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Ultimo aggiornamento
Venerdì 21 Febbraio 2025, ore 16:55
Pubblicate le FAQ ricorrenti in tema di ritiro patenti di guida

Si allegano le risposte ai quesiti più frequenti in tema di ritiro e sospensione patenti alla luce delle novità introdotte dal Codice della Strada che ha previsto l'istituto della "Sospensione breve della patente".

Per le patenti ritirate a decorrere dal 3 marzo 2025 si informa che le stesse saranno restituite direttamente dall'Organo Accertatore che le ha ritirate. Pertanto non ci si dovrà recare più in Prefettura.

Le patenti sospese per violazione degli artt. 186 – 187 CdS. (guida in stato di ebbrezza o stupefacenti) e 135 CdS (circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati extra-UE) vengono trasmesse dalla Prefettura alla Motorizzazione Civile competente. Pertanto, dopo la visita medica prescritta, al termine del periodo di sospensione, le stesse devono essere ritirate direttamente presso la Motorizzazione Civile che provvederà ad aggiornarne contestualmente la scadenza. 

Anche le patenti straniere vengono inviate alla Motorizzazione Civile per l’eventuale conversione.

La restituzione della patente avviene ancora in Prefettura in tutti i casi di reato, diversi dagli artt. 186 e 187 CdS (esempio: artt. 189 Cds – 589-bis c.p. e 590-bis c.p.).

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