Presso le Prefetture- U.T.G. è istituito il Registro delle Persone Giuridiche.
Le Associazioni, Fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato, operanti in ambito nazionale (o le cui finalità statutarie interessano il territorio di più regioni) e/o in settori di competenza statale , acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro Prefettizio.
Per il riconoscimento giuridico degli enti di culto cattolico, o diversi da quello cattolico (vedi Enti di culto).
Il Prefetto provvede anche alla cancellazione dell'Ente dal Registro delle Persone Giuridiche, su comunicazione del Presidente del Tribunale, al termine della procedura di liquidazione.
Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni (per esempio: assistenza, etc...) e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.
Le Associazioni e le Fondazioni costituite all' estero , devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche qualora tali enti abbiano in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale della loro attività, ai sensi dell' art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Ai sensi del D.P.R. 361/2000, il riconoscimento della personalità giuridica di Associazioni, Fondazioni e altre istituzioni private consegue all'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura della provincia ove ha sede legale l'ente.
Il Prefetto è tenuto ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente per la costituzione dell'ente e, in particolare, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio sia adeguato alla realizzazione del medesimo.
Qualsiasi atto o documento da presentare all'Ufficio Persone Giuridiche della Prefettura di Bologna può essere:
- trasmesso a mezzo posta raccomandata a/r al seguente indirizzo: Prefettura di Bologna - Ufficio Persone Giuridiche, Via IV Novembre, 26 40123 Bologna;
- trasmesso digitalmente in formato elettronico all'indirizzo P.E.C. della Prefettura di Bologna protocollo.prefbo@pec.interno.it indicando espressamente nell'oggetto "Ufficio Persone Giuridiche".
- trasmesso digitalmente in formato elettronico all'indirizzo PEO della Prefettura di Bologna prefettura.bologna@interno.it indicando espressamente nell'oggetto "Ufficio Persone Giuridiche".
ATTENZIONE:
la trasmissione in formato elettronico di atti pubblici e formati da notaio (anche per estratto) è consentita solo nel caso in cui questi siano firmati digitalmente.
In caso di atti in bollo, i relativi oneri devono essere assolti digitalmente, fornendone prova all'Ufficio. L'ufficio non rilascia marche da bollo.
Qualsiasi variazione riguardante la costituzione e la vita dell'Ente è opponibile ai terzi solo dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.
Ai sensi del D.P.R. 361/2000, il procedimento di iscrizione (prima iscrizione o modifiche statutarie) deve concludersi entro 120 giorni dalla corretta presentazione dell'istanza.
TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO:
- Iscrizione nel Registro e acquisto della personalità giuridica;
- Approvazione delle modifiche dello statuto;
- Rilascio di certificati di vigenza;
- Sostituzione degli amministratori, trasferimento di sede e cancellazione dal Registro;
- Presa d'atto delle persone giuridiche straniere che operano in Italia o che abbiano in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale della loro attività.
1) ISCRIZIONE NEL REGISTRO E ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA
A - Fondazioni e associazioni di nuova costituzione
Fondazioni e Associazioni di nuova costituzione devono presentare alla Prefettura, per il tramite del legale rappresentante individuato nell'atto costitutivo, la seguente documentazione:
- domanda di iscrizione (Modello 1), sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, in bollo da € 16,00 (sono esenti gli enti ONLUS e di Volontariato);
- due copie, di cui una autentica in bollo, dell'atto costitutivo e dello Statuto, redatti per atto pubblico in presenza di notaio, cui allegare perizia giurata di parte qualora l'ente sia titolare di beni immobili;
- una relazione illustrativa in merito all'attività che l'Ente intende svolgere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;
- una relazione sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Ente (cd. budget di previsione), sottoscritta dal legale rappresentante, cui allegare certificazione bancaria comprovante l'esistenza, in capo all'Ente stesso, di un patrimonio mobiliare;
- elenco dei componenti gli organi direttivi dell'Ente, sottoscritto dal legale rappresentante, corredato dai relativi dati anagrafici e codici fiscali.
In caso di Associazioni, indicare anche il numero dei soci; - gli enti che intendano qualificarsi come ONLUS sono tenuti ad allegare copia dell'istanza di iscrizione all'anagrafe delle ONLUS presentata all'Agenzia delle Entrate, corredata da protocollo di deposito e codice fiscale dell'Ente.
