Dal 07 gennaio 2016 la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) per il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia è pienamente operativa.

Così come previsto dagli artt. 87 e 90 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni la comunicazione e l'informazione antimafia sono conseguite mediante consultazione della B.D.N.A. da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente autorizzati.

PERTANTO LE RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA DOVRANNO PERVENIRE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA BDNA. NON SARÀ DATO ESITO/SEGUITO ALLE RICHIESTE NON PERVENUTE PER IL TRAMITE DELLA B.D.N.A.

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

(ex art. 87 ss D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n. 218)

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159 del 06/09/2011 (art. 84, co. 2 D. Lgs. 159/2011).

CHI PUO' FARE LA RICHIESTA (art. 83 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011).

La documentazione antimafia deve essere richiesta alla Prefettura dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006.

DOVE FARE LA RICHIESTA

La comunicazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011 hanno sede.

QUANDO FARE LA RICHIESTA

La comunicazione antimafia deve essere richiesta nei seguenti casi:

  1. licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
  2. iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
  3. altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
  4. contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00 (IVA esclusa); contratti di fornitura di beni e servizi pubblici di importo superiore a € 150.000,00 e  inferiore a  € 200.000,00 (IVA esclusa), ad esclusione dei contratti riguardanti le dieverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa di cui al comma 7 dell'art. 91 D. Lgs. 159/2011;
  5. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, si applica la direttiva 2004 /17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):

- OPERE E LAVORI PUBBLICI:     inferiore a    € 5.000.000,00.

- FORNITURE E SERVIZI:            inferiore a    € 400.000,00.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

 

La documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia) non è richiesta nei seguenti casi (art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011):

a)    per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 art. 83 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii;

b)    per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii ;

c)    per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

d)    per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;

e)    per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

VALIDITA'                                                   

La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (co. 1 art. 86 D. Lgs. 159/2011).

I soggetti di cui all' articolo 83 , commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE MEDIANTE LA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ( B.D.N.A. )

Per i dettagli si rimanda all'apposita sezione cliccando al seguente link .

 

AUTOCERTIFICAZIONE

Con circolare n. 11001/119/20(8) Uff. II-Ord. Sic. Pub. del 2 luglio 2013 , il Ministero dell'Interno ha precisato che l'art. 89 del Codice Antimafia consente il ricorso all'autocertificazione esclusivamente per le fattispecie in regime di comunicazione antimafia che rientrino in una delle seguenti categorie:

  • Contratti e subcontratti di lavori, servizi e forniture dichiarati urgenti;
  • Provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
  • Attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese dietro presentazione della SCIA;
  • Attività private sottoposte al regime del silenzio-assenso di cui alla tabella c) annessa al D.P.R. n. 300/1992.

I requisiti morali propedeutici al rilascio di provvedimenti autorizzatori possono essere autocertificati ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 159/2011?

Ai fini dell' accertamento dei requisiti morali disposti dall' Amministrazione procedente in vista del rilascio dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, l' operatore economico potrà autocertificare l' assenza delle cause ostative ex art. 67 del Codice Antimafia esclusivamente con riferimento alle ipotesi di rinnovo di autorizzazioni già rilasciate ovvero di attività che possono essere intraprese sulla base della mera segnalazione dell' inizio di attività (SCIA).

 

Ultimo aggiornamento
Giovedì 7 Marzo 2024, ore 16:15