aggiornamento
Giovedì 27 Giugno 2024, ore 11:34