Gli enti che hanno presentato domanda di iscrizione in qualità di ONLUS sono inoltre tenuti, decorsi quaranta giorni dalla presentazione della relativa istanza all'Agenzia delle Entrate, a comunicare alla Prefettura di Bologna l'avvenuta iscrizione nell'anagrafe ONLUS (anche tramite dichiarazione sostitutiva di avvenuta iscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, D.M.E.F. n. 266 del 18 luglio 2003): in caso contrario, l'iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche non potrà perfezionarsi.
Si ricorda infine che il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso d'ufficio dal Prefetto nel caso in cui il soggetto abilitato alla presentazione della domanda, senza giustificato motivo, non dia seguito alle disposizioni testamentarie.
B - Associazioni già costituite che intendono chiedere il riconoscimento
Le associazioni non riconosciute, costituite con scrittura privata registrata o con atto pubblico, che in un momento successivo della loro esistenza intendano richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, devono presentare alla Prefettura, per il tramite del legale rappresentante pro-tempore, la seguente documentazione:
- domanda di iscrizione (Modello 1), sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, in bollo da € 16,00 (sono esenti gli enti ONLUS e di Volontariato);
- due copie, di cui una autentica in bollo, del verbale dell'assemblea straordinaria dell'Ente, redatto in forma di atto pubblico in presenza di notaio, da cui risulti la volontà di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica, indicando la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la sede, i soggetti nominati a ricoprire le cariche sociali e gli altri requisiti previsti dall' art. 16 del Codice Civile; al verbale dovrà essere allegato lo Statuto dell'Associazione ed eventuale perizia giurata di parte, qualora l'ente sia titolare di beni immobili;
- una relazione illustrativa in merito all'attività svolta dall'Ente nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;
- una relazione sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Ente, sottoscritta dal legale rappresentante, cui allegare una certificazione bancaria comprovante l'esistenza, in capo all'Ente, di un patrimonio mobiliare;
- copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o comunque nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento;
- elenco dei componenti gli organi direttivi dell'Ente, sottoscritto dal legale rappresentante, corredato dai relativi dati anagrafici e codici fiscali, indicando anche il numero dei soci;
- le associazioni che intendano qualificarsi come ONLUS sono tenute ad allegare copia dell' istanza di iscrizione all'anagrafe delle ONLUS presentata all'Agenzia delle Entrate, corredata da protocollo di deposito e codice fiscale dell'Ente.
Le associazioni che hanno presentato domanda di iscrizione in qualità di ONLUS sono inoltre tenute, decorsi quaranta giorni dalla presentazione della relativa istanza all'Agenzia delle Entrate, a comunicare alla Prefettura di Bologna l'avvenuta iscrizione nell'anagrafe ONLUS (anche tramite dichiarazione sostitutiva di avvenuta iscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, D.M.E.F. n. 266 del 18 luglio 2003): in caso contrario, l'iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche non potrà perfezionarsi.
2) APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO
Ogni modifica dello Statuto deve essere iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche.
Ai sensi del combinato disposto dell' art. 2 D.P.R. 361/2000 e dell'art. 14 del Codice Civile, le modificazioni dello statuto devono essere redatte secondo le modalità e i termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica, ovvero per atto pubblico redatto alla presenza di notaio.
Associazioni, Fondazioni e altri enti già iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura possono presentare istanza di approvazione delle modifiche statutarie, per il tramite del legale rappresentante pro tempore, allegando la seguente documentazione:
- domanda di approvazione (Modello 2) delle modifiche statutarie, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, in carta libera;
- copia autenticata in carta libera del verbale, redatto per atto pubblico alla presenza di notaio, con cui sono state approvate dall'organo competente le modifiche di cui si richiede l'approvazione, con allegata copia in carta libera del nuovo statuto;
- una relazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, ad oggetto i motivi che hanno indotto l'ente ad apportare le modifiche statutarie, cui allegare un prospetto articolo per articolo delle modifiche in questione;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento di presentazione dell'istanza;
- una relazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Ente, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dai bilanci preventivi e dai conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta di approvazione delle modifiche;
- una relazione sull'attività complessivamente svolta nell'ultimo triennio o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta di autorizzazione alle modifiche, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.
Si invita ad attenersi scrupolosamente alle indicazione sopra riportate.
ATTENZIONE:
gli Enti che godono della qualifica di ONLUS sono tenuti a presentare lo statuto modificato anche all'anagrafe delle ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate.
3) RILASCIO DI CERTIFICATI DI VIGENZA
Chiunque può conseguire un certificato di vigenza di un Ente iscritto nel pubblico Registro delle Persone Giuridiche. Il rappresentante legale dell'Ente può sempre autocertificare l'iscrizione (Modello 3) nel Registro su richiesta di altre Amministrazioni Pubbliche o di Aziende che erogano pubblici servizi.
Dal certificato risultano denominazione e sede legale, numero di iscrizione nel Registro, nominativo e dati anagrafici del legale rappresentante.
L'interessato può presentare istanza di rilascio del certificato inviando il relativo modello (Modello 4) tramite e-mail all'indirizzo prefettura.bologna@interno.it
L'istanza deve essere accompagnata da una marca da bollo da € 16,00 da consegnare all'atto del ritiro del certificato; inoltre, per ciascun certificato rilasciato sarà esatta una marca da bollo di pari importo. Sono salve le esenzioni per ONLUS ed Enti di Volontariato.
La consegna dei certificati avviene previo appuntamento.
4) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, TRASFERIMENTO DI SEDE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO
A - Sostituzione degli amministratori
Al fine di conseguire l'iscrizione nel Registro dei componenti degli organi direttivi dell'Ente, è necessario presentare domanda alla Prefettura producendo, in alternativa:
- estratto notarile del verbale di nomina, con allegato elenco dei componenti nominati, completo di dati anagrafici e codici fiscali, oppure;
- copia in originale del verbale di nomina, sottoscritto dal Segretario verbalizzante e dal Presidente dell'organo, con allegato copia dei documenti di identità dei sottoscrittori ed elenco dei componenti nominati, completo di dati anagrafici e codici fiscali.
B - Trasferimento di sede
Nel caso in cui in Statuto sia indicato l'indirizzo esatto ove l'Ente ha sede legale (Comune, via e numero civico), per conseguire la variazione di tale indirizzo occorre vera e propria modifica statutaria: a tal fine, occorre presentare idonea domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, con allegata copia autenticata in carta libera dell'atto pubblico redatto da notaio da cui risulti la variazione della sede legale dell'Ente in Statuto.
Nel caso in cui in statuto sia indicato solo il Comune ove l'Ente ha sede legale e il trasferimento avvenga nell'ambito territoriale del medesimo Comune, occorre produrre idonea domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente con allegato estratto notarile del verbale dell'organo che ha deliberato la modifica.
In caso di trasferimento della sede legale dell'Ente verso altra provincia di destinazione, è necessario presentare alla Prefettura in cui si trasferisce l'ente la documentazione necessaria per l'approvazione di una vera e propria modifica statutaria. Nel caso in cui la sede sia trasferita nella Provincia di Bologna da altra provincia di provenienza, l'Ente è tenuto a presente alla Prefettura di Bologna tutta la documentazione richiesta per l'approvazione delle modifiche statutarie.
L'istituzione di sedi secondarie va comunicata alla Prefettura con nota sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.
C - Cancellazione dal Registro
Al fine di conseguire la cancellazione dal Registro a seguito di scioglimento dell'Ente, è necessario chiedere l'iscrizione dell'avvio della procedura di liquidazione presentando la seguente documentazione:
- estratto notarile del verbale dell'Organo statutario che ha deliberato lo scioglimento;
- dati anagrafici, codice fiscale e recapiti telefonici, mail e P.E.C. del liquidatore, nel caso in cui l'ente abbia proceduto alla relativa nomina.
Si ricorda che il procedimento di scioglimento è regolato dagli artt. 11 e ss. delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.
5) PRESA D'ATTO DELLE PERSONE GIURIDICHE STRANIERE CHE OPERANO IN ITALIA O CHE ABBIANO IN ITALIA LA SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE O L'OGGETTO PRINCIPALE DELLA LORO ATTIVITÀ
Il legale rappresentate dell'Ente è tenuto a presentare alla Prefettura di Bologna la seguente documentazione:
- istanza di iscrizione in bollo da € 16,00 debitamente sottoscritta;
- atto costitutivo dell'ente straniero;
- delibera dell'Ente straniero relativa all'apertura della sede operativa in Italia e alla nomina del rappresentante legale in Italia;
- certificazione comprovante lo stato di persone giuridica rilasciato dall'autorità competente dello stato straniero di provenienza dell'Ente.
Tutti i documenti formati all'estero e da presentarsi ad una Pubblica Amministrazione italiana devono essere debitamente legalizzati e muniti di traduzione in italiano anch'essa legalizzata.